CAPITOLO 6
Politica criminale
moderna, legislazione emotiva e funzione simbolica del
diritto penale
Il diritto penale, nella sua configurazione
classica, è stato concepito come extrema ratio del controllo
sociale: uno strumento da utilizzare soltanto quando la tutela
dei beni fondamentali della persona e della collettività non può
essere affidata a meccanismi meno invasivi, quali il diritto
civile, il diritto amministrativo o la mediazione sociale.
Tuttavia, gli ultimi decenni hanno visto affermarsi, in modo
progressivo e capillare, una concezione profondamente diversa
della funzione punitiva, legata non più (o non soltanto) alla
necessità di prevenire condotte lesive, ma alla volontà di
rappresentare valori, rassicurare
l’opinione pubblica e consolidare l’identità collettiva
attraverso la minaccia penale.
La dottrina ha elaborato
varie definizioni per descrivere questo fenomeno, tutte
convergenti nel sottolinearne la natura extrafunzionale:
diritto
penale simbolico,
penalità
affermativa,
penal
populism,
legislazione reattiva,
diritto
penale identitario.
Ciò che accomuna tali concetti è la centralità della dimensione
emotiva e comunicativa della norma, a discapito della sua
effettiva funzionalità operativa¹.
6.1 – La funzione
simbolica della pena: tra necessità e degenerazione
Che la pena abbia una funzione simbolica è un
dato riconosciuto dalle principali scuole penalistiche, da
Feuerbach fino alla moderna teoria della prevenzione generale
positiva.
La pena comunica, esprime, conferma la validità della norma
violata.
Tuttavia, quando la dimensione simbolica si emancipa dalla
funzione protettiva del bene giuridico, il diritto penale perde
la sua razionalità originaria e si trasforma in un linguaggio
politico, volto più a “dire” che a “fare”².
La
degenerazione del simbolismo penale si manifesta in tre modi:
-
Sovrapposizione normativa
– quando più fattispecie puniscono lo stesso
disvalore, con nomi diversi ma contenuti
sovrapponibili;
– esempio: femminicidio vs. omicidio aggravato;
atti persecutori vs. persecuzione; violenza
sessuale vs. atti sessuali senza consenso.
-
Retorica legislativa
– quando la norma assume la forma di una
dichiarazione politica più che di un comando;
– esempi di formule: “consenso libero e
attuale”, “atti persecutori di natura
psicologica”, “comportamenti manipolativi”.
-
Produzione emotiva del reato
– quando il legislatore interviene sull’onda di
fatti di cronaca senza una verifica sistematica;
– la norma diventa risposta all’emozione
pubblica, non alla realtà criminologica.
La funzione simbolica diventa così
fine a
se stessa, e la norma penale si
trasforma in un atto di pedagogia civile, svuotato di
effettività.
6.2 – Il ciclo
politico-mediatico della produzione normativa
Per comprendere la genesi delle norme penali
contemporanee, occorre analizzare il circuito politico-mediatico
in cui esse vengono prodotte.
Questo ciclo, ormai ampiamente studiato dalla criminologia e
dalla sociologia legislativa, si compone di quattro fasi:
-
Evento-simbolo
– un fatto di cronaca particolarmente grave o
emotivamente impattante;
– la sua amplificazione mediatica;
– l’emersione di una narrazione collettiva.
-
Pressione emotiva sull’opinione
pubblica
– richiesta di “fare qualcosa”;
– attivazione di associazioni, movimenti, gruppi
di pressione.
-
Risposta politica immediata
– annunci;
– disegni di legge;
– proposte normative scarsamente elaborate.
-
Produzione legislativa accelerata
– norme scritte in tempi brevi;
– scarsa analisi di impatto;
– assenza di coordinamento con il sistema
vigente³.
Il risultato è una legislazione
reattiva: tecnicamente fragile,
concettualmente incerta, destinata a essere oggetto di continue
interpretazioni correttive da parte della giurisprudenza.
6.3 – L’onnipresenza
dei reati identitari: quando il valore sostituisce il bene
giuridico
La politica criminale attuale tende a costruire
nuove fattispecie penali per rappresentare particolari valori
sociali o categorie percepite come vulnerabili.
Non è un caso che molte delle riforme recenti si concentrino su:
Lungi dallo
sminuire l’importanza di tali temi, occorre riconoscere che la
creazione di reati “identitari” può portare a due rischi:
-
Frammentazione del sistema
– la parte speciale si riempie di norme dai nomi
diversi ma dai contenuti simili;
– la distinzione tra fattispecie diventa
sfocata.
-
Perdita del criterio del bene
giuridico
– la criminalizzazione diventa risposta al
valore, non alla lesione effettiva;
– la sanzione si trasforma in strumento
moral-pedagogico⁴.
La dottrina
penalistica italiana, tradizionalmente ancorata alla teoria del
bene giuridico, vede in questo processo un impoverimento
concettuale che minaccia la coerenza sistemica.
6.4 – La legislazione
emotiva e il rischio di “giustizia per casi”
Uno degli effetti più problematici della
legislazione emotiva è la tendenza alla
legiferazione per caso (case-based
legislation).
Il legislatore interviene su singoli episodi di cronaca con
norme che:
-
non considerano la complessità fenomenologica
del reato;
-
non tengono conto delle conseguenze sistemiche;
-
sovrappongono concetti già disciplinati;
-
introducono elementi psicologici difficilmente
accertabili.
