CAPITOLO 4
Epistemologia della
prova nei reati sessuali: la verità processuale tra
psicologia relazionale, criteri di attendibilità e standard
probatori
L’accertamento del fatto nei reati sessuali
rappresenta una delle aree più complesse del processo penale
contemporaneo, non solo per l’intensità emotiva che circonda
tali vicende, ma soprattutto per la natura intrinsecamente
relazionale dell’evento tipico.
L’atto sessuale è, per definizione, un’interazione tra persone:
un comportamento che raramente lascia tracce materiali e che si
svolge, di norma, in assenza di testimoni.
Da ciò deriva che
la
prova dichiarativa – in
particolare la dichiarazione della persona offesa – diventa,
quasi sempre, la fonte centrale dell’accertamento¹.
Il legislatore, pur introducendo la formula del
“consenso libero e attuale”, non ha fornito alcun criterio
probatorio specifico per stabilire quando il consenso manchi, né
ha chiarito quali indicatori oggettivi debbano essere valutati
dal giudice.
La tecnica legislativa, dunque, scarica sulla giurisprudenza e
sulla prassi applicativa l’onere di trasformare un concetto
psicologico in un criterio di verità processuale.
In questo contesto, la Corte di cassazione ha
elaborato, negli ultimi decenni, una vera e propria
epistemologia giudiziale del dissenso,
fondata su criteri di coerenza dichiarativa, su riscontri
contestuali e sulla valutazione del comportamento delle parti
prima, durante e dopo il fatto.
Tale costruzione, pur raffinata, risente inevitabilmente della
vaghezza del quadro normativo e della pressione sociale che
accompagna i reati di natura sessuale².
4.1 – La centralità
strutturale della prova dichiarativa: un dato fisiologico del
sistema
Il processo penale italiano, nella sua struttura
fondamentale, non prevede categorie probatorie gerarchicamente
predeterminate.
Tuttavia, nella prassi, la prova dichiarativa della persona
offesa assume un ruolo decisivo nei reati sessuali, non solo
perché spesso costituisce l’unica fonte diretta, ma perché il
bene giuridico protetto – la libertà sessuale – è, per sua
natura, un interesse
interiore ed esperienziale,
difficilmente ricostruibile mediante prove materiali.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che
le dichiarazioni della vittima possono costituire da sole fonte
di prova sufficiente per la condanna, purché sottoposte a un
vaglio rigoroso di attendibilità intrinseca ed estrinseca³.
Ciò implica un controllo articolato su:
-
coerenza logica;
-
costanza narrativa;
-
compatibilità con elementi esterni;
-
assenza di contraddizioni significative;
-
adeguatezza del contesto relazionale descritto.
Tale vaglio
non può essere sostituito da presunzioni, neppure quando il
reato appartenga a un’area di particolare riprovazione sociale.
4.2 – Il rischio della
“presunzione culturale di verità”: un nuovo dogma opposto al
garantismo classico
L’evoluzione sociale degli ultimi anni ha
condotto alla diffusione di un paradigma extragiuridico – spesso
mediatico – secondo cui la parola della vittima deve essere
creduta “senza se e senza ma”.
Questa retorica, pur comprensibile sul piano sociologico,
rischia di trasformarsi, nel contesto processuale, in una
presunzione culturale di verità,
opposta e speculare al vecchio pregiudizio patriarcale che
negava credibilità alla vittima⁴.
Il processo, tuttavia, non può fondarsi né
sull’una né sull’altra ideologia.
La credibilità non è un atto di fede, ma il prodotto di
un’analisi razionale di elementi verificabili.
Il diritto penale, se vuole essere strumento di giustizia, non
può aderire né a dogmi assolutori né a dogmi condannatori.
Esso deve rimanere nel territorio della valutazione oggettiva e
motivata.
4.3 – Psicologia della
testimonianza e immobilità reattiva: tra scienza e
fraintendimenti giudiziali
La
psicologia della testimonianza ha elaborato concetti
fondamentali per comprendere il comportamento delle vittime, tra
cui:
-
freeze response
(congelamento reattivo);
-
tonic immobility
(immobilità tonica);
-
dissociazione momentanea;
-
alterazioni percettive durante situazioni
traumatiche.
Questi fenomeni sono scientificamente attestati,
ma la loro trasposizione nel processo penale presenta notevoli
criticità.
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto che la “mancata
reazione fisica” non implica consenso: posizione corretta sul
piano psicologico e giuridico.
Tuttavia, il rischio è quello di trasformare concetti
scientifici in presunzioni probatorie, dimenticando che tali
fenomeni non si verificano
in ogni
caso, né con modalità
standardizzate⁵.
Il giudice deve dunque valutare questi elementi
come strumenti interpretativi, non come automatismi.
La psicologia può spiegare la plausibilità di un comportamento,
ma non può surrogare l’accertamento del fatto tipico.
4.4 – Coerenza
dichiarativa e attendibilità: il canone metodologico della
Cassazione
La Corte di
cassazione, in applicazione dell’art. 192 c.p.p., ha sviluppato
un articolato sistema di controllo della attendibilità della
persona offesa, fondato su tre livelli:
-
Attendibilità intrinseca:
-
Attendibilità estrinseca:
-
riscontri esterni;
-
compatibilità con altre
testimonianze;
-
elementi comportamentali;
-
dati oggettivi indiretti.
-
Contesto relazionale:
-
preesistenti rapporti tra
vittima e imputato;
-
potenziali motivi di astio;
-
dinamiche affettive o
conflittuali;
-
circostanze che possano
influenzare la narrazione⁶.
