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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 11

 

Tutela delle vittime e sicurezza collettiva: oltre il falso antagonismo con le garanzie

Il dibattito sulla punibilità dei minori è spesso costruito attorno a una contrapposizione rigida tra tutela delle vittime e salvaguardia delle garanzie riconosciute ai soggetti in età evolutiva. In questa rappresentazione, l’attenzione alle esigenze educative del minore viene percepita come un indebito sacrificio dei diritti della persona offesa e, più in generale, della sicurezza collettiva. