CAPITOLO
10
La responsabilità dei genitori tra obbligo educativo e
divieto di punizione per fatto altrui
Il tema
della responsabilità dei genitori per i reati commessi dai figli
minori occupa una posizione centrale nel dibattito contemporaneo
sulla punibilità minorile, poiché rappresenta il punto di
massima tensione tra istanze di controllo sociale, principi
costituzionali e realtà delle relazioni familiari. A differenza
delle proposte di abbassamento dell’età della punibilità, che
incidono direttamente sullo statuto del minore, l’idea di
sanzionare i genitori opera uno spostamento del fuoco
repressivo, trasferendo l’attenzione dalla condotta dell’autore
del reato a quella di un soggetto terzo. Proprio per questo,
essa solleva questioni di legittimità particolarmente acute, che
investono il cuore del principio di personalità della
responsabilità penale.
Il punto di
partenza dell’analisi non può che essere la distinzione tra le
diverse forme di responsabilità giuridica già previste
dall’ordinamento. Sul piano civilistico, l’art. 2048 del codice
civile configura una responsabilità dei genitori per i danni
cagionati dai figli minori non emancipati, fondata su una
presunzione di colpa in vigilando ed educando. Tale
responsabilità ha natura risarcitoria e risponde a una logica di
allocazione del rischio, non di punizione. Essa non implica un
giudizio di riprovevolezza penale, ma mira a garantire la tutela
del danneggiato attraverso un meccanismo di imputazione
patrimoniale.
Diversa è
la prospettiva che si apre quando si invoca una responsabilità
penale dei genitori per il fatto del figlio. In questo caso, non
si tratta più di risarcire un danno, ma di infliggere una
sanzione afflittiva, espressione di un giudizio di colpevolezza.
È qui che emerge con chiarezza il problema costituzionale:
l’art. 27, primo comma, della Costituzione esclude in modo
inequivoco la possibilità di punire qualcuno per un fatto che
non gli è personalmente imputabile. Ogni tentativo di introdurre
una sanzione penale a carico dei genitori deve, dunque,
confrontarsi con questo limite invalicabile.
La
retorica dell’“omesso controllo” viene spesso utilizzata per
superare tale ostacolo, sostenendo che il genitore non sarebbe
punito per il fatto del figlio, ma per la propria condotta
omissiva. Tuttavia, questa impostazione richiede una verifica
rigorosa dei presupposti della responsabilità omissiva
impropria. Affinché possa configurarsi una responsabilità penale
per omissione, è necessario che il soggetto rivesta una
posizione di garanzia, che sussista un obbligo giuridico
specifico di impedire l’evento e che l’evento fosse
concretamente prevedibile e impedibile. In assenza di tali
condizioni, la sanzione si risolve in una forma mascherata di
responsabilità per fatto altrui.
Nel
rapporto genitori-figli, la posizione di garanzia non può essere
intesa in termini assoluti. Gli obblighi educativi e di
vigilanza, pur sanciti dagli artt. 147 e 148 del codice civile,
sono per loro natura elastici e graduati, variando in funzione
dell’età del minore, del contesto sociale e del livello di
autonomia raggiunto. Pretendere che il genitore impedisca ogni
possibile condotta illecita del figlio, soprattutto in età
adolescenziale, significa attribuirgli un potere di controllo
che non trova riscontro nella realtà delle relazioni familiari e
sociali. In tali condizioni, l’obbligo di impedimento diventa
fittizio, e con esso la base stessa della responsabilità
omissiva.
Un
ulteriore elemento critico riguarda la prevedibilità concreta
dell’evento. La giurisprudenza penale ha sempre richiesto, per
la configurabilità dell’omissione penalmente rilevante, che
l’evento fosse non solo astrattamente possibile, ma
specificamente prevedibile sulla base di segnali univoci.
Applicare questo criterio al comportamento dei figli adolescenti
comporta difficoltà evidenti. La condotta deviante può maturare
in contesti esterni al nucleo familiare, essere influenzata da
dinamiche di gruppo o manifestarsi in modo improvviso, senza
segnali premonitori chiari. In tali casi, imputare al genitore
la mancata previsione dell’evento equivale a postulare una
capacità di controllo retrospettiva, costruita ex post sulla
base del fatto già avvenuto.
