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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 3

 

Fonti sovranazionali ed europee: la specialità della giustizia minorile come principio vincolante

La responsabilità penale dei minori, così come configurata nell’ordinamento italiano, non si colloca in un vuoto normativo né rappresenta un unicum isolato nel panorama comparato. Al contrario, essa si inserisce in un quadro sovranazionale articolato e coerente, nel quale la specialità della giustizia minorile assume il rango di principio vincolante, destinato a orientare tanto le scelte legislative quanto l’interpretazione giurisprudenziale. Le fonti internazionali ed europee non si limitano, infatti, a raccomandare un trattamento differenziato del minore autore di reato, ma delineano un vero e proprio paradigma di tutela, fondato sulla vulnerabilità strutturale dell’età evolutiva e sulla priorità degli interventi educativi rispetto a quelli repressivi.

Il punto di riferimento imprescindibile è rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991. La Convenzione afferma, in più disposizioni, il principio secondo cui il minore in conflitto con la legge deve essere trattato in modo conforme al suo senso di dignità e di valore, tenendo conto dell’età e della necessità di promuoverne il reinserimento nella società. In particolare, l’art. 40 impone agli Stati di riconoscere al minore la presunzione di innocenza, il diritto a un trattamento che favorisca il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’adozione di misure che tengano conto della sua età e della sua situazione personale¹.

È significativo osservare come la Convenzione non individui una soglia uniforme di imputabilità, lasciando agli Stati un margine di discrezionalità. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata, poiché deve essere esercitata nel rispetto del principio di adeguatezza dell’età minima di responsabilità penale (minimum age of criminal responsibility), inteso come strumento di protezione e non come variabile contingente della politica penale. In questo senso, il Comitato ONU sui diritti del fanciullo ha più volte raccomandato agli Stati di evitare soglie troppo basse, ritenute incompatibili con le conoscenze sullo sviluppo cognitivo e con l’obiettivo del reinserimento sociale².

Accanto alla Convenzione, un ruolo di primo piano è svolto dalle Regole minime delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (cosiddette Regole di Pechino), adottate nel 1985. Tali Regole, pur non avendo natura vincolante in senso stretto, costituiscono un parametro interpretativo di grande rilevanza. Esse affermano che la risposta alla devianza minorile deve essere proporzionata non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni e ai bisogni del minore, privilegiando misure alternative alla detenzione e riducendo al minimo il ricorso alla privazione della libertà³. La logica sottesa è chiaramente antitetica rispetto a modelli di anticipazione punitiva: l’intervento penale è concepito come extrema ratio, da utilizzare solo quando ogni altra opzione risulti inadeguata.

Analoga impostazione emerge dai Principi guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Principi di Riyadh), che pongono l’accento sul ruolo delle politiche sociali, educative e familiari nella prevenzione del reato. In tali documenti, la devianza minorile è interpretata come fenomeno multifattoriale, strettamente connesso a condizioni di marginalità, esclusione e fragilità istituzionale. La risposta repressiva anticipata non solo non viene indicata come soluzione, ma è implicitamente considerata un fattore di aggravamento del rischio di recidiva⁴.

Sul piano europeo, il Consiglio d’Europa ha sviluppato, nel corso degli anni, un corpus di raccomandazioni che rafforzano ulteriormente il paradigma della specialità. In particolare, la Raccomandazione CM/Rec(2008)11 del Comitato dei Ministri sulla giustizia minorile sottolinea la necessità di sistemi giudiziari separati, procedure adattate all’età del minore e sanzioni orientate prioritariamente all’educazione e alla responsabilizzazione, piuttosto che alla punizione in senso stretto⁵. Anche in questo contesto, l’età minima di responsabilità penale è considerata una soglia di garanzia, da fissare a un livello compatibile con lo sviluppo psicosociale del minore.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha contribuito in modo decisivo a consolidare tali principi. In diverse pronunce, la Corte ha affermato che i minori coinvolti in procedimenti penali devono beneficiare di garanzie rafforzate, in ragione della loro vulnerabilità e della minore capacità di comprendere pienamente il significato e le conseguenze del processo. Particolarmente rilevante è l’attenzione posta al diritto a un processo equo adattato all’età, che comprende modalità di partecipazione comprensibili, assistenza adeguata e un linguaggio non intimidatorio⁶. Questi requisiti risultano difficilmente conciliabili con modelli di punibilità anticipata, che tendono ad assimilare il minore all’adulto sul piano della responsabilità, senza un corrispondente adeguamento delle garanzie.

L’insieme di queste fonti delinea un quadro nel quale la specialità della giustizia minorile non è una concessione benevola, ma un obbligo giuridico. Gli Stati sono chiamati a strutturare sistemi che tengano conto della specificità dell’età evolutiva e a evitare interventi che possano compromettere il percorso di crescita del minore. In tale prospettiva, le proposte di abbassamento generalizzato dell’età della punibilità appaiono in tensione non solo con i principi costituzionali interni, ma anche con gli impegni internazionali assunti.

È importante sottolineare che il diritto sovranazionale non esclude la responsabilità del minore in senso assoluto, né nega la necessità di rispondere a condotte gravi. Ciò che viene escluso è l’idea che la risposta debba essere prevalentemente punitiva e anticipata. La responsabilità viene concepita come processo educativo e relazionale, nel quale il minore è chiamato a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni in un contesto che favorisca la comprensione e il cambiamento.

In questo quadro, la soglia dei quattordici anni adottata dall’ordinamento italiano si colloca pienamente entro i parametri sovranazionali ed europei. Essa non rappresenta un limite minimo imposto dall’esterno, ma una scelta coerente con il paradigma di tutela e specialità delineato dalle fonti internazionali. Un suo abbassamento, soprattutto se motivato da esigenze contingenti di ordine pubblico, rischierebbe di collocare l’Italia in una posizione di frizione rispetto a tali standard, esponendo l’ordinamento a censure sul piano della conformità agli obblighi internazionali.

Questo capitolo ha inteso mostrare come la giustizia minorile sia il prodotto di una stratificazione normativa che travalica i confini nazionali, imponendo limiti stringenti alle politiche di anticipazione penale. Nel capitolo successivo, l’analisi si concentrerà sul modello italiano vigente, per verificare in che misura esso abbia dato attuazione a tali principi e quali tensioni emergano nel confronto con le proposte di riforma più recenti.

 


Note

  1. Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, art. 40, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

  2. Comitato ONU sui diritti del fanciullo, General Comment No. 10 (2007), Children’s rights in juvenile justice, §§ 30–38.

  3. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), 1985, in particolare Regole 5, 17 e 19.

  4. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines), 1990.

  5. Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulla giustizia minorile.

  6. CEDU, T. v. United Kingdom e V. v. United Kingdom, sentenze del 16 dicembre 1999; più recentemente, Blokhin v. Russia, Grande Camera, 23 marzo 2016.

 

 


 

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