Close

Questo sito utlizza cookie. Può leggere come li usiamo nella nostra Privacy Policy.

 

 

 

 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 7

 

Le proposte di abbassamento dell’età della punibilità: analisi tecnica e criticità sistemiche

Nel solco delle dinamiche descritte nei capitoli precedenti, le proposte di abbassamento dell’età della punibilità emerse nel periodo più recente si collocano come espressione tipica della legislazione reattiva. Esse non costituiscono un corpus normativo omogeneo, ma presentano una pluralità di soluzioni accomunate da un medesimo presupposto implicito: l’idea che l’attuale soglia di imputabilità non sia più adeguata a fronteggiare comportamenti percepiti come sempre più gravi e precoci. Tale presupposto, tuttavia, raramente viene sottoposto a una verifica sistematica, tanto sul piano costituzionale quanto su quello empirico.

Le proposte in esame possono essere ricondotte, in termini analitici, a tre modelli principali. Un primo modello prevede la riduzione secca della soglia di imputabilità, con l’estensione della responsabilità penale piena a fasce di età inferiori ai quattordici anni. Un secondo modello introduce forme di responsabilità “attenuata” o “graduata”, nelle quali il minore infraquattordicenne sarebbe sottoposto a un regime sanzionatorio formalmente distinto, ma pur sempre collocato all’interno del circuito penale. Un terzo modello, infine, mantiene formalmente la soglia vigente, ma amplia in modo significativo le misure applicabili in sede pre-penale o amministrativa, con effetti sostanzialmente assimilabili a una anticipazione della punizione.

Il primo modello, quello della riduzione secca della soglia, solleva le maggiori perplessità sul piano costituzionale. Anticipare la punibilità in senso pieno implica una ridefinizione del concetto stesso di colpevolezza, che viene sganciato dalla capacità di autodeterminazione tipica dell’età evolutiva. In tal modo, la responsabilità penale rischia di assumere tratti oggettivizzanti, nei quali il fatto commesso prevale sulla valutazione della maturità del soggetto. Questa impostazione si pone in tensione evidente con l’art. 27 della Costituzione, che esige un rimprovero personale fondato su una capacità effettiva di comprensione e di scelta.

Il secondo modello, apparentemente più prudente, introduce una responsabilità attenuata per i minori al di sotto della soglia attuale. Tuttavia, la distinzione tra responsabilità piena e attenuata rischia di rimanere meramente nominalistica, se non accompagnata da una chiara delimitazione dei presupposti e delle conseguenze. In assenza di criteri rigorosi, la responsabilità attenuata finisce per estendere il raggio d’azione del diritto penale a soggetti che l’ordinamento aveva finora inteso proteggere da una stigmatizzazione precoce. Inoltre, la previsione di un circuito sanzionatorio distinto non elimina il problema di fondo: l’ingresso del minore infraquattordicenne nel sistema penale comporta comunque effetti simbolici e pratici difficilmente reversibili.

Il terzo modello, infine, opera una anticipazione indiretta della risposta punitiva, facendo leva su strumenti formalmente estranei al diritto penale in senso stretto. L’ampliamento delle misure amministrative o di sicurezza applicabili ai minori non imputabili consente di aggirare, almeno in apparenza, i vincoli costituzionali connessi alla colpevolezza. Tuttavia, quando tali misure assumono un contenuto afflittivo e restrittivo comparabile a quello delle sanzioni penali, esse sollevano analoghe questioni di legittimità. La distinzione formale tra sanzione penale e misura amministrativa non può, infatti, fungere da schermo rispetto ai principi sostanziali di garanzia.

Comune a tutte queste proposte è la scarsa attenzione alle evidenze criminologiche. La letteratura disponibile mostra come l’anticipazione della punibilità non produca effetti significativi in termini di prevenzione generale, soprattutto nei confronti di soggetti in età evolutiva, per i quali la capacità di valutare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni è strutturalmente limitata. Al contrario, l’ingresso precoce nel circuito penale è spesso associato a un aumento del rischio di recidiva, in ragione degli effetti stigmatizzanti e dell’interruzione dei percorsi educativi.

Un ulteriore profilo critico riguarda la compatibilità di tali proposte con il principio di eguaglianza. La riduzione della soglia di punibilità tende a colpire in modo selettivo specifiche fasce sociali e territoriali, nelle quali la devianza minorile è più visibile e più frequentemente intercettata dagli apparati di controllo. In questo senso, l’anticipazione penale rischia di amplificare disuguaglianze preesistenti, trasformando il diritto penale in uno strumento di gestione della marginalità piuttosto che di tutela della collettività nel suo complesso.

Dal punto di vista sistemico, le proposte di abbassamento dell’età della punibilità introducono inoltre una tensione significativa all’interno del modello di giustizia minorile vigente. L’estensione della responsabilità penale a soggetti più giovani presuppone un rafforzamento delle strutture di accoglienza, dei servizi sociali e degli strumenti educativi, senza il quale l’intervento punitivo rischia di tradursi in una mera afflizione priva di prospettive rieducative. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le proposte legislative non sono accompagnate da un’adeguata valutazione delle risorse necessarie, limitandosi a modifiche formali del quadro normativo.

In questo contesto, appare evidente come il dibattito sull’abbassamento della punibilità sia spesso condotto in termini semplificati, nei quali la complessità del sistema viene sacrificata a favore di soluzioni simboliche. La soglia di imputabilità, anziché essere considerata una clausola di garanzia, viene trattata come una variabile di policy, suscettibile di essere modificata in funzione delle contingenze politiche. Tale approccio rischia di compromettere la coerenza interna dell’ordinamento, esponendolo a interventi frammentari e contraddittori.

Questo capitolo ha inteso offrire un’analisi tecnica delle principali proposte di abbassamento dell’età della punibilità, mettendone in luce le criticità costituzionali, criminologiche e sistemiche. Nel capitolo successivo, l’attenzione si sposterà sul confronto comparato, per verificare se e in che misura esperienze straniere possano offrire elementi utili alla valutazione di tali proposte, al di là delle suggestioni del dibattito interno.

 


Note

  1. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, ult. ed., in particolare le sezioni dedicate al principio di colpevolezza.

  2. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Roma-Bari, ult. ed., cap. X.

  3. M. Donini, Populismo penale e crisi della legalità, Milano, 2019.

  4. A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 2012.

  5. Cfr. inoltre i rapporti comparativi OCSE sulla giustizia minorile e gli studi di J. McCord sulla recidiva giovanile.

 

 


 

Torna all’indice per capitoli

 

Torna all’indice generale

 

 

 

 

 



© Gabriele Vitella, 2026 - All rights reserved. Any unauthorized copying or recording in any manner whatsoever will constitute infringment of such copyright and will render the infringer liable to an action of law.

© Gabriele Vitella, 2026 -
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi tipo di copiatura e registrazione non autorizzata costituirà violazione del diritto d’autore perseguibile con apposita azione legale.
 
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.
 
Sito ottimizzato per una dimensione video pari a 1024 x 768.