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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

Diritto penale ed emozione pubblica:

per una critica della tecnica legislativa contemporanea

 

Consenso, tipicità e funzione simbolica del diritto penale contemporaneo

 




























CAPITOLO 5

 

La frontiera operativa: la polizia giudiziaria, la prima qualificazione della notizia di reato e l’impatto della vaghezza normativa

La qualità del diritto penale non si misura esclusivamente nella sua formulazione astratta né nelle pronunce della Corte di cassazione.
Il vero banco di prova dell’effettività della norma si colloca in un punto molto più fragile dell’architettura giudiziaria:
la prima linea operativa, dove la polizia giudiziaria raccoglie, verbalizza e qualifica la notizia di reato.
È qui, in questa fase embrionale, che la norma penale rivela la sua tenuta.
Un sistema normativo coerente genera una prassi uniforme; un sistema ambiguo genera incertezza, improvvisazione, conflitti interpretativi e arresti processuali difficili da superare¹.

Nei reati sessuali e relazionali, la difficoltà è ancora maggiore.
La P.G. si trova a operare in uno scenario a forte coinvolgimento emotivo, con vittime spesso traumatizzate, contesti relazionali ambigui, dinamiche affettive complesse e comportamenti che non rientrano facilmente nelle categorie ordinarie del diritto penale.
È dunque imprescindibile comprendere come la vaghezza legislativa incida sul primo contatto tra vittima e istituzioni, già di per sé momento delicatissimo.

 

5.1 – La qualificazione iniziale come “atto fondativo” del procedimento penale

La prima verbalizzazione della notizia di reato svolge una funzione decisiva:
costruisce la cornice semantica entro la quale l’intero procedimento prenderà forma.
A differenza di quanto talvolta si crede, la qualificazione della P.G. non è un atto neutro né privo di effetti; essa orienta:

  • il tipo di indagini da svolgere;

  • il quadro probatorio da ricostruire;

  • la procedibilità;

  • le misure di tutela immediate;

  • la percezione psicologica della vittima sul proprio ruolo;

  • la direzione dell’intero impianto accusatorio².

Quando la norma è chiara, la P.G. dispone di strumenti interpretativi consolidati.
Quando la norma è vaga, la qualificazione si trasforma in un esercizio di discrezionalità operativa.
Questo problema, frequentemente sottovalutato nel dibattito dottrinale, ha invece un impatto enorme sull’effettività del sistema.

 

5.2 – Difficoltà applicative nei reati relazionali: il confine tra illecito penale e conflitto privato

Nei reati che coinvolgono rapporti affettivi o preesistenti legami interpersonali, la P.G. deve distinguere tra:

  • conflitto di coppia;

  • comportamento moralmente discutibile;

  • litigio privato;

  • comportamento fastidioso;

  • condotta penalmente rilevante.

La difficoltà nasce dal fatto che molti comportamenti percepiti come aggressivi o manipolativi possono non rientrare in alcuna fattispecie, o rientrare in più fattispecie contemporaneamente.
Il caso dei reati “persecutori” è emblematico: la sovrapposizione tra minaccia, molestia, atti persecutori e persecutio genera spesso incertezza operativa.
La prassi mostra come le stesse condotte possano essere qualificate in modi differenti da operatori differenti³.

Il problema è aggravato quando la vittima stessa non sa definire con precisione quanto vissuto, perché il reato relazionale non è mai un episodio isolato, ma un segmento di una storia più ampia.

 

5.3 – L’impatto della formula “consenso libero e attuale” sulle verifiche della P.G.

La riformulazione del consenso nei reati sessuali ha introdotto nella prassi un elemento di grande complessità.
La P.G. deve, infatti, stabilire:

  • cosa intenda la vittima per “mancanza di consenso”;

  • quando e come tale mancanza si sarebbe manifestata;

  • se la revoca del consenso fosse percepibile;

  • quale fosse il comportamento dell’agente al momento dell’atto;

  • se vi sia stato un cambiamento improvviso nella volontà della vittima;

  • come verbalizzare un atto psicologico fugace, non sempre accompagnato da comportamenti esteriori.

Poiché il legislatore non ha fornito alcun criterio di riconoscibilità dell’attualità del consenso, la P.G. si trova spesso a dipendere totalmente dalla narrazione della persona offesa, senza poter stabilire, sul piano tecnico, la soglia dell’illecito⁴.

Questo genera:

  • denunce qualificate come violenza sessuale anche in assenza di elementi obiettivi;

  • denunce ridimensionate a “atti molesti” per insufficienza di dettagli;

  • variabilità territoriale nella risposta delle questure;

  • rischio di successivi annullamenti processuali.

