CAPITOLO 3
Fonti sovranazionali ed europee: la specialità della
giustizia minorile come principio vincolante
La
responsabilità penale dei minori, così come configurata
nell’ordinamento italiano, non si colloca in un vuoto normativo
né rappresenta un unicum isolato nel panorama comparato. Al
contrario, essa si inserisce in un quadro sovranazionale
articolato e coerente, nel quale la specialità della giustizia
minorile assume il rango di principio vincolante, destinato a
orientare tanto le scelte legislative quanto l’interpretazione
giurisprudenziale. Le fonti internazionali ed europee non si
limitano, infatti, a raccomandare un trattamento differenziato
del minore autore di reato, ma delineano un vero e proprio
paradigma di tutela, fondato sulla vulnerabilità strutturale
dell’età evolutiva e sulla priorità degli interventi educativi
rispetto a quelli repressivi.
Il punto di
riferimento imprescindibile è rappresentato dalla Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989,
ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del
1991. La Convenzione afferma, in più disposizioni, il principio
secondo cui il minore in conflitto con la legge deve essere
trattato in modo conforme al suo senso di dignità e di valore,
tenendo conto dell’età e della necessità di promuoverne il
reinserimento nella società. In particolare, l’art. 40 impone
agli Stati di riconoscere al minore la presunzione di innocenza,
il diritto a un trattamento che favorisca il rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali e l’adozione di
misure che tengano conto della sua età e della sua situazione
personale¹.
È
significativo osservare come la Convenzione non individui una
soglia uniforme di imputabilità, lasciando agli Stati un margine
di discrezionalità. Tuttavia, tale discrezionalità non è
illimitata, poiché deve essere esercitata nel rispetto del
principio di adeguatezza dell’età minima di responsabilità
penale (minimum age of criminal responsibility), inteso come
strumento di protezione e non come variabile contingente della
politica penale. In questo senso, il Comitato ONU sui diritti
del fanciullo ha più volte raccomandato agli Stati di evitare
soglie troppo basse, ritenute incompatibili con le conoscenze
sullo sviluppo cognitivo e con l’obiettivo del reinserimento
sociale².
Accanto
alla Convenzione, un ruolo di primo piano è svolto dalle Regole
minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia
minorile (cosiddette Regole di Pechino), adottate nel 1985. Tali
Regole, pur non avendo natura vincolante in senso stretto,
costituiscono un parametro interpretativo di grande rilevanza.
Esse affermano che la risposta alla devianza minorile deve
essere proporzionata non solo alla gravità del fatto, ma anche
alle condizioni e ai bisogni del minore, privilegiando misure
alternative alla detenzione e riducendo al minimo il ricorso
alla privazione della libertà³. La logica sottesa è chiaramente
antitetica rispetto a modelli di anticipazione punitiva:
l’intervento penale è concepito come extrema ratio, da
utilizzare solo quando ogni altra opzione risulti inadeguata.
Analoga
impostazione emerge dai Principi guida delle Nazioni Unite per
la prevenzione della delinquenza minorile (Principi di Riyadh),
che pongono l’accento sul ruolo delle politiche sociali,
educative e familiari nella prevenzione del reato. In tali
documenti, la devianza minorile è interpretata come fenomeno
multifattoriale, strettamente connesso a condizioni di
marginalità, esclusione e fragilità istituzionale. La risposta
repressiva anticipata non solo non viene indicata come
soluzione, ma è implicitamente considerata un fattore di
aggravamento del rischio di recidiva⁴.
Sul piano
europeo, il Consiglio d’Europa ha sviluppato, nel corso degli
anni, un corpus di raccomandazioni che rafforzano ulteriormente
il paradigma della specialità. In particolare, la
Raccomandazione CM/Rec(2008)11 del Comitato dei Ministri sulla
giustizia minorile sottolinea la necessità di sistemi giudiziari
separati, procedure adattate all’età del minore e sanzioni
orientate prioritariamente all’educazione e alla
responsabilizzazione, piuttosto che alla punizione in senso
stretto⁵. Anche in questo contesto, l’età minima di
responsabilità penale è considerata una soglia di garanzia, da
fissare a un livello compatibile con lo sviluppo psicosociale
del minore.
La
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha
contribuito in modo decisivo a consolidare tali principi. In
diverse pronunce, la Corte ha affermato che i minori coinvolti
in procedimenti penali devono beneficiare di garanzie
rafforzate, in ragione della loro vulnerabilità e della minore
capacità di comprendere pienamente il significato e le
conseguenze del processo. Particolarmente rilevante è
l’attenzione posta al diritto a un processo equo adattato
all’età, che comprende modalità di partecipazione comprensibili,
assistenza adeguata e un linguaggio non intimidatorio⁶. Questi
requisiti risultano difficilmente conciliabili con modelli di
punibilità anticipata, che tendono ad assimilare il minore
all’adulto sul piano della responsabilità, senza un
corrispondente adeguamento delle garanzie.
L’insieme
di queste fonti delinea un quadro nel quale la specialità della
giustizia minorile non è una concessione benevola, ma un obbligo
giuridico. Gli Stati sono chiamati a strutturare sistemi che
tengano conto della specificità dell’età evolutiva e a evitare
interventi che possano compromettere il percorso di crescita del
minore. In tale prospettiva, le proposte di abbassamento
generalizzato dell’età della punibilità appaiono in tensione non
solo con i principi costituzionali interni, ma anche con gli
impegni internazionali assunti.
È
importante sottolineare che il diritto sovranazionale non
esclude la responsabilità del minore in senso assoluto, né nega
la necessità di rispondere a condotte gravi. Ciò che viene
escluso è l’idea che la risposta debba essere prevalentemente
punitiva e anticipata. La responsabilità viene concepita come
processo educativo e relazionale, nel quale il minore è chiamato
a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni in un
contesto che favorisca la comprensione e il cambiamento.
In questo
quadro, la soglia dei quattordici anni adottata dall’ordinamento
italiano si colloca pienamente entro i parametri sovranazionali
ed europei. Essa non rappresenta un limite minimo imposto
dall’esterno, ma una scelta coerente con il paradigma di tutela
e specialità delineato dalle fonti internazionali. Un suo
abbassamento, soprattutto se motivato da esigenze contingenti di
ordine pubblico, rischierebbe di collocare l’Italia in una
posizione di frizione rispetto a tali standard, esponendo
l’ordinamento a censure sul piano della conformità agli obblighi
internazionali.
Questo capitolo ha inteso
mostrare come la giustizia minorile sia il prodotto di una
stratificazione normativa che travalica i confini nazionali,
imponendo limiti stringenti alle politiche di anticipazione
penale. Nel capitolo successivo, l’analisi si concentrerà sul
modello italiano vigente, per verificare in che misura esso
abbia dato attuazione a tali principi e quali tensioni emergano
nel confronto con le proposte di riforma più recenti.
Note
-
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art.
40, adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
-
Comitato ONU sui diritti del
fanciullo,
General Comment No. 10 (2007),
Children’s rights in juvenile justice, §§ 30–38.
-
United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice (Beijing
Rules), 1985, in particolare Regole 5, 17 e 19.
-
United Nations Guidelines for the Prevention of
Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines), 1990.
-
Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri,
Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulla giustizia
minorile.
-
CEDU,
T. v. United Kingdom
e
V. v. United Kingdom,
sentenze del 16 dicembre 1999; più recentemente,
Blokhin v. Russia,
Grande Camera, 23 marzo 2016.
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