CAPITOLO 5
La frontiera
operativa: la polizia giudiziaria, la prima qualificazione
della notizia di reato e l’impatto della vaghezza normativa
La qualità del diritto
penale non si misura esclusivamente nella sua formulazione
astratta né nelle pronunce della Corte di cassazione.
Il vero banco di prova dell’effettività della norma si colloca
in un punto molto più fragile dell’architettura giudiziaria:
la prima
linea operativa,
dove la polizia giudiziaria raccoglie, verbalizza e qualifica la
notizia di reato.
È qui, in questa fase embrionale, che la norma penale rivela la
sua tenuta.
Un sistema normativo coerente genera una prassi uniforme; un
sistema ambiguo genera incertezza, improvvisazione, conflitti
interpretativi e arresti processuali difficili da superare¹.
Nei reati sessuali e
relazionali, la difficoltà è ancora maggiore.
La P.G. si trova a operare in uno scenario a forte
coinvolgimento emotivo, con vittime spesso traumatizzate,
contesti relazionali ambigui, dinamiche affettive complesse e
comportamenti che non rientrano facilmente nelle categorie
ordinarie del diritto penale.
È dunque imprescindibile comprendere come la vaghezza
legislativa incida sul primo contatto tra vittima e istituzioni,
già di per sé momento delicatissimo.
5.1 – La
qualificazione iniziale come “atto fondativo” del procedimento
penale
La prima verbalizzazione
della notizia di reato svolge una funzione decisiva:
costruisce la cornice semantica entro la quale l’intero
procedimento prenderà forma.
A differenza di quanto talvolta si crede, la qualificazione
della P.G. non è un atto neutro né privo di effetti; essa
orienta:
-
il tipo di indagini da svolgere;
-
il quadro probatorio da ricostruire;
-
la procedibilità;
-
le misure di tutela immediate;
-
la percezione psicologica della vittima sul
proprio ruolo;
-
la direzione dell’intero impianto accusatorio².
Quando la norma è chiara,
la P.G. dispone di strumenti interpretativi consolidati.
Quando la norma è vaga, la qualificazione si trasforma in un
esercizio di discrezionalità operativa.
Questo problema, frequentemente sottovalutato nel dibattito
dottrinale, ha invece un impatto enorme sull’effettività del
sistema.
5.2 – Difficoltà
applicative nei reati relazionali: il confine tra illecito
penale e conflitto privato
Nei reati
che coinvolgono rapporti affettivi o preesistenti legami
interpersonali, la P.G. deve distinguere tra:
-
conflitto di coppia;
-
comportamento moralmente discutibile;
-
litigio privato;
-
comportamento fastidioso;
-
condotta penalmente rilevante.
La difficoltà nasce dal
fatto che molti comportamenti percepiti come aggressivi o
manipolativi possono non rientrare in alcuna fattispecie, o
rientrare in più fattispecie contemporaneamente.
Il caso dei reati “persecutori” è emblematico: la
sovrapposizione tra minaccia, molestia, atti persecutori e
persecutio genera spesso incertezza operativa.
La prassi mostra come le stesse condotte possano essere
qualificate in modi differenti da operatori differenti³.
Il problema
è aggravato quando la vittima stessa non sa definire con
precisione quanto vissuto, perché il reato relazionale non è mai
un episodio isolato, ma un segmento di una storia più ampia.
5.3 – L’impatto della
formula “consenso libero e attuale” sulle verifiche della P.G.
La riformulazione del
consenso nei reati sessuali ha introdotto nella prassi un
elemento di grande complessità.
La P.G. deve, infatti, stabilire:
-
cosa intenda la vittima per “mancanza di
consenso”;
-
quando e come tale mancanza si sarebbe
manifestata;
-
se la revoca del consenso fosse percepibile;
-
quale fosse il comportamento dell’agente al
momento dell’atto;
-
se vi sia stato un cambiamento improvviso nella
volontà della vittima;
-
come verbalizzare un atto psicologico fugace,
non sempre accompagnato da comportamenti
esteriori.
Poiché il
legislatore non ha fornito alcun criterio di riconoscibilità
dell’attualità del consenso, la P.G. si trova spesso a dipendere
totalmente dalla narrazione della persona offesa, senza poter
stabilire, sul piano tecnico, la soglia dell’illecito⁴.
