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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 10

 

La responsabilità dei genitori tra obbligo educativo e divieto di punizione per fatto altrui

Il tema della responsabilità dei genitori per i reati commessi dai figli minori occupa una posizione centrale nel dibattito contemporaneo sulla punibilità minorile, poiché rappresenta il punto di massima tensione tra istanze di controllo sociale, principi costituzionali e realtà delle relazioni familiari. A differenza delle proposte di abbassamento dell’età della punibilità, che incidono direttamente sullo statuto del minore, l’idea di sanzionare i genitori opera uno spostamento del fuoco repressivo, trasferendo l’attenzione dalla condotta dell’autore del reato a quella di un soggetto terzo. Proprio per questo, essa solleva questioni di legittimità particolarmente acute, che investono il cuore del principio di personalità della responsabilità penale.

Il punto di partenza dell’analisi non può che essere la distinzione tra le diverse forme di responsabilità giuridica già previste dall’ordinamento. Sul piano civilistico, l’art. 2048 del codice civile configura una responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori non emancipati, fondata su una presunzione di colpa in vigilando ed educando. Tale responsabilità ha natura risarcitoria e risponde a una logica di allocazione del rischio, non di punizione. Essa non implica un giudizio di riprovevolezza penale, ma mira a garantire la tutela del danneggiato attraverso un meccanismo di imputazione patrimoniale.

Diversa è la prospettiva che si apre quando si invoca una responsabilità penale dei genitori per il fatto del figlio. In questo caso, non si tratta più di risarcire un danno, ma di infliggere una sanzione afflittiva, espressione di un giudizio di colpevolezza. È qui che emerge con chiarezza il problema costituzionale: l’art. 27, primo comma, della Costituzione esclude in modo inequivoco la possibilità di punire qualcuno per un fatto che non gli è personalmente imputabile. Ogni tentativo di introdurre una sanzione penale a carico dei genitori deve, dunque, confrontarsi con questo limite invalicabile.

La retorica dell’“omesso controllo” viene spesso utilizzata per superare tale ostacolo, sostenendo che il genitore non sarebbe punito per il fatto del figlio, ma per la propria condotta omissiva. Tuttavia, questa impostazione richiede una verifica rigorosa dei presupposti della responsabilità omissiva impropria. Affinché possa configurarsi una responsabilità penale per omissione, è necessario che il soggetto rivesta una posizione di garanzia, che sussista un obbligo giuridico specifico di impedire l’evento e che l’evento fosse concretamente prevedibile e impedibile. In assenza di tali condizioni, la sanzione si risolve in una forma mascherata di responsabilità per fatto altrui.

Nel rapporto genitori-figli, la posizione di garanzia non può essere intesa in termini assoluti. Gli obblighi educativi e di vigilanza, pur sanciti dagli artt. 147 e 148 del codice civile, sono per loro natura elastici e graduati, variando in funzione dell’età del minore, del contesto sociale e del livello di autonomia raggiunto. Pretendere che il genitore impedisca ogni possibile condotta illecita del figlio, soprattutto in età adolescenziale, significa attribuirgli un potere di controllo che non trova riscontro nella realtà delle relazioni familiari e sociali. In tali condizioni, l’obbligo di impedimento diventa fittizio, e con esso la base stessa della responsabilità omissiva.

Un ulteriore elemento critico riguarda la prevedibilità concreta dell’evento. La giurisprudenza penale ha sempre richiesto, per la configurabilità dell’omissione penalmente rilevante, che l’evento fosse non solo astrattamente possibile, ma specificamente prevedibile sulla base di segnali univoci. Applicare questo criterio al comportamento dei figli adolescenti comporta difficoltà evidenti. La condotta deviante può maturare in contesti esterni al nucleo familiare, essere influenzata da dinamiche di gruppo o manifestarsi in modo improvviso, senza segnali premonitori chiari. In tali casi, imputare al genitore la mancata previsione dell’evento equivale a postulare una capacità di controllo retrospettiva, costruita ex post sulla base del fatto già avvenuto.

