CAPITOLO 1
Il riemergere ciclico della questione minorile nella
politica penale
La questione
della punibilità dei minori riemerge con cadenza pressoché
regolare nel dibattito pubblico e politico, assumendo di volta
in volta la forma di un’urgenza improcrastinabile. Tale
riemersione non è mai casuale, né esclusivamente legata a
mutamenti strutturali dei fenomeni criminali, ma si colloca
piuttosto all’intersezione tra eventi di cronaca ad alta
risonanza, dinamiche mediatiche di amplificazione e reazioni
legislative orientate più alla gestione dell’allarme che alla
razionalità sistematica del diritto penale. In questo senso, la
punibilità minorile costituisce uno dei luoghi privilegiati in
cui si manifesta la tensione, mai sopita, tra funzione
garantista dell’ordinamento e domanda sociale di sicurezza.
Storicamente, l’infanzia e l’adolescenza sono state oggetto di
una duplice rappresentazione giuridica: da un lato, come fasi
della vita meritevoli di speciale protezione; dall’altro, come
territori di potenziale devianza, soprattutto nei momenti in cui
l’ordine sociale percepisce se stesso come fragile. Ogni fase di
crisi – economica, culturale, istituzionale – tende a produrre
una rilettura del comportamento giovanile in chiave patologica o
minacciosa, con la conseguenza di riportare al centro del
discorso pubblico la domanda se l’ordinamento non debba
“anticipare” la risposta penale, riducendo soglie, ampliando
strumenti repressivi, irrigidendo il trattamento sanzionatorio.
In questa
prospettiva, la questione dell’età della punibilità non si
presenta come un problema tecnico isolato, ma come un indicatore
sensibile dello stato di salute del sistema penale nel suo
complesso. Quando la politica penale si muove in un contesto di
stabilità istituzionale, la soglia di imputabilità tende a
essere percepita come un dato acquisito, espressione di un
equilibrio tra esigenze di tutela e principi di garanzia. Al
contrario, nei periodi di accentuata insicurezza collettiva,
essa diventa oggetto di contestazione simbolica: non perché sia
mutata la struttura psicologica o sociale del minore, ma perché
è mutata la percezione collettiva del rischio.
È proprio
questa percezione, più che l’analisi dei dati, a fungere da
motore delle proposte di riforma. Le categorie criminologiche
vengono spesso soppiantate da narrazioni semplificate, nelle
quali singoli episodi di violenza giovanile assumono valore
paradigmatico, fino a essere elevati a sintomi di una presunta
“deriva generazionale”. In tali narrazioni, il minore non è più
innanzitutto soggetto in formazione, ma figura ambigua,
oscillante tra vittima e potenziale autore di reati gravi; una
figura che interroga l’ordinamento non tanto sul piano
dell’educazione e della prevenzione, quanto su quello della
punizione.
Questo
slittamento semantico ha conseguenze rilevanti sul piano
giuridico. Il diritto penale, che per sua natura dovrebbe
operare come extrema ratio, viene progressivamente investito di
una funzione simbolica di rassicurazione. La promessa implicita
è che l’inasprimento delle risposte sanzionatorie, o
l’anticipazione della soglia di imputabilità, possano
ristabilire un ordine percepito come compromesso. Tuttavia, tale
promessa si fonda su una semplificazione radicale del nesso tra
punizione e sicurezza, che raramente trova riscontro nelle
evidenze empiriche.
Nel caso
della giustizia minorile, questa dinamica è particolarmente
problematica, poiché incide su un settore dell’ordinamento
strutturalmente orientato alla protezione e alla rieducazione.
La giustizia penale dei minori nasce, nell’esperienza
costituzionale e sovranazionale, come sistema differenziato
rispetto a quello degli adulti, fondato sul riconoscimento della
specificità dell’età evolutiva. Ogni intervento che ne modifichi
i presupposti fondamentali, come la soglia di punibilità, non
può dunque essere valutato alla stregua di una semplice riforma
tecnica, ma implica una revisione profonda del rapporto tra
Stato e infanzia.
È
significativo osservare come il dibattito pubblico tenda a
presentare tali revisioni come risposte “necessarie” a un
contesto mutato, senza interrogarsi sulla natura di questo
mutamento. I dati ufficiali sulla criminalità minorile, pur
mostrando oscillazioni locali e fenomeni concentrati in
specifici contesti territoriali, non restituiscono un quadro di
crescita esponenziale tale da giustificare un ripensamento
radicale dei fondamenti del sistema. Ciò che appare mutato,
piuttosto, è la visibilità dei comportamenti devianti,
amplificata dalla circolazione istantanea delle immagini, dalla
narrazione continua degli eventi e dalla loro trasformazione in
simboli di un disagio più ampio.
In questo
senso, la punibilità dei minori diventa un oggetto privilegiato
della politica penale reattiva: un ambito in cui l’intervento
legislativo consente di esibire una risposta immediata,
facilmente comunicabile e carica di valore simbolico. Ridurre
l’età della punibilità, introdurre nuove ipotesi di
responsabilità, irrigidire le misure applicabili ai minori o ai
loro genitori sono scelte che parlano direttamente all’opinione
pubblica, ma che rischiano di eludere la complessità del
fenomeno sottostante.
Il problema
che si pone, dunque, non è soltanto se sia opportuno modificare
l’attuale disciplina, ma se il contesto in cui tale modifica
viene proposta consenta una valutazione razionale e conforme ai
principi costituzionali. Il rischio, altrimenti, è che il
diritto penale minorile venga progressivamente risignificato
come strumento di gestione dell’ansia collettiva, perdendo la
sua funzione originaria di tutela e di accompagnamento
educativo.
Questo capitolo si propone
di fissare il quadro entro cui si colloca l’intero discorso
successivo: la punibilità dei minori come questione ciclica,
riattivata da dinamiche di percezione collettiva più che da
mutamenti strutturali; come terreno di confronto tra garanzie
costituzionali e richieste di sicurezza; come banco di prova
della capacità dell’ordinamento di resistere alle sollecitazioni
emotive senza rinunciare alla propria coerenza interna. Su
questo sfondo si innesteranno, nei capitoli seguenti, l’analisi
dei principi costituzionali, delle fonti sovranazionali e delle
proposte di riforma che, negli ultimi anni, hanno nuovamente
riportato al centro la questione dell’età della punibilità.
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