Meridiano — Appunti di cultura giuridica — Capitolo 6

Politica criminale moderna, legislazione emotiva e funzione simbolica del diritto penale


Il diritto penale, nella sua configurazione classica, è stato concepito come extrema ratio del controllo sociale: uno strumento da utilizzare soltanto quando la tutela dei beni fondamentali della persona e della collettività non può essere affidata a meccanismi meno invasivi, quali il diritto civile, il diritto amministrativo o la mediazione sociale.
Tuttavia, gli ultimi decenni hanno visto affermarsi, in modo progressivo e capillare, una concezione profondamente diversa della funzione punitiva, legata non più (o non soltanto) alla necessità di prevenire condotte lesive, ma alla volontà di rappresentare valori, rassicurare l’opinione pubblica e consolidare l’identità collettiva attraverso la minaccia penale.

La dottrina ha elaborato varie definizioni per descrivere questo fenomeno, tutte convergenti nel sottolinearne la natura extrafunzionale: diritto penale simbolico, penalità affermativa, penal populism, legislazione reattiva, diritto penale identitario.
Ciò che accomuna tali concetti è la centralità della dimensione emotiva e comunicativa della norma, a discapito della sua effettiva funzionalità operativa¹.

Che la pena abbia una funzione simbolica è un dato riconosciuto dalle principali scuole penalistiche, da Feuerbach fino alla moderna teoria della prevenzione generale positiva.
La pena comunica, esprime, conferma la validità della norma violata.
Tuttavia, quando la dimensione simbolica si emancipa dalla funzione protettiva del bene giuridico, il diritto penale perde la sua razionalità originaria e si trasforma in un linguaggio politico, volto più a “dire” che a “fare”².

La degenerazione del simbolismo penale si manifesta in tre modi:

  1. Sovrapposizione normativa
    – quando più fattispecie puniscono lo stesso disvalore, con nomi diversi ma contenuti sovrapponibili;
    – esempio: femminicidio vs. omicidio aggravato; atti persecutori vs. persecuzione; violenza sessuale vs. atti sessuali senza consenso.
  2. Retorica legislativa
    – quando la norma assume la forma di una dichiarazione politica più che di un comando;
    – esempi di formule: “consenso libero e attuale”, “atti persecutori di natura psicologica”, “comportamenti manipolativi”.
  3. Produzione emotiva del reato
    – quando il legislatore interviene sull’onda di fatti di cronaca senza una verifica sistematica;
    – la norma diventa risposta all’emozione pubblica, non alla realtà criminologica.

La funzione simbolica diventa così fine a se stessa, e la norma penale si trasforma in un atto di pedagogia civile, svuotato di effettività.

Per comprendere la genesi delle norme penali contemporanee, occorre analizzare il circuito politico-mediatico in cui esse vengono prodotte.
Questo ciclo, ormai ampiamente studiato dalla criminologia e dalla sociologia legislativa, si compone di quattro fasi:

  1. Evento-simbolo
    – un fatto di cronaca particolarmente grave o emotivamente impattante;
    – la sua amplificazione mediatica;
    – l’emersione di una narrazione collettiva.
  2. Pressione emotiva sull’opinione pubblica
    – richiesta di “fare qualcosa”;
    – attivazione di associazioni, movimenti, gruppi di pressione.
  3. Risposta politica immediata
    – annunci;
    – disegni di legge;
    – proposte normative scarsamente elaborate.
  4. Produzione legislativa accelerata
    – norme scritte in tempi brevi;
    – scarsa analisi di impatto;
    – assenza di coordinamento con il sistema vigente³.

Il risultato è una legislazione reattiva: tecnicamente fragile, concettualmente incerta, destinata a essere oggetto di continue interpretazioni correttive da parte della giurisprudenza.

La politica criminale attuale tende a costruire nuove fattispecie penali per rappresentare particolari valori sociali o categorie percepite come vulnerabili.
Non è un caso che molte delle riforme recenti si concentrino su:

Lungi dallo sminuire l’importanza di tali temi, occorre riconoscere che la creazione di reati “identitari” può portare a due rischi:

  1. Frammentazione del sistema
    – la parte speciale si riempie di norme dai nomi diversi ma dai contenuti simili;
    – la distinzione tra fattispecie diventa sfocata.
  2. Perdita del criterio del bene giuridico
    – la criminalizzazione diventa risposta al valore, non alla lesione effettiva;
    – la sanzione si trasforma in strumento moral-pedagogico⁴.