Questo
produce un sistema a stratificazione, nel quale ogni riforma
sovrascrive le precedenti senza integrarle, generando norme
incoerenti, talvolta contraddittorie⁵.
Il reato di
violenza sessuale ne è esempio paradigmatico: inserire una
formula come “consenso libero e attuale” senza riformare la
struttura di 609-bis significa creare un ibrido normativo che
richiede interpretazioni continue e creative da parte dei
giudici.
6.5 – Il potere
attrattivo del linguaggio penale: quando la società chiede pene,
non soluzioni
In una società mediatizzata, la domanda di
sicurezza assume la forma di domanda di pena.
La pena diventa simbolo di ordine, non strumento di prevenzione.
Poiché la pena è immediatamente percepibile, mentre le politiche
sociali non lo sono, la pressione sulla politica è orientata
verso il penale, non verso soluzioni extrapenali.
Questo produce un vero e
proprio
uso politico dell’ipercriminalizzazione:
nuove norme, più aggravanti, maggiore durata delle pene.
Ciò non comporta un miglioramento della prevenzione, ma un
aumento della complessità sistemica e della distanza tra diritto
e realtà.
6.6 – La crisi
dell’analisi criminologica: norme senza dati, decisioni senza
evidenza
Un altro tratto distintivo della legislazione
emotiva è l’assenza quasi totale di analisi criminologica
preventiva.
Raramente i disegni di legge includono:
-
valutazioni statistiche;
-
analisi comparate;
-
studi sull’impatto delle riforme precedenti;
-
rassegne dei fallimenti delle norme già vigenti;
-
valutazioni di effettività.
La produzione normativa si basa più sulla
percezione sociale del rischio che sulla sua realtà empirica.
Ne deriva un processo decisionale cieco, che non considera né la
frequenza né la fenomenologia delle condotte che intende
punire⁶.
6.7 – Diritto penale e
linguaggio morale: il ritorno della sanzione come gesto
identitario
Il linguaggio penale contemporaneo ha assunto
toni sempre più morali:
“rispetto”, “dignità”, “parità”, “autenticità delle relazioni”,
“riconoscimento”, “violenza culturale”, “asimmetria affettiva”.
Si tratta di concetti importanti, ma che non appartengono al
lessico tecnico del diritto penale.
Quando la norma si appropria di tali concetti, rischia di
trasformare il processo penale in un luogo di giudizio morale
più che giuridico.
Il diritto penale non deve essere indifferente ai
valori;
ma non può essere il veicolo privilegiato di ogni valore.
La sua forza deriva dalla sua specificità tecnica, non dalla sua
capacità morale.
6.8 – La
polarizzazione del discorso pubblico: il rischio di ridurre il
processo a simbolo
La polarizzazione sociale contemporanea ha
trasformato molti temi giuridici in questioni identitarie:
essere garantisti o giustizialisti, credere alla vittima o
difendere l’imputato, sostenere il modello consensuale o quello
coercitivo.
Queste dicotomie sono improprie:
il processo penale non è un campo di battaglia tra visioni del
mondo, ma uno strumento di accertamento della verità.
Quando il discorso pubblico diventa polarizzato, il processo
rischia di essere travolto dal simbolismo sociale, sostituendo
il criterio della prova con quello dell’adesione emotiva⁷.
6.9 – Scenari
comparati: come altri ordinamenti hanno governato (o subito)
l’ondata emotiva
La
comparazione mostra come alcuni ordinamenti abbiano resistito
alla legislazione emotiva ricorrendo a:
-
commissioni tecniche indipendenti (Canada);
-
comitati di verifica di impatto (Germania);
-
consultazioni estese con la dottrina (Paesi
Bassi);
-
riforme organiche e non episodiche (Svezia).
Altri
ordinamenti, invece, hanno subito la pressione emotiva creando
norme:
L’Italia si colloca in una posizione intermedia:
una legislazione non completamente emotiva, ma fortemente
permeabile alla pressione sociale, con scarsa attenzione alla
sistematicità.
6.10 – Per una
politica criminale non emotiva: linee di ricostruzione
Un
sistema penale moderno dovrebbe fondarsi su:
-
analisi criminologiche solide;
-
rispetto del principio di
determinatezza;
-
tutela delle vittime senza
automatismi culturali;
-
tecnica legislativa rigorosa;
-
coordinamento tra riforme;
-
valutazione ex ante ed ex post
dell’impatto;
-
formazione specializzata degli
operatori.
Ciò richiede una cultura
della misura, non della reazione.
Richiede la consapevolezza che la pena non è una dichiarazione
politica, ma un vincolo giuridico.
Richiede, soprattutto, il coraggio di opporsi al “decisionismo
emotivo” — e di restituire al diritto penale la sua razionalità
originaria.
Note
¹ Sul concetto di penalità affermativa:
DONINI, La penalità
affermativa, cit.
² Per la distinzione tra simbolismo fisiologico e patologico:
FIANDACA–MUSCO.
³ Sui cicli politico-mediatici: GARLAND,
The Culture of Control.
⁴ Sul ruolo dei valori nella produzione normativa: PULITANÒ.
⁵ Ampia casistica in letteratura sulla “legislazione per caso”.
⁶ Sulla crisi dell’evidence-based policy in Italia: analisi in
VISCONTI.
⁷ Riflessione comparata in ROACH e DOUGLAS.
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