Il rischio
sistemico di questa impostazione è quello di introdurre,
surrettiziamente, una forma di responsabilità oggettiva,
incompatibile con i principi fondamentali del diritto penale. La
punizione del genitore finisce per fondarsi non su una condotta
colpevole accertata, ma sull’esito negativo del comportamento
del figlio. La sanzione diventa così una risposta simbolica alla
percezione di insicurezza, più che l’esito di un giudizio
individualizzato di colpevolezza.
Dal punto di vista comparato, le esperienze di
ordinamenti che hanno introdotto forme di responsabilità penale
o quasi-penale dei genitori non offrono risultati incoraggianti.
Nei sistemi di common law, in particolare negli Stati Uniti e
nel Regno Unito, le cosiddette
parental
responsibility laws hanno prodotto un
aumento della stigmatizzazione dei nuclei familiari già
vulnerabili, senza incidere in modo significativo sui tassi di
criminalità minorile. La sanzione dei genitori, spesso di natura
pecuniaria o amministrativa, ha avuto l’effetto di aggravare le
condizioni economiche e sociali dei contesti più fragili,
alimentando fattori di rischio anziché ridurli.
Anche
sotto il profilo criminologico, la punizione dei genitori appare
problematica. La letteratura evidenzia come la devianza minorile
sia frequentemente correlata a situazioni di disagio
socioeconomico, a carenze educative sistemiche e a contesti
territoriali marginalizzati. In tali situazioni, il genitore non
è tanto un soggetto inadempiente quanto un attore a sua volta
esposto a vincoli strutturali. Trasformarlo in destinatario di
una sanzione penale significa ignorare questa complessità e
spostare la responsabilità dalle politiche pubbliche alle
relazioni familiari.
Ciò non
implica negare l’importanza del ruolo genitoriale né escludere
ogni forma di intervento nei confronti degli adulti di
riferimento. Al contrario, l’ordinamento dispone di strumenti
non penali più coerenti con la funzione educativa e di sostegno:
percorsi di accompagnamento alla genitorialità, interventi dei
servizi sociali, misure civili e amministrative mirate. Questi
strumenti consentono di rafforzare le capacità educative senza
ricorrere alla stigmatizzazione penale, mantenendo la centralità
del minore come soggetto di tutela.
Sotto il
profilo costituzionale, la conclusione appare difficilmente
eludibile. Qualsiasi forma di responsabilità penale dei genitori
fondata sul comportamento del figlio si pone in contrasto con
l’art. 27 della Costituzione e con il principio di personalità
della responsabilità. Anche soluzioni apparentemente moderate,
come sanzioni “attenuate” o obblighi penali di controllo,
rischiano di violare il principio di ragionevolezza di cui
all’art. 3, colpendo in modo sproporzionato famiglie già in
difficoltà e producendo effetti discriminatori.
La
questione della responsabilità dei genitori si rivela, dunque,
come un banco di prova decisivo per la tenuta dello Stato
costituzionale. Essa mostra come la tentazione di ampliare il
raggio della punizione, sotto la pressione della percezione
collettiva, possa condurre a soluzioni che sacrificano principi
fondamentali senza offrire benefici concreti in termini di
sicurezza. In questo senso, la punizione dei genitori non
rappresenta una risposta al problema della devianza minorile, ma
un sintomo della difficoltà delle istituzioni di affrontarne le
cause strutturali.
Questo capitolo ha inteso
dimostrare come la responsabilità dei genitori, se declinata in
chiave penale, si collochi al di fuori dei confini della
legittimità costituzionale e dell’efficacia criminologica. Nei
capitoli successivi, l’attenzione si sposterà sul rapporto tra
tutela delle vittime, sicurezza collettiva e strumenti
alternativi alla punizione, per verificare se e in che modo sia
possibile rispondere alla devianza minorile senza compromettere
i principi di garanzia.
Note
-
Art. 27, comma 1, Cost.; sul
principio di personalità della responsabilità
penale, v. L. Ferrajoli,
Diritto e ragione,
Roma-Bari, ult. ed.
-
G. Fiandaca – E. Musco,
Diritto penale. Parte generale,
ult. ed., sez. sulla responsabilità omissiva e
sulle posizioni di garanzia.
-
Corte cost., sent. n. 364/1988, sulla
colpevolezza come limite alla responsabilità
penale.
-
Sulle
parental responsibility laws,
v. J. D. Miller,
Parental Responsibility and
Juvenile Crime, in
Journal of Criminal Law and
Criminology, 2005.
-
A. Baratta,
Criminologia critica e critica
del diritto penale,
Bologna, 2012.
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