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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

Diritto penale ed emozione pubblica:

per una critica della tecnica legislativa contemporanea

 

Consenso, tipicità e funzione simbolica del diritto penale contemporaneo

 




























CAPITOLO 7

 

Il diritto penale tra ragione, sensibilità e responsabilità istituzionale

La parabola tracciata nei capitoli precedenti mette in luce un fenomeno complesso e, per certi versi, paradossale: nel momento storico in cui il diritto penale avrebbe maggior bisogno di rigore tecnico e coerenza sistematica, le pressioni sociali e la velocità del dibattito pubblico tendono a indebolirne proprio quei fondamenti che ne hanno garantito, per secoli, la funzione ordinante e protettiva.
Questa tensione tra ragione e sensibilità non è un evento contingente, ma il riflesso di un mutamento profondo nella cultura giuridica contemporanea, segnata dall’erosione delle mediazioni, dalla polarizzazione delle opinioni, dalla crescente identificazione tra diritto e sentimento morale.

La domanda alla quale il giurista odierno è chiamato a rispondere non è se il diritto penale debba tenere conto delle emozioni sociali — poiché non potrebbe non farlo — ma come tali emozioni debbano essere integrate entro un quadro concettuale che preservi la tenuta della legalità, l’uguaglianza dei consociati e la funzionalità del processo.
L’immediatezza emotiva appartiene alla politica e allo spazio pubblico; la mediazione razionale appartiene al diritto.
Confondere questi due piani significa esporre l’intero sistema a oscillazioni imprevedibili, correnti di opinione indigeste alla stabilità dell’ordinamento e derive punitive prive di fondamento epistemico¹.

Il diritto penale, nella sua tradizione più alta, ha sempre rappresentato un esercizio di limitazione del potere: un baluardo eretto contro l’arbitrio, prima del sovrano e oggi — più sottilmente — dell’emotività collettiva.
La sua forza risiede nella capacità di distinguere tra il desiderio di punizione e la necessità di tutela, tra l’indignazione morale e il disvalore penalmente rilevante, tra ciò che merita riprovazione sociale e ciò che richiede sanzione.
È in questa distinzione che si misura la maturità di un ordinamento democratico.

 

7.1 – Riscoprire la profondità del principio di legalità

Il principio di legalità non è una barriera burocratica contro la sensibilità del tempo: è il metodo attraverso cui la sensibilità può diventare giustizia.
Esso non chiede freddezza, ma precisione; non pretende insensibilità, ma linguaggio tecnico; non ostacola la tutela, ma la garantisce.

La storia del diritto penale europeo dimostra che ogni volta che la legalità è stata indebolita — sia per ragioni politiche, sia per ragioni morali — il sistema ha perso la propria funzione di tutela dei diritti fondamentali².
Al contrario, i momenti più alti del pensiero penalistico sono quelli in cui il legislatore ha saputo ascoltare la società
senza trasformare il penale nella sua immediata voce emotiva.

La legalità non è il nemico dei valori: è la loro forma più sofisticata.

 

7.2 – La prova come limite alla deriva simbolica

Il processo penale, con i suoi rituali e le sue tecniche, non è un ostacolo alla verità, ma un filtro che impedisce alla verità di diventare arbitrio.
L’epistemologia della prova — soprattutto nei reati sessuali e relazionali — costituisce un argine alla seduzione della retorica.
In un contesto segnato dalla forza dei movimenti sociali, dalla pressione dell’opinione pubblica e dal rischio di automatismi culturali, la struttura garantista del processo rimane l’unico strumento in grado di assicurare che la condanna sia il risultato di una ricostruzione razionale, e non la risposta emotiva a un clima collettivo³.

La prova dichiara il suo valore attraverso la motivazione: un atto logico, pubblico, verificabile.
È nella motivazione — non nella norma astratta — che il diritto penale ritrova il suo equilibrio tra ragione e sensibilità.