Questo modello, che rappresenta uno degli
sviluppi più sofisticati della dottrina probatoria italiana, ha
permesso di mantenere un equilibrio tra tutela delle vittime e
garanzie dell’imputato.
Tuttavia, l’introduzione del “consenso attuale” rischia di
alterare tale equilibrio, spostando l’attenzione dalla
ricostruzione del contesto a una valutazione psicologica della
volontà istantanea.
4.5 – La prova del
dissenso: un problema epistemologico irrisolto
Accertare la mancanza di consenso significa
accertare un fatto negativo interno alla volontà della vittima.
Questo rappresenta una sfida epistemologica: il fatto negativo
non si osserva direttamente, ma si ricostruisce attraverso
indizi.
I sistemi
penalistici moderni hanno risposto al problema in tre modi:
-
modello consensuale (Scandinavia):
il dissenso è la regola, il consenso deve
emergere chiaramente.
-
modello coercitivo (Italia
tradizionale):
il dissenso è provato dalla coazione.
-
modello misto (Germania):
il dissenso deve essere percepibile in base a
indicatori oggettivi.
L’Italia, con la nuova formulazione, non ha
adottato nessuno di questi criteri in modo chiaro.
L’attualità del consenso non indica quali comportamenti debbano
essere considerati validi indici di dissenso.
Si tratta di una formula aperta, che rischia di spostare
l’accertamento sul piano soggettivo, con un ampliamento
potenzialmente incontrollabile della discrezionalità
giudiziale⁷.
4.6 – Il comportamento
della vittima prima e dopo il fatto: un indicatore ambiguo
Uno degli elementi più controversi è il
comportamento della vittima
prima
e
dopo l’atto.
La Cassazione ha chiarito che:
-
il ritardo nella denuncia non incide sulla
credibilità;
-
la condotta successiva non è indice automatico
di consenso o dissenso;
-
la continuità della relazione non esclude
l’abuso⁸.
Queste affermazioni sono corrette, ma rendono
difficile utilizzare tali elementi come riscontri esterni.
Il comportamento della vittima, infatti, può essere motivato da
molteplici fattori psicologici:
Ciò porta
il giudice a fondarsi su elementi sottili e talvolta
contraddittori, che richiedono un’elevata competenza
psicologica, non sempre disponibile.
4.7 – Il ruolo
dell’imputato: errore sul consenso e standard di ragionevolezza
Il ricorso alla formula del “consenso attuale”
implica, indirettamente, una ridefinizione della posizione
dell’imputato.
Se il consenso non è più presunto dalla passività né dalla
relazione affettiva, occorre stabilire:
-
quando l’agente può ritenere ragionevolmente che
il consenso esistesse;
-
quali comportamenti della vittima generano
aspettative legittime;
-
quali segnali devono essere colti;
-
quando l’errore è evitabile o inevitabile.
Il diritto canadese ha introdotto il concetto di
“errore basato su circostanze oggettive”, che consente di
distinguere tra interpretazione ragionevole e fraintendimento
colposo.
L’Italia non ha adottato alcun criterio analogo, lasciando
all’interprete il compito di definire la “ragionevolezza” in
modo caso per caso⁹.
4.8 – Il rischio
dell’arbitrarietà probatoria: un sistema esposto a oscillazioni
La mancanza
di criteri probatori chiari genera:
-
oscillazioni tra corti di merito;
-
difficoltà della polizia giudiziaria nella
qualificazione iniziale;
-
maggiore rischio di assoluzioni per incertezza;
-
maggior rischio di condanne fondate su
percezioni soggettive;
-
imprevedibilità giuridica;
-
esposizione del sistema a pressioni
extragiudiziali (opinione pubblica, media, clima
sociale).
La prova
del consenso rischia così di trasformarsi in un terreno
altamente volatile, nel quale la valutazione psicologica
soppianta l’accertamento oggettivo.
4.9 – Verso un
modello epistemico coerente: esigenze di riforma
Per
rendere il sistema probatorio compatibile con la nuova
sensibilità sociale, occorrerebbe:
-
definire normativamente
l’attualità del consenso;
-
individuare indicatori oggettivi
di mancanza di consenso;
-
prevedere una disciplina chiara
dell’errore sulla volontà della vittima;
-
formare magistrati e operatori
sui fenomeni psicologici reali
(non presunti);
-
evitare automatismi culturali;
-
rafforzare il vaglio
motivazionale dell’art. 192 c.p.p..
Solo così sarebbe possibile evitare che il
processo penale venga inghiottito da categorie psicologiche
indeterminate o da pressioni sociali esterne.
Note
¹ Sulla centralità fisiologica della prova
dichiarativa nei reati sessuali: ILLUMINATI,
Processo penale e prova
dichiarativa, cit.
² Per una visione critica della supplenza giurisprudenziale:
PULITANÒ.
³ La Cassazione ha consolidato tali criteri in un orientamento
costante (Sez. III).
⁴ Sulla presunzione culturale di verità, cfr. DONINI.
⁵ Sul freeze response: articoli psicologici tradotti in ambito
penalistico da VISCONTI.
⁶ La tripartizione è ricorrente nella giurisprudenza italiana
dai primi anni 2000.
⁷ Sulle difficoltà epistemiche del fatto negativo:
FIANDACA–MUSCO.
⁸ Ordinanza e sentenze costanti in tema di ritardo della
denuncia.
⁹ Per il modello canadese: SUPREME COURT OF CANADA, leading
cases.
Torna all’indice per capitoli
Torna all’indice generale