CAPITOLO 9
Neuroscienze, psicologia dello sviluppo e colpevolezza: i
limiti scientifici dell’anticipazione penale
Il dibattito
sulla punibilità dei minori si confronta inevitabilmente con le
acquisizioni delle neuroscienze e della psicologia dello
sviluppo, che negli ultimi decenni hanno fornito un quadro
sempre più articolato dei processi cognitivi ed emotivi dell’età
evolutiva. Tali acquisizioni non possono essere assunte come
argomenti ideologici né come surrogati del giudizio giuridico,
ma costituiscono un limite epistemico alla costruzione normativa
della colpevolezza. In altri termini, esse non determinano
automaticamente le scelte del legislatore, ma ne delimitano il
campo di legittimità.
Uno dei
risultati più consolidati della ricerca neuroscientifica
riguarda lo sviluppo della corteccia prefrontale, area cerebrale
coinvolta nel controllo degli impulsi, nella pianificazione a
lungo termine e nella valutazione delle conseguenze delle
proprie azioni. Numerosi studi longitudinali hanno mostrato come
tale sviluppo prosegua ben oltre l’adolescenza, raggiungendo una
maturazione funzionale solo nella prima età adulta. Questo dato
non implica l’assenza di ogni forma di responsabilità in età
minorile, ma mette in discussione l’idea che il minore disponga
di una capacità di autodeterminazione comparabile a quella
dell’adulto.
Accanto
alla dimensione neurobiologica, la psicologia dello sviluppo
evidenzia il ruolo centrale dei fattori relazionali e
contestuali nel comportamento adolescenziale. La maggiore
sensibilità alla pressione del gruppo dei pari, la ricerca di
riconoscimento sociale e la tendenza alla sottovalutazione del
rischio costituiscono tratti tipici di questa fase della vita.
Tali caratteristiche incidono direttamente sulla possibilità di
formulare un rimprovero penale in senso pieno, poiché attenuano
la capacità del soggetto di agire in modo realmente autonomo
rispetto alle influenze esterne.
Dal punto
di vista giuridico, queste acquisizioni sollecitano una
riflessione sulla nozione di colpevolezza come categoria
normativa. La colpevolezza non coincide con la mera
consapevolezza materiale dell’atto, ma presuppone la capacità di
orientare il proprio comportamento sulla base di una valutazione
razionale delle alternative disponibili. Se questa capacità è
strutturalmente incompleta, come avviene in età evolutiva,
l’anticipazione della punibilità rischia di fondarsi su un
concetto di responsabilità svuotato del suo contenuto
personalistico.
È
importante sottolineare che il richiamo alle neuroscienze non
mira a introdurre una forma di determinismo biologico nel
diritto penale. La ricerca scientifica non nega l’esistenza di
scelte e di margini di responsabilità, ma descrive i limiti
entro cui tali scelte si collocano. In questo senso, l’uso
improprio delle neuroscienze come strumento di
deresponsabilizzazione generalizzata è speculare, e ugualmente
problematico, rispetto al loro uso come giustificazione per
l’anticipazione punitiva. In entrambi i casi, si perde di vista
la funzione del diritto penale come sistema di imputazione
normativa, non di descrizione causale dei comportamenti.
Il punto
critico emerge quando il legislatore ignora tali limiti
epistemici e costruisce soglie di imputabilità o modelli di
responsabilità come se la maturità decisionale fosse un dato
uniforme e anticipabile per via normativa. La riduzione dell’età
della punibilità presuppone implicitamente che i minori più
giovani siano in grado di comprendere e valutare le conseguenze
giuridiche delle proprie azioni in modo analogo agli adulti.
Questa presupposizione non trova riscontro nelle evidenze
scientifiche disponibili e rischia di produrre un
disallineamento tra il fondamento empirico della colpevolezza e
la sua costruzione giuridica.
Un
ulteriore profilo di rilievo riguarda l’efficacia deterrente
della pena. Le neuroscienze e la psicologia dello sviluppo
convergono nell’indicare che la deterrenza basata sulla minaccia
di sanzioni future presuppone una capacità di previsione e di
autocontrollo che è limitata in età minorile. Di conseguenza,
l’anticipazione della punibilità non solo solleva problemi di
legittimazione, ma appare anche scarsamente efficace sul piano
preventivo. La risposta penale anticipata rischia di incidere
quando il comportamento è già avvenuto, senza modificare in modo
significativo le condizioni che lo hanno reso possibile.
Queste
considerazioni assumono particolare rilievo se rapportate alla
funzione rieducativa della pena, così come delineata dall’art.
27 della Costituzione. In un contesto di immaturità
neuropsicologica, la rieducazione non può essere affidata
prioritariamente alla sanzione, ma richiede interventi di
accompagnamento, sostegno e responsabilizzazione progressiva.
L’ingresso precoce nel circuito penale, soprattutto se connotato
da misure afflittive, può compromettere tali percorsi,
rafforzando identità devianti e riducendo le possibilità di
reinserimento.
La
giurisprudenza costituzionale e sovranazionale ha mostrato una
crescente attenzione a questi profili, pur senza recepire in
modo diretto le categorie neuroscientifiche. Il richiamo alla
vulnerabilità del minore, alla necessità di garanzie rafforzate
e all’adattamento delle procedure all’età costituisce un segnale
di apertura verso una concezione della responsabilità penale
sensibile ai dati scientifici, senza rinunciare alla propria
autonomia normativa. In questo equilibrio risiede la possibilità
di un dialogo fecondo tra diritto e scienza.
In
definitiva, le neuroscienze e la psicologia dello sviluppo non
offrono soluzioni semplici al problema della punibilità dei
minori, ma indicano chiaramente i rischi connessi a una
anticipazione indiscriminata della responsabilità penale. Esse
mostrano come la maturità decisionale sia un processo graduale e
diseguale, che non può essere compresso entro soglie rigide
senza sacrificare la coerenza del sistema. Ignorare tali
acquisizioni significa esporre il diritto penale al rischio di
una colpevolezza fittizia, costruita più per rispondere a
esigenze simboliche che per riflettere la reale capacità di
autodeterminazione dei soggetti coinvolti.
Questo capitolo ha inteso
delineare i limiti scientifici entro cui deve muoversi la
costruzione giuridica della colpevolezza in età minorile. Nel
capitolo successivo, l’analisi si concentrerà sulla
responsabilità dei genitori, tema nel quale le tensioni tra
esigenze di controllo, principi costituzionali e dati empirici
emergono con particolare evidenza.
Note
-
J. N. Giedd et al.,
Brain development during
childhood and adolescence: a longitudinal MRI
study, in
Nature Neuroscience,
1999; v. anche L. Steinberg,
Adolescent Brain Development and
Legal Responsibility,
in
American Journal of Bioethics,
2009.
-
L. Steinberg – E. Cauffman,
Maturity of Judgment in
Adolescence, in
Law and Human Behavior,
1996.
-
S. Morse,
Brain and Blame,
in
Georgetown Law Journal,
2006.
-
Corte EDU,
Blokhin v. Russia,
Grande Camera, 23 marzo 2016.
-
Sulla deterrenza in età minorile,
cfr. D. Nagin,
Deterrence in the Twenty-First
Century, in
Crime and Justice,
2013.
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