Il rischio sistemico di questa impostazione è quello di introdurre, surrettiziamente, una forma di responsabilità oggettiva, incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale. La punizione del genitore finisce per fondarsi non su una condotta colpevole accertata, ma sull’esito negativo del comportamento del figlio. La sanzione diventa così una risposta simbolica alla percezione di insicurezza, più che l’esito di un giudizio individualizzato di colpevolezza.

Dal punto di vista comparato, le esperienze di ordinamenti che hanno introdotto forme di responsabilità penale o quasi-penale dei genitori non offrono risultati incoraggianti. Nei sistemi di common law, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, le cosiddette parental responsibility laws hanno prodotto un aumento della stigmatizzazione dei nuclei familiari già vulnerabili, senza incidere in modo significativo sui tassi di criminalità minorile. La sanzione dei genitori, spesso di natura pecuniaria o amministrativa, ha avuto l’effetto di aggravare le condizioni economiche e sociali dei contesti più fragili, alimentando fattori di rischio anziché ridurli.

Anche sotto il profilo criminologico, la punizione dei genitori appare problematica. La letteratura evidenzia come la devianza minorile sia frequentemente correlata a situazioni di disagio socioeconomico, a carenze educative sistemiche e a contesti territoriali marginalizzati. In tali situazioni, il genitore non è tanto un soggetto inadempiente quanto un attore a sua volta esposto a vincoli strutturali. Trasformarlo in destinatario di una sanzione penale significa ignorare questa complessità e spostare la responsabilità dalle politiche pubbliche alle relazioni familiari.

Ciò non implica negare l’importanza del ruolo genitoriale né escludere ogni forma di intervento nei confronti degli adulti di riferimento. Al contrario, l’ordinamento dispone di strumenti non penali più coerenti con la funzione educativa e di sostegno: percorsi di accompagnamento alla genitorialità, interventi dei servizi sociali, misure civili e amministrative mirate. Questi strumenti consentono di rafforzare le capacità educative senza ricorrere alla stigmatizzazione penale, mantenendo la centralità del minore come soggetto di tutela.

Sotto il profilo costituzionale, la conclusione appare difficilmente eludibile. Qualsiasi forma di responsabilità penale dei genitori fondata sul comportamento del figlio si pone in contrasto con l’art. 27 della Costituzione e con il principio di personalità della responsabilità. Anche soluzioni apparentemente moderate, come sanzioni “attenuate” o obblighi penali di controllo, rischiano di violare il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, colpendo in modo sproporzionato famiglie già in difficoltà e producendo effetti discriminatori.

La questione della responsabilità dei genitori si rivela, dunque, come un banco di prova decisivo per la tenuta dello Stato costituzionale. Essa mostra come la tentazione di ampliare il raggio della punizione, sotto la pressione della percezione collettiva, possa condurre a soluzioni che sacrificano principi fondamentali senza offrire benefici concreti in termini di sicurezza. In questo senso, la punizione dei genitori non rappresenta una risposta al problema della devianza minorile, ma un sintomo della difficoltà delle istituzioni di affrontarne le cause strutturali.

Questo capitolo ha inteso dimostrare come la responsabilità dei genitori, se declinata in chiave penale, si collochi al di fuori dei confini della legittimità costituzionale e dell’efficacia criminologica. Nei capitoli successivi, l’attenzione si sposterà sul rapporto tra tutela delle vittime, sicurezza collettiva e strumenti alternativi alla punizione, per verificare se e in che modo sia possibile rispondere alla devianza minorile senza compromettere i principi di garanzia.

 


Note

  1. Art. 27, comma 1, Cost.; sul principio di personalità della responsabilità penale, v. L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Roma-Bari, ult. ed.

  2. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, ult. ed., sez. sulla responsabilità omissiva e sulle posizioni di garanzia.

  3. Corte cost., sent. n. 364/1988, sulla colpevolezza come limite alla responsabilità penale.

  4. Sulle parental responsibility laws, v. J. D. Miller, Parental Responsibility and Juvenile Crime, in Journal of Criminal Law and Criminology, 2005.

  5. A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 2012.

 

 


 

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