CAPITOLO 2
Il principio di
legalità e la crisi della tipicità nel diritto penale
contemporaneo
Il principio di legalità, nella sua articolazione
classica delineata dall’art. 25, co. 2, Cost. e dall’art. 1
c.p., rappresenta il cardine irrinunciabile dell’intero edificio
penalistico. Esso non si limita a sancire la riserva di legge,
ma include, secondo la tradizione continentale, le ulteriori
esigenze della determinatezza, tassatività, prevedibilità e
precisione della fattispecie¹.
Tale nucleo concettuale, che nella dottrina illuminista
costituiva la garanzia fondamentale contro l’arbitrio del
sovrano, ha progressivamente assunto la funzione di limite alla
discrezionalità sia del giudice sia del legislatore, imponendo a
quest’ultimo di costruire norme in grado di delimitare in modo
chiaro il confine tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che
appartiene all’area del lecito.
Eppure, negli ultimi anni, questo impianto sembra
aver subito una graduale erosione. Il diritto penale
contemporaneo manifesta un’inclinazione sempre più marcata verso
forme di
fluidità semantica,
in cui la fattispecie viene costruita attraverso formule
generiche, concetti aperti, categorie moralmente connotate,
talora intenzionalmente elastiche, concepite per adattarsi alle
mutevoli sensibilità del corpo sociale.
Non si tratta di un fenomeno isolato, né limitato a particolari
settori: riguarda l’intera struttura del codice, con ricadute
profonde sulla prevedibilità della norma e sulla capacità
dell’interprete di ricondurre la pluralità dei comportamenti
concreti entro categorie stabili.
2.1 – Determinatezza
come garanzia e come metodo
La dottrina penalistica italiana ha elaborato
negli ultimi cinquant’anni una teoria particolarmente
sofisticata della legalità, fondata non solo sull’idea di
riserva, ma anche sulla dimensione qualitativa della norma.
Marinucci e Dolcini hanno evidenziato come
la determinatezza non sia meramente un requisito linguistico,
bensì una categoria epistemica che garantisce la controllabilità
della decisione giudiziale e l’eguaglianza dei consociati di
fronte alla legge².
La
determinazione del fatto tipico è, infatti, un’operazione di
delimitazione concettuale finalizzata a impedire che la
punibilità dipenda dalla sensibilità dell’interprete anziché
dalla volontà del legislatore. Senza determinatezza, il diritto
penale rischia di trasformarsi in un linguaggio morale, affidato
alla prudenza o alla ideologia del singolo operatore.
Eppure, la
produzione normativa recente sembra ignorare proprio questa
dimensione metodologica. Le leggi penali sono spesso redatte in
modo da lasciare aperti ampi margini di valutazione
discrezionale, con formule quali:
-
“comportamenti idonei a provocare turbamento”,
-
“atti non coerenti con la volontà della
vittima”,
-
“situazioni di assoggettamento psicologico”,
-
“mancanza di consenso libero e attuale”,
-
“condotte persecutorie anche di natura
psicologica”.
Si tratta
di espressioni che, pur rispondendo a esigenze condivisibili,
non soddisfano i criteri tradizionali della determinatezza. Esse
descrivono fenomeni psicologici, stati interiori, percezioni
soggettive, che difficilmente possono essere ricondotti a
parametri oggettivi e verificabili.
2.2 – La
moltiplicazione delle fattispecie contigue come sintomo della
crisi
Uno degli indicatori più evidenti della crisi
della tipicità è la crescente tendenza del legislatore a
introdurre nuove fattispecie penali per descrivere comportamenti
già ricompresi in norme esistenti, ma percepiti come socialmente
rilevanti o politicamente urgenti.
Ciò avviene soprattutto nei settori ad alta sensibilità emotiva,
dove la domanda sociale di riconoscimento prevale sulla
compatibilità sistemica.
La sovrapposizione tra reati diversi – stalking,
maltrattamenti, violenza privata, minaccia aggravata, atti
persecutori, persecuzione – crea un’area semantica indistinta in
cui più norme concorrono a presidiare lo stesso bene giuridico,
senza che sia chiaro il criterio di distinzione tra esse.
Il diritto penale perde così la sua “architettura”,
trasformandosi in una costellazione di norme parzialmente
sovrapposte, difficili da distinguere non soltanto per il
cittadino, ma anche per gli operatori giudiziari³.
Il fenomeno
della duplicazione normativa non riguarda soltanto la parte
speciale, ma si estende anche alla parte generale, dove il
lessico delle riforme si è progressivamente allontanato dai
canoni della precisione tecnico-dogmatica.
2.3 – Il concorso
apparente e l’insufficienza dei criteri tradizionali
Nel sistema penale italiano, il concorso
apparente di norme è regolato dal criterio della specialità
(art. 15 c.p.), che rappresenta il cardine dell’unità del reato.
Tuttavia, quando le fattispecie sono costruite in modo da
sovrapporsi non solo sul piano materiale, ma anche su quello
assiologico, il criterio della specialità risulta inefficace.