 

5.4 – Le difficoltà di verbalizzazione: la traduzione giuridica dell’esperienza soggettiva

Uno dei nodi più critici è la traduzione linguistica dell’esperienza emotiva della vittima in un linguaggio giuridico.
La vittima parla per vissuti; la norma parla per categorie.
La P.G. deve fungere da mediatore.

Per esempio, la vittima può dire:

  • “Mi sono sentita bloccare.”

  • “Ero paralizzata.”

  • “Non sapevo cosa fare.”

  • “Ho lasciato perdere.”

  • “Non riuscivo a reagire.”

  • “Non volevo più.”

  • “Ho ceduto.”

  • “Mi sono spenta.”

Sono descrizioni psicologiche, non giuridiche.
La traduzione in elementi di fatto è estremamente difficile.
Il rischio è quello di attribuire a tali espressioni significati giuridici che la vittima non intendeva esprimere⁵.

Viceversa, la mancanza di certe espressioni può indurre l’operatore a sottovalutare un fatto grave.

La fragilità probatoria del sistema nasce da qui.

 

5.5 – Le differenze di formazione tra operatori: un sistema a “geometria variabile”

La qualità dell’accertamento iniziale varia enormemente tra:

  • reparti specializzati (squadre mobili, unità di violenza domestica),

  • comandi di polizia locale,

  • stazioni dei Carabinieri con personale ridotto,

  • uffici che operano in contesti urbani complessi,

  • realtà periferiche con minori risorse.

Poiché il legislatore ha introdotto concetti psicologici senza specificarne la portata operativa, la formazione degli operatori diventa cruciale.
Una norma chiara può essere applicata anche da operatori con formazione media; una norma vaga richiede una specializzazione avanzata.
Il sistema italiano, attualmente, non è strutturato per garantire formazione diffusa e uniforme su questi temi complessi⁶.

 

5.6 – Conseguenze sulla raccolta della prova: errori di cristallizzazione e lacune investigative

La scarsa chiarezza del quadro normativo genera almeno tre effetti negativi:

  1. Errori di cristallizzazione:
    il primo verbale descrive i fatti in modo parziale o tecnicamente inadeguato; ciò condiziona tutto il processo.

  2. Lacune investigative:
    non vengono raccolti elementi che potrebbero assumere rilievo probatorio; ad esempio:

    • messaggi precedenti o successivi;

    • dichiarazioni informali;

    • elementi ambientali;

    • dinamiche relazionali pregresse.

  3. Rigidità successiva:
    le dichiarazioni della vittima, una volta verbalizzate, diventano riferimento stabile; eventuali chiarimenti successivi vengono interpretati come contraddizioni.

 

5.7 – La discrezionalità operativa e i rischi di bias culturali

L’assenza di criteri normativi oggettivi apre la strada a interpretazioni influenzate da:

  • stereotipi culturali sulla sessualità;

  • pregiudizi di genere (in una direzione o nell’altra);

  • moralismi impliciti;

  • valutazioni relazionali;

  • pressioni esterne (familiari, comunitarie, mediatiche).

La giurisprudenza tenta di correggere tali distorsioni, ma, come ogni intervento ex post, arriva sempre troppo tardi.
La qualità dell’accertamento dipende dalla qualità della norma: questo è un principio elementare, spesso ignorato.

 

5.8 – Verso una metodologia operativa: ciò che serve realmente alla P.G.

Per rendere il sistema più efficace e più equo, sarebbero necessari strumenti operativi chiari:

  • linee guida ministeriali sull’attualità del consenso;

  • definizione normativa di indicatori comportamentali rilevanti;

  • protocolli di ascolto specializzato;

  • formazione psicologica minima obbligatoria per tutti gli operatori;

  • strumenti uniformi di verbalizzazione;

  • coordinamento tra P.G. e procure.

Il legislatore, invece, ha scelto di modificare il linguaggio della norma senza riformare gli strumenti applicativi — creando così un divario sistemico evidente.

 


Note

¹ Sul ruolo della P.G. nel sistema penale: TONINI, Manuale di procedura penale, cit.
² La letteratura processuale riconosce il ruolo “fondativo” della prima verbalizzazione (ILLUMINATI).
³ Ampio dibattito in dottrina sui reati relazionali: PULITANÒ.
⁴ Sulla vaghezza del consenso attuale: VISCONTI.
⁵ Sul linguaggio emozionale della vittima: studi di psicologia forense (tradotti in ambito giuridico da DE VERO).
⁶ Sulla formazione degli operatori: documenti CNF e linee guida ministeriali recenti.

 


 

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