CAPITOLO 7
Le proposte di abbassamento dell’età della punibilità:
analisi tecnica e criticità sistemiche
Nel solco
delle dinamiche descritte nei capitoli precedenti, le proposte
di abbassamento dell’età della punibilità emerse nel periodo più
recente si collocano come espressione tipica della legislazione
reattiva. Esse non costituiscono un corpus normativo omogeneo,
ma presentano una pluralità di soluzioni accomunate da un
medesimo presupposto implicito: l’idea che l’attuale soglia di
imputabilità non sia più adeguata a fronteggiare comportamenti
percepiti come sempre più gravi e precoci. Tale presupposto,
tuttavia, raramente viene sottoposto a una verifica sistematica,
tanto sul piano costituzionale quanto su quello empirico.
Le proposte
in esame possono essere ricondotte, in termini analitici, a tre
modelli principali. Un primo modello prevede la riduzione secca
della soglia di imputabilità, con l’estensione della
responsabilità penale piena a fasce di età inferiori ai
quattordici anni. Un secondo modello introduce forme di
responsabilità “attenuata” o “graduata”, nelle quali il minore
infraquattordicenne sarebbe sottoposto a un regime sanzionatorio
formalmente distinto, ma pur sempre collocato all’interno del
circuito penale. Un terzo modello, infine, mantiene formalmente
la soglia vigente, ma amplia in modo significativo le misure
applicabili in sede pre-penale o amministrativa, con effetti
sostanzialmente assimilabili a una anticipazione della
punizione.
Il primo
modello, quello della riduzione secca della soglia, solleva le
maggiori perplessità sul piano costituzionale. Anticipare la
punibilità in senso pieno implica una ridefinizione del concetto
stesso di colpevolezza, che viene sganciato dalla capacità di
autodeterminazione tipica dell’età evolutiva. In tal modo, la
responsabilità penale rischia di assumere tratti
oggettivizzanti, nei quali il fatto commesso prevale sulla
valutazione della maturità del soggetto. Questa impostazione si
pone in tensione evidente con l’art. 27 della Costituzione, che
esige un rimprovero personale fondato su una capacità effettiva
di comprensione e di scelta.
Il secondo
modello, apparentemente più prudente, introduce una
responsabilità attenuata per i minori al di sotto della soglia
attuale. Tuttavia, la distinzione tra responsabilità piena e
attenuata rischia di rimanere meramente nominalistica, se non
accompagnata da una chiara delimitazione dei presupposti e delle
conseguenze. In assenza di criteri rigorosi, la responsabilità
attenuata finisce per estendere il raggio d’azione del diritto
penale a soggetti che l’ordinamento aveva finora inteso
proteggere da una stigmatizzazione precoce. Inoltre, la
previsione di un circuito sanzionatorio distinto non elimina il
problema di fondo: l’ingresso del minore infraquattordicenne nel
sistema penale comporta comunque effetti simbolici e pratici
difficilmente reversibili.
Il terzo
modello, infine, opera una anticipazione indiretta della
risposta punitiva, facendo leva su strumenti formalmente
estranei al diritto penale in senso stretto. L’ampliamento delle
misure amministrative o di sicurezza applicabili ai minori non
imputabili consente di aggirare, almeno in apparenza, i vincoli
costituzionali connessi alla colpevolezza. Tuttavia, quando tali
misure assumono un contenuto afflittivo e restrittivo
comparabile a quello delle sanzioni penali, esse sollevano
analoghe questioni di legittimità. La distinzione formale tra
sanzione penale e misura amministrativa non può, infatti,
fungere da schermo rispetto ai principi sostanziali di garanzia.
Comune a
tutte queste proposte è la scarsa attenzione alle evidenze
criminologiche. La letteratura disponibile mostra come
l’anticipazione della punibilità non produca effetti
significativi in termini di prevenzione generale, soprattutto
nei confronti di soggetti in età evolutiva, per i quali la
capacità di valutare le conseguenze giuridiche delle proprie
azioni è strutturalmente limitata. Al contrario, l’ingresso
precoce nel circuito penale è spesso associato a un aumento del
rischio di recidiva, in ragione degli effetti stigmatizzanti e
dell’interruzione dei percorsi educativi.
Un
ulteriore profilo critico riguarda la compatibilità di tali
proposte con il principio di eguaglianza. La riduzione della
soglia di punibilità tende a colpire in modo selettivo
specifiche fasce sociali e territoriali, nelle quali la devianza
minorile è più visibile e più frequentemente intercettata dagli
apparati di controllo. In questo senso, l’anticipazione penale
rischia di amplificare disuguaglianze preesistenti, trasformando
il diritto penale in uno strumento di gestione della marginalità
piuttosto che di tutela della collettività nel suo complesso.
Dal punto
di vista sistemico, le proposte di abbassamento dell’età della
punibilità introducono inoltre una tensione significativa
all’interno del modello di giustizia minorile vigente.
L’estensione della responsabilità penale a soggetti più giovani
presuppone un rafforzamento delle strutture di accoglienza, dei
servizi sociali e degli strumenti educativi, senza il quale
l’intervento punitivo rischia di tradursi in una mera afflizione
priva di prospettive rieducative. Nella maggior parte dei casi,
tuttavia, le proposte legislative non sono accompagnate da
un’adeguata valutazione delle risorse necessarie, limitandosi a
modifiche formali del quadro normativo.
In questo
contesto, appare evidente come il dibattito sull’abbassamento
della punibilità sia spesso condotto in termini semplificati,
nei quali la complessità del sistema viene sacrificata a favore
di soluzioni simboliche. La soglia di imputabilità, anziché
essere considerata una clausola di garanzia, viene trattata come
una variabile di policy, suscettibile di essere modificata in
funzione delle contingenze politiche. Tale approccio rischia di
compromettere la coerenza interna dell’ordinamento, esponendolo
a interventi frammentari e contraddittori.
Questo capitolo ha inteso
offrire un’analisi tecnica delle principali proposte di
abbassamento dell’età della punibilità, mettendone in luce le
criticità costituzionali, criminologiche e sistemiche. Nel
capitolo successivo, l’attenzione si sposterà sul confronto
comparato, per verificare se e in che misura esperienze
straniere possano offrire elementi utili alla valutazione di
tali proposte, al di là delle suggestioni del dibattito interno.
Note
-
G. Fiandaca – E. Musco,
Diritto penale. Parte generale,
ult. ed., in particolare le sezioni dedicate al
principio di colpevolezza.
-
L. Ferrajoli,
Diritto e ragione,
Roma-Bari, ult. ed., cap. X.
-
M. Donini,
Populismo penale e crisi della
legalità, Milano,
2019.
-
A. Baratta,
Criminologia critica e critica
del diritto penale,
Bologna, 2012.
-
Cfr. inoltre i rapporti comparativi OCSE sulla
giustizia minorile e gli studi di J. McCord
sulla recidiva giovanile.
Torna all’indice per capitoli
Torna all’indice generale