CAPITOLO 3
L’ibridazione del
reato di violenza sessuale: evoluzione, modelli teorici e
criticità sistematiche
Il reato di violenza
sessuale rappresenta, all’interno del sistema penale italiano,
uno dei terreni nei quali la tensione tra realtà sociale e
costruzione normativa risulta più evidente.
Negli ultimi trent’anni, la disciplina della libertà sessuale ha
vissuto tre fasi: una prima fase di “rottura” con il passato,
culminata nella riforma del 1996; una seconda fase di
progressiva giurisprudenzializzazione del concetto di
autodeterminazione; e una terza fase – quella attuale – nella
quale il legislatore ha introdotto un lessico nuovo senza
tuttavia modificare la struttura materiale della fattispecie¹.
Questa terza fase,
caratterizzata dall’espressione “consenso libero e attuale”,
costituisce il cuore delle problematiche odierne: un innesto
linguistico che aspira ad allineare l’ordinamento alle tendenze
internazionali, ma che è stato inserito in un tessuto normativo
ancora fondato sul paradigma coercitivo tradizionale.
Il risultato è una
ibridazione concettuale senza
coordinamento sistematico, una doppia logica – coazione e
mancanza di consenso – destinata a convivere in modo
conflittuale.
3.1 – La riforma del
1996: rottura o continuità?
La legge n. 66/1996,
emanata in un contesto sociale di forte ridefinizione dei
diritti della persona, segnò l’abbandono della visione
patriarcale e possessoria del corpo femminile ereditata dalla
codificazione del 1930.
Per la prima volta, la libertà sessuale venne qualificata come
bene individuale, e non più come interesse della morale pubblica
o come tutela della “onestà”².
Il nuovo
art. 609-bis c.p. introdusse un modello tipico fondato su tre
categorie:
-
violenza fisica o minaccia;
-
abuso di autorità;
-
induzione mediante coartazione psicologica o
approfittamento di inferiorità.
Pur trattandosi di una
riforma epocale, essa conservava un’impostazione
coercitiva:
l’atto sessuale era punibile quando “costretto” o “indotto”, e
il dissenso rappresentava elemento probatorio, non strutturale.
Il fulcro del reato non era la mancanza di consenso, ma la
presenza di una condotta aggressiva.
Questa
impostazione, coerente con la cultura giuridica del tempo, non
impedì tuttavia alla giurisprudenza di ampliare progressivamente
l’area della rilevanza penale.
3.2 – La
giurisprudenza come motore evolutivo: l’allargamento del
concetto di violenza
Tra il 1997 e il 2020, la
Corte di cassazione ha svolto un ruolo decisivo nel
reinterpretare il concetto di “violenza”.
In particolare, la giurisprudenza:
-
ha esteso la nozione di costrizione ai casi di
immobilità psichica;
-
ha riconosciuto che la passività della vittima
non implica consenso;
-
ha considerato violenza anche minimi gesti
idonei a limitare la libertà di
autodeterminazione³;
-
ha valorizzato il contesto relazionale;
-
ha ribadito la piena rilevanza della revoca del
consenso in qualunque momento dell’atto.
Questi orientamenti hanno
permesso di avvicinare il modello italiano a quello “consent-based”,
pur senza abbandonare il paradigma coercitivo.
La Suprema Corte ha costruito una sorta di ponte interpretativo
tra i due modelli, supplendo all’inerzia legislativa e
anticipando, in parte, la riforma successiva.
3.3 – La riforma
recente: il “consenso libero e attuale” come formula ibrida
L’introduzione legislativa della formula “consenso libero e
attuale” nasce da una duplice esigenza:
-
da un lato, allineare l’ordinamento italiano
agli standard internazionali, in particolare al
modello convenzionale del Consiglio d’Europa
(Convenzione di Istanbul, art. 36);
-
dall’altro, recepire le nuove sensibilità
sociali, che attribuiscono
all’autodeterminazione sessuale un ruolo
centrale.
Tuttavia, la riformulazione
non ha comportato la riscrittura dell’art. 609-bis c.p., né
l’abbandono del paradigma coercitivo.
La norma resta costruita sull’idea di “costringere” o “indurre”,
mentre il “consenso libero e attuale” compare come clausola
aggiuntiva, non coordinata, priva di chiara collocazione
sistematica⁴.
Si genera
così un sistema bifronte, nel quale:
-
il modello tradizionale resta intatto;
-
il modello moderno viene introdotto per via
apparente;
-
le due logiche non sono integrate tra loro.
Il consenso, nella sua
nuova formulazione, non sostituisce la costrizione; non la
integra; non la supera.
Si limita ad affiancarla come criterio “di contorno”, senza
valore tipizzante.
3.4 – Il concetto di
“attualità” del consenso: un’innovazione più retorica che
giuridica
Il nodo centrale
dell’innovazione è l’“attualità” del consenso, formula che pare
mutuata dal lessico anglosassone (ongoing
consent,
current
consent),
ma priva di definizione giuridica nell’ordinamento italiano.
Si tratta di un concetto intuitivo sul piano sociale, ma
problematico sul piano giuridico, poiché:
-
non è chiaro come debba essere verificato;
-
non è definita la soglia della revoca;
-
non è stabilito il rapporto con l’elemento
oggettivo della costrizione.
A livello
processuale, l’attualità appare difficilmente distinguibile da:
-
un mutamento di volontà tacito;
-
una percezione soggettiva dell’imputato;
-
una condizione emotiva della vittima;
-
micro-dinamiche relazionali potenzialmente
mutevoli.
