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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 2

 

Capacità, colpevolezza e protezione: il quadro costituzionale della responsabilità minorile

La disciplina della responsabilità penale dei minori trova il proprio fondamento non in una scelta contingente del legislatore ordinario, ma in un assetto costituzionale che intreccia, in modo strutturale, i principi di colpevolezza, di personalità della responsabilità e di protezione dell’infanzia. In questo quadro, la soglia della punibilità non costituisce un mero dato anagrafico, bensì il punto di emersione di una concezione della responsabilità penale come istituto intrinsecamente legato alla capacità del soggetto di autodeterminarsi in modo consapevole e libero.

Il primo riferimento imprescindibile è l’art. 27, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale. Tale principio, lungi dall’esaurirsi nel divieto di responsabilità per fatto altrui, implica una concezione sostanziale della colpevolezza, intesa come rimproverabilità personale del fatto. La responsabilità penale presuppone che il soggetto abbia potuto comprendere il disvalore della condotta e orientare la propria azione in modo conforme all’ordinamento. In assenza di tale presupposto, la pena perde la propria legittimazione costituzionale e si trasforma in un mero strumento afflittivo.

In questa prospettiva, l’età assume rilievo non come criterio astratto, ma come indice normativo della capacità di colpevolezza. Il legislatore, fissando una soglia di non imputabilità, opera una valutazione generalizzante, fondata sull’esperienza e sulle acquisizioni scientifiche, circa l’immaturità psichica tipica di una determinata fase della vita. Tale valutazione non pretende di cogliere la singolarità di ogni caso concreto, ma risponde all’esigenza di evitare che l’accertamento della colpevolezza diventi un terreno di discrezionalità incontrollata, con il rischio di trattamenti diseguali e arbitrari.

Accanto all’art. 27, assume un ruolo centrale l’art. 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica a proteggere l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. La protezione costituzionale del minore non si esaurisce in misure assistenziali, ma permea l’intero ordinamento, incidendo anche sul modo in cui lo Stato reagisce alle condotte devianti. In questo senso, la giustizia minorile non rappresenta una deroga eccezionale al diritto penale comune, bensì l’attuazione coerente di un principio costituzionale di tutela rafforzata.

Il nesso tra colpevolezza e protezione emerge con particolare evidenza se si considera la funzione della pena delineata dal terzo comma dell’art. 27. La finalità rieducativa non può essere ridotta a un obiettivo accessorio, ma costituisce un criterio di legittimazione della sanzione. Nel caso del minore, tale finalità assume un significato strutturale: la pena, o più in generale la risposta dell’ordinamento alla devianza, deve essere compatibile con un percorso di crescita e di formazione della personalità. Una risposta esclusivamente repressiva, soprattutto se anticipata in età precoce, rischia di contraddire frontalmente questa impostazione.

Da ciò discende un ulteriore elemento di rilievo costituzionale: la necessità di distinguere tra capacità giuridica, capacità di agire e capacità di colpevolezza. Mentre le prime due categorie attengono alla titolarità e all’esercizio di situazioni giuridiche soggettive, la capacità di colpevolezza riguarda la possibilità di muovere un rimprovero penale. Essa non coincide né con la mera intelligenza dell’atto, né con la consapevolezza empirica delle conseguenze, ma implica una maturità complessiva della persona, che comprende il controllo degli impulsi, la valutazione del rischio e l’autonomia decisionale.

La Corte costituzionale, pur non essendosi pronunciata in modo diretto sulla legittimità di un eventuale abbassamento generalizzato della soglia di punibilità, ha più volte ribadito la centralità del principio di colpevolezza come limite invalicabile all’espansione del diritto penale. In tale giurisprudenza, la colpevolezza è intesa come categoria personalistica, inscindibilmente legata alla dignità della persona e alla funzione garantista dell’ordinamento penale. Questo orientamento rende particolarmente problematiche le proposte che mirano a rimodellare la responsabilità minorile in chiave prevalentemente securitaria, prescindendo da una riflessione approfondita sui presupposti costituzionali.

Un ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dal principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. La fissazione di una soglia di imputabilità risponde anche all’esigenza di assicurare un trattamento uniforme a situazioni omogenee. La sua riduzione selettiva o l’introduzione di forme di responsabilità “attenuata” per fasce d’età inferiori rischiano di produrre una frammentazione del sistema, nella quale la risposta penale varia non in base a criteri oggettivi e controllabili, ma in funzione della pressione sociale esercitata da specifici eventi di cronaca.

In questo quadro, la soglia dei quattordici anni assume il significato di una clausola di garanzia, più che di un limite convenzionale. Essa segna il punto oltre il quale l’ordinamento ritiene, in via generale, possibile l’accertamento della colpevolezza, pur mantenendo un sistema differenziato di risposta. Anticipare tale soglia significa incidere su questo equilibrio, ampliando l’area della punibilità in un contesto in cui la capacità di autodeterminazione è, secondo le acquisizioni scientifiche e l’esperienza giuridica, ancora strutturalmente incompleta.

Il quadro costituzionale, dunque, non offre una base neutra sulla quale innestare riforme meramente reattive. Al contrario, esso impone di valutare ogni intervento sulla punibilità dei minori alla luce di un sistema di principi che limitano l’espansione del diritto penale e orientano la risposta statale verso la protezione e la rieducazione. Ignorare tale cornice significa trasformare una questione di garanzie fondamentali in un problema di ordine pubblico, con il rischio di snaturare la funzione stessa della giustizia minorile.

Questo capitolo ha inteso chiarire come la responsabilità penale dei minori sia radicata in una concezione costituzionale della persona e della colpevolezza, che non può essere sacrificata sull’altare della contingenza. Su queste basi si innesterà, nel capitolo successivo, l’analisi delle fonti sovranazionali ed europee, che rafforzano e specificano ulteriormente il paradigma di tutela e specialità del sistema minorile.

 


 

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