Questo
genera:
-
denunce qualificate come violenza sessuale anche
in assenza di elementi obiettivi;
-
denunce ridimensionate a “atti molesti” per
insufficienza di dettagli;
-
variabilità territoriale nella risposta delle
questure;
-
rischio di successivi annullamenti processuali.
5.4 – Le difficoltà di
verbalizzazione: la traduzione giuridica dell’esperienza
soggettiva
Uno dei nodi più critici è
la traduzione linguistica dell’esperienza emotiva della vittima
in un linguaggio giuridico.
La vittima parla per vissuti; la norma parla per categorie.
La P.G. deve fungere da mediatore.
Per
esempio, la vittima può dire:
Sono descrizioni
psicologiche, non giuridiche.
La traduzione in elementi di fatto è estremamente difficile.
Il rischio è quello di attribuire a tali espressioni significati
giuridici che la vittima non intendeva esprimere⁵.
Viceversa,
la mancanza di certe espressioni può indurre l’operatore a
sottovalutare un fatto grave.
La
fragilità probatoria del sistema nasce da qui.
5.5 – Le differenze di
formazione tra operatori: un sistema a “geometria variabile”
La qualità
dell’accertamento iniziale varia enormemente tra:
-
reparti specializzati (squadre mobili, unità di
violenza domestica),
-
comandi di polizia locale,
-
stazioni dei Carabinieri con personale ridotto,
-
uffici che operano in contesti urbani complessi,
-
realtà periferiche con minori risorse.
Poiché il legislatore ha
introdotto concetti psicologici senza specificarne la portata
operativa, la formazione degli operatori diventa cruciale.
Una norma chiara può essere applicata anche da operatori con
formazione media; una norma vaga richiede una specializzazione
avanzata.
Il sistema italiano, attualmente, non è strutturato per
garantire formazione diffusa e uniforme su questi temi
complessi⁶.
5.6 – Conseguenze
sulla raccolta della prova: errori di cristallizzazione e lacune
investigative
La scarsa
chiarezza del quadro normativo genera almeno tre effetti
negativi:
-
Errori di cristallizzazione:
il primo verbale descrive i fatti in modo
parziale o tecnicamente inadeguato; ciò
condiziona tutto il processo.
-
Lacune investigative:
non vengono raccolti elementi che potrebbero
assumere rilievo probatorio; ad esempio:
-
Rigidità successiva:
le dichiarazioni della vittima, una volta
verbalizzate, diventano riferimento stabile;
eventuali chiarimenti successivi vengono
interpretati come contraddizioni.
5.7 – La
discrezionalità operativa e i rischi di bias culturali
L’assenza
di criteri normativi oggettivi apre la strada a interpretazioni
influenzate da:
-
stereotipi culturali sulla sessualità;
-
pregiudizi di genere (in una direzione o
nell’altra);
-
moralismi impliciti;
-
valutazioni relazionali;
-
pressioni esterne (familiari, comunitarie,
mediatiche).
La giurisprudenza tenta di
correggere tali distorsioni, ma, come ogni intervento ex post,
arriva sempre troppo tardi.
La qualità dell’accertamento dipende dalla qualità della norma:
questo è un principio elementare, spesso ignorato.
5.8 – Verso una
metodologia operativa: ciò che serve realmente alla P.G.
Per rendere
il sistema più efficace e più equo, sarebbero necessari
strumenti operativi chiari:
-
linee guida ministeriali sull’attualità del
consenso;
-
definizione normativa di indicatori
comportamentali rilevanti;
-
protocolli di ascolto specializzato;
-
formazione psicologica minima obbligatoria per
tutti gli operatori;
-
strumenti uniformi di verbalizzazione;
-
coordinamento tra P.G. e procure.
Il legislatore, invece, ha
scelto di modificare il linguaggio della norma senza riformare
gli strumenti applicativi — creando così un divario sistemico
evidente.
Note
¹ Sul ruolo della P.G. nel sistema penale:
TONINI, Manuale di
procedura penale, cit.
² La letteratura processuale riconosce il ruolo “fondativo”
della prima verbalizzazione (ILLUMINATI).
³ Ampio dibattito in dottrina sui reati relazionali: PULITANÒ.
⁴ Sulla vaghezza del consenso attuale: VISCONTI.
⁵ Sul linguaggio emozionale della vittima: studi di psicologia
forense (tradotti in ambito giuridico da DE VERO).
⁶ Sulla formazione degli operatori: documenti CNF e linee guida
ministeriali recenti.
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