La dottrina penalistica italiana, tradizionalmente ancorata alla teoria del bene giuridico, vede in questo processo un impoverimento concettuale che minaccia la coerenza sistemica.

Uno degli effetti più problematici della legislazione emotiva è la tendenza alla legiferazione per caso (case-based legislation).
Il legislatore interviene su singoli episodi di cronaca con norme che:

Questo produce un sistema a stratificazione, nel quale ogni riforma sovrascrive le precedenti senza integrarle, generando norme incoerenti, talvolta contraddittorie⁵.

Il reato di violenza sessuale ne è esempio paradigmatico: inserire una formula come “consenso libero e attuale” senza riformare la struttura di 609-bis significa creare un ibrido normativo che richiede interpretazioni continue e creative da parte dei giudici.

In una società mediatizzata, la domanda di sicurezza assume la forma di domanda di pena.
La pena diventa simbolo di ordine, non strumento di prevenzione.
Poiché la pena è immediatamente percepibile, mentre le politiche sociali non lo sono, la pressione sulla politica è orientata verso il penale, non verso soluzioni extrapenali.

Questo produce un vero e proprio uso politico dell’ipercriminalizzazione:
nuove norme, più aggravanti, maggiore durata delle pene.
Ciò non comporta un miglioramento della prevenzione, ma un aumento della complessità sistemica e della distanza tra diritto e realtà.

Un altro tratto distintivo della legislazione emotiva è l’assenza quasi totale di analisi criminologica preventiva.
Raramente i disegni di legge includono:

La produzione normativa si basa più sulla percezione sociale del rischio che sulla sua realtà empirica.
Ne deriva un processo decisionale cieco, che non considera né la frequenza né la fenomenologia delle condotte che intende punire⁶.

Il linguaggio penale contemporaneo ha assunto toni sempre più morali:
“rispetto”, “dignità”, “parità”, “autenticità delle relazioni”, “riconoscimento”, “violenza culturale”, “asimmetria affettiva”.
Si tratta di concetti importanti, ma che non appartengono al lessico tecnico del diritto penale.
Quando la norma si appropria di tali concetti, rischia di trasformare il processo penale in un luogo di giudizio morale più che giuridico.

Il diritto penale non deve essere indifferente ai valori;
ma non può essere il veicolo privilegiato di ogni valore.
La sua forza deriva dalla sua specificità tecnica, non dalla sua capacità morale.

La polarizzazione sociale contemporanea ha trasformato molti temi giuridici in questioni identitarie:
essere garantisti o giustizialisti, credere alla vittima o difendere l’imputato, sostenere il modello consensuale o quello coercitivo.

Queste dicotomie sono improprie:
il processo penale non è un campo di battaglia tra visioni del mondo, ma uno strumento di accertamento della verità.
Quando il discorso pubblico diventa polarizzato, il processo rischia di essere travolto dal simbolismo sociale, sostituendo il criterio della prova con quello dell’adesione emotiva⁷.

La comparazione mostra come alcuni ordinamenti abbiano resistito alla legislazione emotiva ricorrendo a:

Altri ordinamenti, invece, hanno subito la pressione emotiva creando norme:

L’Italia si colloca in una posizione intermedia:
una legislazione non completamente emotiva, ma fortemente permeabile alla pressione sociale, con scarsa attenzione alla sistematicità.

Un sistema penale moderno dovrebbe fondarsi su:

Ciò richiede una cultura della misura, non della reazione.
Richiede la consapevolezza che la pena non è una dichiarazione politica, ma un vincolo giuridico.
Richiede, soprattutto, il coraggio di opporsi al “decisionismo emotivo” — e di restituire al diritto penale la sua razionalità originaria.

Note

  1. Sul concetto di penalità affermativa: DONINI, La penalità affermativa, cit.
  2. Per la distinzione tra simbolismo fisiologico e patologico: FIANDACA–MUSCO.
  3. Sui cicli politico-mediatici: GARLAND, The Culture of Control.
  4. Sul ruolo dei valori nella produzione normativa: PULITANÒ.
  5. Ampia casistica in letteratura sulla “legislazione per caso”.
  6. Sulla crisi dell’evidence-based policy in Italia: analisi in VISCONTI.
  7. Riflessione comparata in DOUGLAS.

Gabriele Vitella

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