CAPITOLO 2
Capacità, colpevolezza e protezione: il quadro
costituzionale della responsabilità minorile
La disciplina
della responsabilità penale dei minori trova il proprio
fondamento non in una scelta contingente del legislatore
ordinario, ma in un assetto costituzionale che intreccia, in
modo strutturale, i principi di colpevolezza, di personalità
della responsabilità e di protezione dell’infanzia. In questo
quadro, la soglia della punibilità non costituisce un mero dato
anagrafico, bensì il punto di emersione di una concezione della
responsabilità penale come istituto intrinsecamente legato alla
capacità del soggetto di autodeterminarsi in modo consapevole e
libero.
Il primo
riferimento imprescindibile è l’art. 27, primo comma, della
Costituzione, che sancisce il principio di personalità della
responsabilità penale. Tale principio, lungi dall’esaurirsi nel
divieto di responsabilità per fatto altrui, implica una
concezione sostanziale della colpevolezza, intesa come
rimproverabilità personale del fatto. La responsabilità penale
presuppone che il soggetto abbia potuto comprendere il disvalore
della condotta e orientare la propria azione in modo conforme
all’ordinamento. In assenza di tale presupposto, la pena perde
la propria legittimazione costituzionale e si trasforma in un
mero strumento afflittivo.
In questa
prospettiva, l’età assume rilievo non come criterio astratto, ma
come indice normativo della capacità di colpevolezza. Il
legislatore, fissando una soglia di non imputabilità, opera una
valutazione generalizzante, fondata sull’esperienza e sulle
acquisizioni scientifiche, circa l’immaturità psichica tipica di
una determinata fase della vita. Tale valutazione non pretende
di cogliere la singolarità di ogni caso concreto, ma risponde
all’esigenza di evitare che l’accertamento della colpevolezza
diventi un terreno di discrezionalità incontrollata, con il
rischio di trattamenti diseguali e arbitrari.
Accanto
all’art. 27, assume un ruolo centrale l’art. 31 della
Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia
e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. La
protezione costituzionale del minore non si esaurisce in misure
assistenziali, ma permea l’intero ordinamento, incidendo anche
sul modo in cui lo Stato reagisce alle condotte devianti. In
questo senso, la giustizia minorile non rappresenta una deroga
eccezionale al diritto penale comune, bensì l’attuazione
coerente di un principio costituzionale di tutela rafforzata.
Il nesso
tra colpevolezza e protezione emerge con particolare evidenza se
si considera la funzione della pena delineata dal terzo comma
dell’art. 27. La finalità rieducativa non può essere ridotta a
un obiettivo accessorio, ma costituisce un criterio di
legittimazione della sanzione. Nel caso del minore, tale
finalità assume un significato strutturale: la pena, o più in
generale la risposta dell’ordinamento alla devianza, deve essere
compatibile con un percorso di crescita e di formazione della
personalità. Una risposta esclusivamente repressiva, soprattutto
se anticipata in età precoce, rischia di contraddire
frontalmente questa impostazione.
Da ciò
discende un ulteriore elemento di rilievo costituzionale: la
necessità di distinguere tra capacità giuridica, capacità di
agire e capacità di colpevolezza. Mentre le prime due categorie
attengono alla titolarità e all’esercizio di situazioni
giuridiche soggettive, la capacità di colpevolezza riguarda la
possibilità di muovere un rimprovero penale. Essa non coincide
né con la mera intelligenza dell’atto, né con la consapevolezza
empirica delle conseguenze, ma implica una maturità complessiva
della persona, che comprende il controllo degli impulsi, la
valutazione del rischio e l’autonomia decisionale.
La Corte
costituzionale, pur non essendosi pronunciata in modo diretto
sulla legittimità di un eventuale abbassamento generalizzato
della soglia di punibilità, ha più volte ribadito la centralità
del principio di colpevolezza come limite invalicabile
all’espansione del diritto penale. In tale giurisprudenza, la
colpevolezza è intesa come categoria personalistica,
inscindibilmente legata alla dignità della persona e alla
funzione garantista dell’ordinamento penale. Questo orientamento
rende particolarmente problematiche le proposte che mirano a
rimodellare la responsabilità minorile in chiave prevalentemente
securitaria, prescindendo da una riflessione approfondita sui
presupposti costituzionali.
Un
ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dal principio di
eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. La fissazione
di una soglia di imputabilità risponde anche all’esigenza di
assicurare un trattamento uniforme a situazioni omogenee. La sua
riduzione selettiva o l’introduzione di forme di responsabilità
“attenuata” per fasce d’età inferiori rischiano di produrre una
frammentazione del sistema, nella quale la risposta penale varia
non in base a criteri oggettivi e controllabili, ma in funzione
della pressione sociale esercitata da specifici eventi di
cronaca.
In questo
quadro, la soglia dei quattordici anni assume il significato di
una clausola di garanzia, più che di un limite convenzionale.
Essa segna il punto oltre il quale l’ordinamento ritiene, in via
generale, possibile l’accertamento della colpevolezza, pur
mantenendo un sistema differenziato di risposta. Anticipare tale
soglia significa incidere su questo equilibrio, ampliando l’area
della punibilità in un contesto in cui la capacità di
autodeterminazione è, secondo le acquisizioni scientifiche e
l’esperienza giuridica, ancora strutturalmente incompleta.
Il quadro
costituzionale, dunque, non offre una base neutra sulla quale
innestare riforme meramente reattive. Al contrario, esso impone
di valutare ogni intervento sulla punibilità dei minori alla
luce di un sistema di principi che limitano l’espansione del
diritto penale e orientano la risposta statale verso la
protezione e la rieducazione. Ignorare tale cornice significa
trasformare una questione di garanzie fondamentali in un
problema di ordine pubblico, con il rischio di snaturare la
funzione stessa della giustizia minorile.
Questo capitolo ha inteso
chiarire come la responsabilità penale dei minori sia radicata
in una concezione costituzionale della persona e della
colpevolezza, che non può essere sacrificata sull’altare della
contingenza. Su queste basi si innesterà, nel capitolo
successivo, l’analisi delle fonti sovranazionali ed europee, che
rafforzano e specificano ulteriormente il paradigma di tutela e
specialità del sistema minorile.
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