 

7.3 – Oltre i falsi antagonismi: verso una cultura della misura

Il discorso pubblico contemporaneo è spesso intriso di dicotomie improprie: tutela delle vittime contro garanzie degli imputati, credere senza riserve contro dubitare sempre, punizione severa contro lassismo giudiziario.
Queste contrapposizioni impediscono di vedere che la tutela più efficace delle vittime richiede proprio un sistema penale rigoroso, chiaro, prevedibile, capace di evitare errori investigativi e oscillazioni interpretative.

La protezione non nasce dalla durezza della pena, ma dalla qualità della norma.
La giustizia non scaturisce dalla rapidità dell’azione, ma dalla precisione dell’accertamento.
La fiducia collettiva non si ottiene con l’amplificazione retorica, ma con l’aderenza delle istituzioni ai principi fondamentali del diritto⁴.

Una cultura della misura è l’unico antidoto alla legislazione emotiva: un equilibrio in cui la sensibilità sociale non è negata, ma tradotta in categorie giuridiche stabili; un equilibrio in cui il valore non soppianta il bene giuridico, ma lo illumina; un equilibrio, soprattutto, in cui il diritto penale non diventi lo strumento attraverso il quale una società tenta di risolvere conflitti che appartengono non alla giurisdizione, ma alla sfera morale o culturale.

 

7.4 – La responsabilità del legislatore e il ruolo del giurista

Se il diritto penale è uno specchio della società, esso è anche lo specchio del legislatore.
Scrivere bene le norme significa governare la complessità; scriverle male significa consegnare la complessità all’arbitrio dell’interpretazione.

Il legislatore contemporaneo deve assumere una responsabilità nuova:
non quella di rispondere immediatamente alla domanda sociale, ma quella di
filtrarla, trasformandola in un sistema coerente, verificabile, rispettoso dei principi costituzionali.
Ciò richiede tempo, rigore, capacità di ascolto e capacità di resistere alla pressione dell’istante.

Allo stesso modo, il giurista non può limitarsi al commento reattivo delle riforme, né può accettare che la tecnica penalistica venga marginalizzata.
Il giurista ha il compito — politico nel senso più alto — di ricondurre il discorso penale entro i confini della razionalità, della coerenza, della tutela dei diritti fondamentali.
È una responsabilità culturale prima ancora che professionale³⁵.

 

7.5 – Un futuro possibile: rigenerare la razionalità del sistema

Non è irrealistico immaginare un diritto penale capace di coniugare rigorosa legalità e sensibilità sociale.
Gli ordinamenti comparati mostrano che è possibile riformare interi settori — come la disciplina della violenza sessuale — senza cedere alla pressione emotiva; che è possibile introdurre il modello del consenso senza sacrificare la tipicità; che è possibile ascoltare le vittime senza indebolire le garanzie.

Il futuro del diritto penale italiano dipenderà dalla capacità delle istituzioni di abbandonare la logica delle “norme manifesto” e delle “leggi bandiera” e di recuperare la laboriosa architettura concettuale che ha contraddistinto la sua tradizione più nobile.
Sarà un futuro in cui la prevenzione dovrà sostituire la punizione come obiettivo primario; in cui la qualità della tecnica legislativa dovrà superare la retorica politica; in cui la giurisprudenza non dovrà più supplire alla vaghezza delle norme, ma limitarsi a interpretarle.

Un diritto penale così concepito non sarebbe né freddo né insensibile: sarebbe semplicemente giusto.
E sarebbe, soprattutto, fedele a quella promessa costituzionale che vuole la pena come strumento di civiltà, non di reazione emotiva
.

 


Note

¹ Sulla tensione tra emotività e razionalità normativa: GARLAND.
² Analisi storica in FERRAJOLI, Diritto e ragione.
³ Sulla motivazione come garanzia epistemica: ILLUMINATI.
⁴ Per la critica dei falsi antagonismi nel discorso pubblico: PULITANÒ.
⁵ Sulla responsabilità del giurista: DONINI, Bene giuridico e funzione della pena.

 


 

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