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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 1

 

Il riemergere ciclico della questione minorile nella politica penale

La questione della punibilità dei minori riemerge con cadenza pressoché regolare nel dibattito pubblico e politico, assumendo di volta in volta la forma di un’urgenza improcrastinabile. Tale riemersione non è mai casuale, né esclusivamente legata a mutamenti strutturali dei fenomeni criminali, ma si colloca piuttosto all’intersezione tra eventi di cronaca ad alta risonanza, dinamiche mediatiche di amplificazione e reazioni legislative orientate più alla gestione dell’allarme che alla razionalità sistematica del diritto penale. In questo senso, la punibilità minorile costituisce uno dei luoghi privilegiati in cui si manifesta la tensione, mai sopita, tra funzione garantista dell’ordinamento e domanda sociale di sicurezza.

Storicamente, l’infanzia e l’adolescenza sono state oggetto di una duplice rappresentazione giuridica: da un lato, come fasi della vita meritevoli di speciale protezione; dall’altro, come territori di potenziale devianza, soprattutto nei momenti in cui l’ordine sociale percepisce se stesso come fragile. Ogni fase di crisi – economica, culturale, istituzionale – tende a produrre una rilettura del comportamento giovanile in chiave patologica o minacciosa, con la conseguenza di riportare al centro del discorso pubblico la domanda se l’ordinamento non debba “anticipare” la risposta penale, riducendo soglie, ampliando strumenti repressivi, irrigidendo il trattamento sanzionatorio.

In questa prospettiva, la questione dell’età della punibilità non si presenta come un problema tecnico isolato, ma come un indicatore sensibile dello stato di salute del sistema penale nel suo complesso. Quando la politica penale si muove in un contesto di stabilità istituzionale, la soglia di imputabilità tende a essere percepita come un dato acquisito, espressione di un equilibrio tra esigenze di tutela e principi di garanzia. Al contrario, nei periodi di accentuata insicurezza collettiva, essa diventa oggetto di contestazione simbolica: non perché sia mutata la struttura psicologica o sociale del minore, ma perché è mutata la percezione collettiva del rischio.

È proprio questa percezione, più che l’analisi dei dati, a fungere da motore delle proposte di riforma. Le categorie criminologiche vengono spesso soppiantate da narrazioni semplificate, nelle quali singoli episodi di violenza giovanile assumono valore paradigmatico, fino a essere elevati a sintomi di una presunta “deriva generazionale”. In tali narrazioni, il minore non è più innanzitutto soggetto in formazione, ma figura ambigua, oscillante tra vittima e potenziale autore di reati gravi; una figura che interroga l’ordinamento non tanto sul piano dell’educazione e della prevenzione, quanto su quello della punizione.

Questo slittamento semantico ha conseguenze rilevanti sul piano giuridico. Il diritto penale, che per sua natura dovrebbe operare come extrema ratio, viene progressivamente investito di una funzione simbolica di rassicurazione. La promessa implicita è che l’inasprimento delle risposte sanzionatorie, o l’anticipazione della soglia di imputabilità, possano ristabilire un ordine percepito come compromesso. Tuttavia, tale promessa si fonda su una semplificazione radicale del nesso tra punizione e sicurezza, che raramente trova riscontro nelle evidenze empiriche.

Nel caso della giustizia minorile, questa dinamica è particolarmente problematica, poiché incide su un settore dell’ordinamento strutturalmente orientato alla protezione e alla rieducazione. La giustizia penale dei minori nasce, nell’esperienza costituzionale e sovranazionale, come sistema differenziato rispetto a quello degli adulti, fondato sul riconoscimento della specificità dell’età evolutiva. Ogni intervento che ne modifichi i presupposti fondamentali, come la soglia di punibilità, non può dunque essere valutato alla stregua di una semplice riforma tecnica, ma implica una revisione profonda del rapporto tra Stato e infanzia.

È significativo osservare come il dibattito pubblico tenda a presentare tali revisioni come risposte “necessarie” a un contesto mutato, senza interrogarsi sulla natura di questo mutamento. I dati ufficiali sulla criminalità minorile, pur mostrando oscillazioni locali e fenomeni concentrati in specifici contesti territoriali, non restituiscono un quadro di crescita esponenziale tale da giustificare un ripensamento radicale dei fondamenti del sistema. Ciò che appare mutato, piuttosto, è la visibilità dei comportamenti devianti, amplificata dalla circolazione istantanea delle immagini, dalla narrazione continua degli eventi e dalla loro trasformazione in simboli di un disagio più ampio.

In questo senso, la punibilità dei minori diventa un oggetto privilegiato della politica penale reattiva: un ambito in cui l’intervento legislativo consente di esibire una risposta immediata, facilmente comunicabile e carica di valore simbolico. Ridurre l’età della punibilità, introdurre nuove ipotesi di responsabilità, irrigidire le misure applicabili ai minori o ai loro genitori sono scelte che parlano direttamente all’opinione pubblica, ma che rischiano di eludere la complessità del fenomeno sottostante.

Il problema che si pone, dunque, non è soltanto se sia opportuno modificare l’attuale disciplina, ma se il contesto in cui tale modifica viene proposta consenta una valutazione razionale e conforme ai principi costituzionali. Il rischio, altrimenti, è che il diritto penale minorile venga progressivamente risignificato come strumento di gestione dell’ansia collettiva, perdendo la sua funzione originaria di tutela e di accompagnamento educativo.

Questo capitolo si propone di fissare il quadro entro cui si colloca l’intero discorso successivo: la punibilità dei minori come questione ciclica, riattivata da dinamiche di percezione collettiva più che da mutamenti strutturali; come terreno di confronto tra garanzie costituzionali e richieste di sicurezza; come banco di prova della capacità dell’ordinamento di resistere alle sollecitazioni emotive senza rinunciare alla propria coerenza interna. Su questo sfondo si innesteranno, nei capitoli seguenti, l’analisi dei principi costituzionali, delle fonti sovranazionali e delle proposte di riforma che, negli ultimi anni, hanno nuovamente riportato al centro la questione dell’età della punibilità.

 


 

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