CAPITOLO 6
Populismo penale e legislazione reattiva: la
trasformazione dell’emergenza in tecnica normativa
Il passaggio
dalla cronaca alla norma rappresenta uno dei momenti più critici
nella costruzione della politica penale contemporanea. In tale
passaggio si manifesta con particolare evidenza ciò che la
dottrina ha definito populismo penale: un insieme di pratiche
legislative e discorsive che assumono la domanda di sicurezza,
così come mediata dalla percezione collettiva, quale criterio
primario di intervento normativo. Nel campo della giustizia
minorile, questo fenomeno assume tratti specifici, poiché incide
su un settore tradizionalmente orientato alla protezione e alla
rieducazione, alterandone progressivamente l’assetto.
La
legislazione reattiva si caratterizza, in primo luogo, per una
temporalità compressa. Il fatto di cronaca, elevato a simbolo di
una crisi più ampia, genera una pressione immediata sull’agenda
politica, alla quale il legislatore risponde con proposte di
riforma presentate come urgenti e non differibili. In questo
contesto, il tempo della riflessione sistematica viene percepito
come un ostacolo, mentre l’intervento rapido diventa un valore
in sé. Il diritto penale, tuttavia, è un ambito nel quale la
fretta costituisce un fattore di rischio strutturale, poiché le
norme incidono su equilibri complessi e producono effetti di
lungo periodo.
Un secondo
tratto distintivo del populismo penale è la semplificazione del
nesso causale tra norma e sicurezza. La riduzione dell’età della
punibilità, l’inasprimento delle sanzioni o l’estensione delle
misure cautelari vengono presentati come strumenti idonei a
prevenire comportamenti devianti, senza che tale affermazione
sia supportata da un’analisi empirica rigorosa. La promessa
implicita è che l’anticipazione della risposta penale produca un
effetto deterrente immediato. Tuttavia, nel caso dei minori,
questa promessa si scontra con le acquisizioni consolidate della
criminologia, che mettono in dubbio la capacità deterrente della
pena in età evolutiva.
La
retorica dell’emergenza svolge, in questo quadro, una funzione
legittimante. L’uso ricorrente di espressioni quali “allarme
sociale”, “escalation di violenza” o “perdita di controllo”
contribuisce a costruire un clima nel quale le garanzie appaiono
come ostacoli alla sicurezza, piuttosto che come elementi
costitutivi dello Stato di diritto. In tale clima, la giustizia
minorile viene spesso rappresentata come un sistema
eccessivamente indulgente, incapace di rispondere a
comportamenti percepiti come sempre più gravi e precoci.
Questo
tipo di rappresentazione produce un duplice effetto. Da un lato,
delegittima il modello vigente, oscurandone i risultati positivi
e le ragioni storiche e costituzionali. Dall’altro, crea le
condizioni per l’accettazione sociale di riforme che, in un
contesto diverso, apparirebbero problematiche o addirittura
incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento. La
riduzione della soglia di imputabilità, in particolare, viene
presentata come una misura di buon senso, quasi una risposta
inevitabile a un mutamento dei comportamenti giovanili.
È
importante osservare come il populismo penale operi non solo sul
piano delle scelte normative, ma anche su quello del linguaggio
giuridico. Le proposte di riforma tendono a utilizzare categorie
vaghe e suggestive, che sfuggono a una definizione tecnica
rigorosa. Termini come “responsabilità anticipata” o
“colpevolezza attenuata” vengono impiegati per mascherare un
ampliamento dell’area della punibilità, attenuandone la
percezione di gravità. Questo slittamento lessicale contribuisce
a rendere meno visibili le implicazioni costituzionali delle
riforme proposte.
Nel caso
della giustizia minorile, la legislazione reattiva si innesta su
una tensione preesistente tra funzione educativa e funzione di
controllo. Il minore, già percepito come soggetto vulnerabile,
viene progressivamente ridefinito come potenziale minaccia,
soprattutto quando appartiene a contesti sociali marginali. In
tale ridefinizione, la risposta penale assume una funzione di
gestione del rischio, piuttosto che di accompagnamento
educativo. La pena anticipata diventa uno strumento di
neutralizzazione simbolica, volto a rassicurare l’opinione
pubblica più che a incidere sulle cause profonde della devianza.
Un
ulteriore elemento critico è rappresentato dalla frammentazione
normativa. Le riforme ispirate a logiche emergenziali tendono a
intervenire per addizioni successive, senza una visione organica
del sistema. Ne derivano norme che si sovrappongono a istituti
esistenti, creando incertezze applicative e tensioni
interpretative. Nel contesto minorile, questa frammentazione
rischia di compromettere la coerenza di un sistema che richiede,
per funzionare, stabilità e chiarezza di obiettivi.
La
dottrina ha evidenziato come il populismo penale produca, nel
medio periodo, un effetto paradossale: l’aumento delle
aspettative di sicurezza, non soddisfatte dai risultati
concreti, alimenta ulteriori richieste di inasprimento. Si
innesca così una spirale nella quale il diritto penale viene
progressivamente caricato di funzioni che non è in grado di
assolvere, mentre le politiche sociali ed educative restano
sullo sfondo. Nel caso dei minori, tale spirale è
particolarmente pericolosa, poiché incide su percorsi di vita
ancora aperti e potenzialmente reversibili.
In questo
contesto, la resistenza del diritto penale ai richiami
dell’emergenza assume un valore istituzionale. Non si tratta di
negare l’esistenza di problemi reali o di minimizzare la gravità
di taluni comportamenti, ma di riaffermare la necessità di una
risposta coerente con i principi costituzionali e con le
evidenze empiriche. La giustizia minorile, per la sua natura,
rappresenta un banco di prova particolarmente sensibile della
capacità dell’ordinamento di mantenere tale coerenza.
Questo capitolo ha inteso
analizzare le dinamiche attraverso cui il populismo penale e la
legislazione reattiva incidono sul dibattito relativo alla
punibilità dei minori, trasformando l’emergenza percepita in
tecnica normativa. Nel capitolo successivo, l’attenzione si
sposterà sull’analisi puntuale delle proposte di abbassamento
dell’età della punibilità emerse nel periodo recente, per
valutarne la compatibilità con il quadro costituzionale e
sovranazionale delineato.
Note
-
L. Ferrajoli,
Diritto e ragione,
Roma-Bari, ult. ed.; M. Donini,
Populismo penale e crisi della
legalità, Milano,
2019.
-
G. Fiandaca – E. Musco,
Diritto penale. Parte generale,
ult. ed., capitoli sulla funzione della pena e
sui limiti dell’intervento penale.
-
D. Garland,
The Culture of Control,
Oxford, 2001; A. Pavarini,
Il populismo penale,
Bologna, 2010.
-
A. Baratta,
Criminologia critica e critica
del diritto penale,
Bologna, 2012.
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