Nel caso dei reati relazionali – come la violenza
sessuale, lo stalking, i maltrattamenti, la violenza domestica –
la distinzione tra norma speciale e norma generale diventa
spesso teorica, perché gli elementi specializzanti non sono
espressi in modo chiaro, o perché sono concettualmente
contaminati da categorie psicologiche o morali.
Ne deriva un sistema nel quale l’individuazione della
fattispecie applicabile non è più un’operazione di sussunzione
logica, ma un atto di discrezionalità giudiziale, con
conseguenti oscillazioni applicative e difficoltà nella
prevedibilità delle decisioni.
Ciò appare
particolarmente evidente nell’ambito dei reati a tutela della
libertà sessuale. Qui, l’introduzione del requisito del
“consenso libero e attuale” ha aggiunto una nuova etichetta
normativa senza eliminare o coordinare quelle esistenti, con il
risultato che le stesse condotte possono essere lette
alternativamente come:
-
violenza sessuale “coercitiva” tradizionale,
-
violenza sessuale “senza consenso”,
-
atti sessuali non consenzienti con minore
gravità,
-
atti di molestia sessuale di natura non tipica.
Il concorso
apparente diventa, così, concorso apparente irrisolvibile: una
situazione in cui le categorie non funzionano più come strumenti
di classificazione, ma come etichette narrative.
2.4 – La crisi del
bene giuridico come criterio selettivo
A complicare ulteriormente la situazione è la
progressiva perdita di centralità della teoria del bene
giuridico.
Il bene giuridico ha rappresentato, per decenni, il criterio
privilegiato per delimitare il campo del penalmente rilevante,
garantendo che la sanzione fosse riservata alle lesioni
effettive di interessi fondamentali.
Oggi, tuttavia, il bene giuridico sembra aver ceduto il passo a
nuove esigenze di natura simbolico-identitaria, che plasmano il
diritto penale non tanto a partire da ciò che merita tutela,
quanto da ciò che merita riconoscimento sociale.
Il risultato è una frammentazione della funzione
protettiva del penale.
Alcuni beni giuridici, come la libertà sessuale, la dignità
personale o la libertà relazionale, vengono costantemente
“ritipizzati” da nuove norme che non aggiungono nulla sul piano
della tutela sostanziale, ma rispondono alla necessità di
allineare la norma al clima culturale.
Il bene giuridico, da fondamento teorico, diventa pretesto
narrativo.
Come osserva Donini, esso “non fonda più il reato, ma lo
giustifica retroattivamente”⁴.
2.5 – La crisi della
tassatività e l’emergere di concetti aperti
Una delle principali manifestazioni della crisi
della legalità è la proliferazione dei
concetti aperti e delle
clausole generali nel diritto
penale.
Termini quali “atti persecutori”, “condotte manipolative”,
“assenza di consenso attuale”, “pressione psicologica”, “ambito
di libertà interiore” non risultano pienamente compatibili con
l’esigenza di tassatività richiesta dall’art. 25 Cost.
Si tratta di concetti che, pur evocativi e intuitivi, non
possiedono un contenuto normativo definito.
Il legislatore contemporaneo sembra utilizzare
tali formule come scorciatoie linguistiche, nella convinzione
che esse siano intellegibili per il cittadino e applicabili dal
giudice.
Tuttavia, questa apparente immediatezza semantica nasconde una
profonda ambiguità:
la clausola generale diventa contenitore del valore sociale, non
del fatto penalmente rilevante.
La tassatività non è nemica dell’evoluzione
sociale; al contrario, ne è il presupposto.
Senza tassatività, la norma non educa, ma confonde: invita
all’invocazione simbolica, non alla prevenzione reale.
2.6 – Effetti
operativi: disorientamento applicativo e imprevedibilità
giudiziale
La perdita di tipicità non si manifesta solo sul
piano teorico, ma ha effetti immediati sulla prassi.
Gli operatori di polizia, che costituiscono la prima linea del
sistema penale, si trovano spesso a dover ricondurre
comportamenti concreti a fattispecie concettualmente simili, ma
prive di delimitazioni nette.
La giurisprudenza di legittimità, nel tentativo
di fornire bilanciamento, ha evidenziato la necessità di una
verifica rigorosa della tipicità e, in particolare,
dell’elemento soggettivo e dell’offesa concreta.
Tuttavia, la qualità delle decisioni non può compensare la
vaghezza della norma: un sistema basato sulla supplenza
ermeneutica è un sistema fragile, perché dipende dalla società
interpretante, non dalla legge.
Il risultato è una tendenziale
imprevedibilità giudiziale, che
mina il principio di eguaglianza e rischia di erodere la fiducia
stessa nel sistema penale come strumento razionale di
regolazione sociale.
Note
ⁱ Cfr. FIANDACA–MUSCO,
Diritto
penale. Parte generale, cit.
² MARINUCCI–DOLCINI,
Manuale
di diritto penale, cit.
³
Per un’analisi critica del fenomeno si
veda anche PULITANÒ.
⁴ DONINI,
Bene giuridico e funzione della pena,
cit.
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