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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

Diritto penale ed emozione pubblica:

per una critica della tecnica legislativa contemporanea

 

Consenso, tipicità e funzione simbolica del diritto penale contemporaneo

 




























CAPITOLO 4

 

Epistemologia della prova nei reati sessuali: la verità processuale tra psicologia relazionale, criteri di attendibilità e standard probatori

L’accertamento del fatto nei reati sessuali rappresenta una delle aree più complesse del processo penale contemporaneo, non solo per l’intensità emotiva che circonda tali vicende, ma soprattutto per la natura intrinsecamente relazionale dell’evento tipico.
L’atto sessuale è, per definizione, un’interazione tra persone: un comportamento che raramente lascia tracce materiali e che si svolge, di norma, in assenza di testimoni.
Da ciò deriva che
la prova dichiarativa – in particolare la dichiarazione della persona offesa – diventa, quasi sempre, la fonte centrale dell’accertamento¹.

Il legislatore, pur introducendo la formula del “consenso libero e attuale”, non ha fornito alcun criterio probatorio specifico per stabilire quando il consenso manchi, né ha chiarito quali indicatori oggettivi debbano essere valutati dal giudice.
La tecnica legislativa, dunque, scarica sulla giurisprudenza e sulla prassi applicativa l’onere di trasformare un concetto psicologico in un criterio di verità processuale.

In questo contesto, la Corte di cassazione ha elaborato, negli ultimi decenni, una vera e propria epistemologia giudiziale del dissenso, fondata su criteri di coerenza dichiarativa, su riscontri contestuali e sulla valutazione del comportamento delle parti prima, durante e dopo il fatto.
Tale costruzione, pur raffinata, risente inevitabilmente della vaghezza del quadro normativo e della pressione sociale che accompagna i reati di natura sessuale².

 

4.1 – La centralità strutturale della prova dichiarativa: un dato fisiologico del sistema

Il processo penale italiano, nella sua struttura fondamentale, non prevede categorie probatorie gerarchicamente predeterminate.
Tuttavia, nella prassi, la prova dichiarativa della persona offesa assume un ruolo decisivo nei reati sessuali, non solo perché spesso costituisce l’unica fonte diretta, ma perché il bene giuridico protetto – la libertà sessuale – è, per sua natura, un interesse
interiore ed esperienziale, difficilmente ricostruibile mediante prove materiali.

La Corte di cassazione ha più volte affermato che le dichiarazioni della vittima possono costituire da sole fonte di prova sufficiente per la condanna, purché sottoposte a un vaglio rigoroso di attendibilità intrinseca ed estrinseca³.
Ciò implica un controllo articolato su:

  • coerenza logica;

  • costanza narrativa;

  • compatibilità con elementi esterni;

  • assenza di contraddizioni significative;

  • adeguatezza del contesto relazionale descritto.

Tale vaglio non può essere sostituito da presunzioni, neppure quando il reato appartenga a un’area di particolare riprovazione sociale.

 

4.2 – Il rischio della “presunzione culturale di verità”: un nuovo dogma opposto al garantismo classico

L’evoluzione sociale degli ultimi anni ha condotto alla diffusione di un paradigma extragiuridico – spesso mediatico – secondo cui la parola della vittima deve essere creduta “senza se e senza ma”.
Questa retorica, pur comprensibile sul piano sociologico, rischia di trasformarsi, nel contesto processuale, in una
presunzione culturale di verità, opposta e speculare al vecchio pregiudizio patriarcale che negava credibilità alla vittima⁴.

Il processo, tuttavia, non può fondarsi né sull’una né sull’altra ideologia.
La credibilità non è un atto di fede, ma il prodotto di un’analisi razionale di elementi verificabili.
Il diritto penale, se vuole essere strumento di giustizia, non può aderire né a dogmi assolutori né a dogmi condannatori.
Esso deve rimanere nel territorio della valutazione oggettiva e motivata.

 

4.3 – Psicologia della testimonianza e immobilità reattiva: tra scienza e fraintendimenti giudiziali

La psicologia della testimonianza ha elaborato concetti fondamentali per comprendere il comportamento delle vittime, tra cui:

  • freeze response (congelamento reattivo);

  • tonic immobility (immobilità tonica);

  • dissociazione momentanea;

  • alterazioni percettive durante situazioni traumatiche.

Questi fenomeni sono scientificamente attestati, ma la loro trasposizione nel processo penale presenta notevoli criticità.
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto che la “mancata reazione fisica” non implica consenso: posizione corretta sul piano psicologico e giuridico.
Tuttavia, il rischio è quello di trasformare concetti scientifici in presunzioni probatorie, dimenticando che tali fenomeni non si verificano
in ogni caso, né con modalità standardizzate⁵.

Il giudice deve dunque valutare questi elementi come strumenti interpretativi, non come automatismi.
La psicologia può spiegare la plausibilità di un comportamento, ma non può surrogare l’accertamento del fatto tipico.

 

4.4 – Coerenza dichiarativa e attendibilità: il canone metodologico della Cassazione

La Corte di cassazione, in applicazione dell’art. 192 c.p.p., ha sviluppato un articolato sistema di controllo della attendibilità della persona offesa, fondato su tre livelli:

  1. Attendibilità intrinseca:

    • linearità del racconto;

    • assenza di contraddizioni significative;

    • consequenzialità logica;

    • precisione nella descrizione del contesto.

  2. Attendibilità estrinseca:

    • riscontri esterni;

    • compatibilità con altre testimonianze;

    • elementi comportamentali;

    • dati oggettivi indiretti.

