CAPITOLO 7
Il diritto penale tra
ragione, sensibilità e responsabilità istituzionale
La parabola tracciata nei capitoli precedenti
mette in luce un fenomeno complesso e, per certi versi,
paradossale: nel momento storico in cui il diritto penale
avrebbe maggior bisogno di rigore tecnico e coerenza
sistematica, le pressioni sociali e la velocità del dibattito
pubblico tendono a indebolirne proprio quei fondamenti che ne
hanno garantito, per secoli, la funzione ordinante e protettiva.
Questa tensione tra ragione e sensibilità non è un evento
contingente, ma il riflesso di un mutamento profondo nella
cultura giuridica contemporanea, segnata dall’erosione delle
mediazioni, dalla polarizzazione delle opinioni, dalla crescente
identificazione tra diritto e sentimento morale.
La domanda alla quale il giurista odierno è
chiamato a rispondere non è se il diritto penale debba tenere
conto delle emozioni sociali — poiché non potrebbe non farlo —
ma come tali emozioni debbano essere
integrate entro un quadro concettuale che preservi la tenuta
della legalità, l’uguaglianza dei consociati e la funzionalità
del processo.
L’immediatezza emotiva appartiene alla politica e allo spazio
pubblico; la mediazione razionale appartiene al diritto.
Confondere questi due piani significa esporre l’intero sistema a
oscillazioni imprevedibili, correnti di opinione indigeste alla
stabilità dell’ordinamento e derive punitive prive di fondamento
epistemico¹.
Il diritto penale, nella sua tradizione più alta,
ha sempre rappresentato un esercizio di
limitazione del potere: un
baluardo eretto contro l’arbitrio, prima del sovrano e oggi —
più sottilmente — dell’emotività collettiva.
La sua forza risiede nella capacità di distinguere tra il
desiderio di punizione e la necessità di tutela, tra
l’indignazione morale e il disvalore penalmente rilevante, tra
ciò che merita riprovazione sociale e ciò che richiede sanzione.
È in questa distinzione che si misura la maturità di un
ordinamento democratico.
7.1 – Riscoprire la
profondità del principio di legalità
Il principio di legalità non è una barriera
burocratica contro la sensibilità del tempo: è il metodo
attraverso cui la sensibilità può diventare giustizia.
Esso non chiede freddezza, ma precisione; non pretende
insensibilità, ma linguaggio tecnico; non ostacola la tutela, ma
la garantisce.
La storia del diritto penale europeo dimostra che
ogni volta che la legalità è stata indebolita — sia per ragioni
politiche, sia per ragioni morali — il sistema ha perso la
propria funzione di tutela dei diritti fondamentali².
Al contrario, i momenti più alti del pensiero penalistico sono
quelli in cui il legislatore ha saputo ascoltare la società
senza trasformare il penale nella sua
immediata voce emotiva.
La legalità
non è il nemico dei valori: è la loro forma più sofisticata.
7.2 – La prova come
limite alla deriva simbolica
Il processo penale, con i suoi rituali e le sue
tecniche, non è un ostacolo alla verità, ma un filtro che
impedisce alla verità di diventare arbitrio.
L’epistemologia della prova — soprattutto nei reati sessuali e
relazionali — costituisce un argine alla seduzione della
retorica.
In un contesto segnato dalla forza dei movimenti sociali, dalla
pressione dell’opinione pubblica e dal rischio di automatismi
culturali, la struttura garantista del processo rimane l’unico
strumento in grado di assicurare che la condanna sia il
risultato di una ricostruzione razionale, e non la risposta
emotiva a un clima collettivo³.
La prova dichiara il suo valore attraverso la
motivazione: un atto logico, pubblico, verificabile.
È nella motivazione — non nella norma astratta — che il diritto
penale ritrova il suo equilibrio tra ragione e sensibilità.
7.3 – Oltre i falsi
antagonismi: verso una cultura della misura
Il discorso pubblico contemporaneo è spesso
intriso di dicotomie improprie: tutela delle vittime contro
garanzie degli imputati, credere senza riserve contro dubitare
sempre, punizione severa contro lassismo giudiziario.