La Corte di cassazione, nei
suoi orientamenti, ha sempre richiesto la presenza di elementi
oggettivi
idonei a provare la mancanza di consenso.
L’attualità, priva di criteri oggettivabili, rischia di spostare
l’accertamento sul terreno della ricostruzione psicologica, con
inevitabili difficoltà probatorie⁵.
3.5 – Un sistema a
doppia logica: costrizione vs. mancanza di consenso
Il diritto
comparato distingue chiaramente due modelli:
-
Modello coercitivo
(Italia, Francia, Spagna pre-2022):
-
elemento centrale: la violenza,
la minaccia, l’abuso;
-
dissenso come elemento
probatorio.
-
Modello consensuale
(Svezia, Danimarca, Canada):
Il modello italiano attuale
è un caso unico:
la norma è coercitiva,
ma il linguaggio è consensuale.
Ne deriva
una serie di paradossi sistematici:
-
si parla di consenso come se fosse l’elemento
cardine del fatto tipico;
-
ma il fatto tipico resta ancorato alla
costrizione;
-
la mancanza di consenso non tipizza nulla;
-
la costrizione tipizza tutto.
Questo
ibrido rende difficile costruire una dogmatica coerente.
3.6 – L’esperienza
scandinava: il modello “solo sì è sì”
La Svezia ha introdotto,
nel 2018, un modello radicale basato sul principio:
“solo ciò che è sì è
consensuale”.
Il consenso
deve essere:
Il legislatore ha riscritto
interamente la fattispecie, eliminando ogni riferimento alla
costrizione tranne come aggravante.
La Danimarca ha seguito un percorso analogo.
Il punto
chiave è che l’intera architettura è stata ricostruita attorno
all’autodeterminazione, e non aggiunta al modello precedente⁶.
3.7 – Il modello
tedesco: un compromesso equilibrato
In Germania, la riforma del
§ 177 StGB ha introdotto il principio “Nein heißt Nein” (no
significa no), ma mantenendo una certa centralità
dell’atteggiamento dell’agente, riconducendo la punibilità a
condotte poste in essere
gegen den erkennbaren Willen
della vittima.
Il sistema, pur evoluto, conserva un nucleo coercitivo più
definito del modello scandinavo, ma più moderno del modello
italiano.
L’importanza della riforma tedesca sta nell’aver chiarito
l’ambito probatorio: l’accertamento si fonda sulla
riconoscibilità del dissenso e non su criteri psicologici
presuntivi.
3.8 – Il modello
canadese: la costruzione giurisprudenziale del consenso
Il Canada è stato uno dei
primi ordinamenti a elaborare il consenso come concetto
giuridico complesso, definito dalla Corte Suprema in una serie
di decisioni fondamentali.
Secondo questo modello:
-
il consenso è un atto di volontà manifestato
liberamente;
-
la sua revoca è sempre possibile;
-
non esiste consenso “silenzioso”;
-
l’imputato deve avere una base ragionevole per
ritenere che il consenso esistesse;
-
l’errore sul consenso deve fondarsi su
circostanze oggettive⁷.
È una
costruzione giurisprudenziale solida, ancorata a criteri
verificabili.
3.9 – L’Italia tra due
mondi: imitazione lessicale senza riforma sistemica
Il legislatore italiano ha
adottato un linguaggio simile al modello consensuale, ma senza
modificarne la struttura normativa.
Ne derivano conseguenze notevoli:
-
il consenso è evocato ma non definito;
-
l’attualità è introdotta ma non disciplinata;
-
il criterio oggettivo è lasciato alla
giurisprudenza;
-
il rapporto tra consenso e violenza è incerto;
-
la qualificazione della condotta in sede di P.G.
è resa più difficoltosa.
In altri
termini, l’Italia ha importato la retorica del consenso, ma non
il suo impianto dogmatico.
3.10 – Effetti sulla
tipicità e sull’accertamento del fatto
La
ibridazione si ripercuote su tutto il sistema:
-
sul piano sostanziale,
creando una fattispecie ambigua;
-
sul piano probatorio,
aumentando la discrezionalità interpretativa;
-
sul piano applicativo,
disorientando gli operatori;
-
sul piano culturale,
generando aspettative che la norma non può
soddisfare.
La
“attualità” del consenso rischia di trasformarsi in un concetto
emotivo più che giuridico, incapace di orientare il giudice e
pericoloso per l’imputato come per la vittima.
3.11 – Ipotesi
ricostruttive alternative
Per
restituire coerenza al sistema, le vie possibili sono tre:
-
Passare integralmente al modello
consensuale
(opzione scandinava):
-
Rafforzare il modello coercitivo
tradizionale,
chiarendo che la mancanza di consenso non
tipizza il reato ma costituisce elemento
probatorio.
-
Costruire un modello misto
integrato,
chiarendo:
-
quando la mancanza di consenso
basta;
-
quando serve la coazione;
-
quali sono i criteri oggettivi;
-
come si definisce l’attualità.
È una scelta politica prima che tecnica.
Note
¹ Per un quadro generale:
VISCONTI, Consenso e
libertà sessuale, cit.
² Sul superamento del modello patriarcale: FIANDACA–MUSCO, cit.
³ Cfr. orientamenti costanti della Cassazione in tema di
immobilità psichica.
⁴ Sulla tecnica legislativa e le norme ibride: PULITANÒ.
⁵ Sull’attualità e le difficoltà probatorie: DE VERO.
⁶ Per il modello svedese: JONSSON,
Swedish Sexual Offences
Act, cit.
⁷ Sulla giurisprudenza canadese: SUPREME COURT OF CANADA,
leading cases.
Torna all’indice per capitoli
Torna all’indice generale