  3. Contesto relazionale:

    • preesistenti rapporti tra vittima e imputato;

    • potenziali motivi di astio;

    • dinamiche affettive o conflittuali;

    • circostanze che possano influenzare la narrazione⁶.

Questo modello, che rappresenta uno degli sviluppi più sofisticati della dottrina probatoria italiana, ha permesso di mantenere un equilibrio tra tutela delle vittime e garanzie dell’imputato.
Tuttavia, l’introduzione del “consenso attuale” rischia di alterare tale equilibrio, spostando l’attenzione dalla ricostruzione del contesto a una valutazione psicologica della volontà istantanea.

 

4.5 – La prova del dissenso: un problema epistemologico irrisolto

Accertare la mancanza di consenso significa accertare un fatto negativo interno alla volontà della vittima.
Questo rappresenta una sfida epistemologica: il fatto negativo non si osserva direttamente, ma si ricostruisce attraverso indizi.

I sistemi penalistici moderni hanno risposto al problema in tre modi:

  • modello consensuale (Scandinavia):
    il dissenso è la regola, il consenso deve emergere chiaramente.

  • modello coercitivo (Italia tradizionale):
    il dissenso è provato dalla coazione.

  • modello misto (Germania):
    il dissenso deve essere percepibile in base a indicatori oggettivi.

L’Italia, con la nuova formulazione, non ha adottato nessuno di questi criteri in modo chiaro.
L’attualità del consenso non indica quali comportamenti debbano essere considerati validi indici di dissenso.
Si tratta di una formula aperta, che rischia di spostare l’accertamento sul piano soggettivo, con un ampliamento potenzialmente incontrollabile della discrezionalità giudiziale⁷.

 

4.6 – Il comportamento della vittima prima e dopo il fatto: un indicatore ambiguo

Uno degli elementi più controversi è il comportamento della vittima prima e dopo l’atto.
La Cassazione ha chiarito che:

  • il ritardo nella denuncia non incide sulla credibilità;

  • la condotta successiva non è indice automatico di consenso o dissenso;

  • la continuità della relazione non esclude l’abuso⁸.

Queste affermazioni sono corrette, ma rendono difficile utilizzare tali elementi come riscontri esterni.
Il comportamento della vittima, infatti, può essere motivato da molteplici fattori psicologici:

  • paura;

  • confusione;

  • dipendenza affettiva;

  • desiderio di evitare conflitti;

  • vergogna;

  • shock emotivo.

Ciò porta il giudice a fondarsi su elementi sottili e talvolta contraddittori, che richiedono un’elevata competenza psicologica, non sempre disponibile.

 

4.7 – Il ruolo dell’imputato: errore sul consenso e standard di ragionevolezza

Il ricorso alla formula del “consenso attuale” implica, indirettamente, una ridefinizione della posizione dell’imputato.
Se il consenso non è più presunto dalla passività né dalla relazione affettiva, occorre stabilire:

  • quando l’agente può ritenere ragionevolmente che il consenso esistesse;

  • quali comportamenti della vittima generano aspettative legittime;

  • quali segnali devono essere colti;

  • quando l’errore è evitabile o inevitabile.

Il diritto canadese ha introdotto il concetto di “errore basato su circostanze oggettive”, che consente di distinguere tra interpretazione ragionevole e fraintendimento colposo.
L’Italia non ha adottato alcun criterio analogo, lasciando all’interprete il compito di definire la “ragionevolezza” in modo caso per caso⁹.

 

4.8 – Il rischio dell’arbitrarietà probatoria: un sistema esposto a oscillazioni

La mancanza di criteri probatori chiari genera:

  • oscillazioni tra corti di merito;

  • difficoltà della polizia giudiziaria nella qualificazione iniziale;

  • maggiore rischio di assoluzioni per incertezza;

  • maggior rischio di condanne fondate su percezioni soggettive;

  • imprevedibilità giuridica;

  • esposizione del sistema a pressioni extragiudiziali (opinione pubblica, media, clima sociale).

La prova del consenso rischia così di trasformarsi in un terreno altamente volatile, nel quale la valutazione psicologica soppianta l’accertamento oggettivo.

 

4.9 – Verso un modello epistemico coerente: esigenze di riforma

Per rendere il sistema probatorio compatibile con la nuova sensibilità sociale, occorrerebbe:

  1. definire normativamente l’attualità del consenso;

  2. individuare indicatori oggettivi di mancanza di consenso;

  3. prevedere una disciplina chiara dell’errore sulla volontà della vittima;

  4. formare magistrati e operatori sui fenomeni psicologici reali (non presunti);

  5. evitare automatismi culturali;

  6. rafforzare il vaglio motivazionale dell’art. 192 c.p.p..

Solo così sarebbe possibile evitare che il processo penale venga inghiottito da categorie psicologiche indeterminate o da pressioni sociali esterne.

 


Note

¹ Sulla centralità fisiologica della prova dichiarativa nei reati sessuali: ILLUMINATI, Processo penale e prova dichiarativa, cit.
² Per una visione critica della supplenza giurisprudenziale: PULITANÒ.
³ La Cassazione ha consolidato tali criteri in un orientamento costante (Sez. III).
⁴ Sulla presunzione culturale di verità, cfr. DONINI.
⁵ Sul freeze response: articoli psicologici tradotti in ambito penalistico da VISCONTI.
⁶ La tripartizione è ricorrente nella giurisprudenza italiana dai primi anni 2000.
⁷ Sulle difficoltà epistemiche del fatto negativo: FIANDACA–MUSCO.
⁸ Ordinanza e sentenze costanti in tema di ritardo della denuncia.
⁹ Per il modello canadese: SUPREME COURT OF CANADA, leading cases.

 


 

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