Queste contrapposizioni impediscono di vedere che la tutela più
efficace delle vittime richiede proprio un sistema penale
rigoroso, chiaro, prevedibile, capace di evitare errori
investigativi e oscillazioni interpretative.
La protezione non nasce dalla durezza della pena,
ma dalla qualità della norma.
La giustizia non scaturisce dalla rapidità dell’azione, ma dalla
precisione dell’accertamento.
La fiducia collettiva non si ottiene con l’amplificazione
retorica, ma con l’aderenza delle istituzioni ai principi
fondamentali del diritto⁴.
Una cultura
della misura è l’unico antidoto alla legislazione emotiva: un
equilibrio in cui la sensibilità sociale non è negata, ma
tradotta in categorie giuridiche stabili; un equilibrio in cui
il valore non soppianta il bene giuridico, ma lo illumina; un
equilibrio, soprattutto, in cui il diritto penale non diventi lo
strumento attraverso il quale una società tenta di risolvere
conflitti che appartengono non alla giurisdizione, ma alla sfera
morale o culturale.
7.4 – La
responsabilità del legislatore e il ruolo del giurista
Se il diritto penale è uno specchio della
società, esso è anche lo specchio del legislatore.
Scrivere bene le norme significa governare la complessità;
scriverle male significa consegnare la complessità all’arbitrio
dell’interpretazione.
Il legislatore contemporaneo deve assumere una
responsabilità nuova:
non quella di rispondere immediatamente alla domanda sociale, ma
quella di
filtrarla,
trasformandola in un sistema coerente, verificabile, rispettoso
dei principi costituzionali.
Ciò richiede tempo, rigore, capacità di ascolto e capacità di
resistere alla pressione dell’istante.
Allo stesso modo, il giurista non può limitarsi
al commento reattivo delle riforme, né può accettare che la
tecnica penalistica venga marginalizzata.
Il giurista ha il compito — politico nel senso più alto — di
ricondurre il discorso penale entro i confini della razionalità,
della coerenza, della tutela dei diritti fondamentali.
È una responsabilità culturale prima ancora che professionale³⁵.
7.5 – Un futuro
possibile: rigenerare la razionalità del sistema
Non è irrealistico immaginare un diritto penale
capace di coniugare rigorosa legalità e sensibilità sociale.
Gli ordinamenti comparati mostrano che è possibile riformare
interi settori — come la disciplina della violenza sessuale —
senza cedere alla pressione emotiva; che è possibile introdurre
il modello del consenso senza sacrificare la tipicità; che è
possibile ascoltare le vittime senza indebolire le garanzie.
Il futuro del diritto penale italiano dipenderà
dalla capacità delle istituzioni di abbandonare la logica delle
“norme manifesto” e delle “leggi bandiera” e di recuperare la
laboriosa architettura concettuale che ha contraddistinto la sua
tradizione più nobile.
Sarà un futuro in cui la prevenzione dovrà sostituire la
punizione come obiettivo primario; in cui la qualità della
tecnica legislativa dovrà superare la retorica politica; in cui
la giurisprudenza non dovrà più supplire alla vaghezza delle
norme, ma limitarsi a interpretarle.
Un diritto penale così
concepito non sarebbe né freddo né insensibile: sarebbe
semplicemente giusto.
E sarebbe, soprattutto, fedele a quella promessa costituzionale
che vuole la pena come strumento di civiltà, non di reazione
emotiva.
Note
¹ Sulla tensione tra emotività e razionalità
normativa: GARLAND.
² Analisi storica in FERRAJOLI,
Diritto e ragione.
³ Sulla motivazione come garanzia epistemica: ILLUMINATI.
⁴ Per la critica dei falsi antagonismi nel discorso pubblico:
PULITANÒ.
⁵ Sulla responsabilità del giurista: DONINI,
Bene giuridico e funzione
della pena.
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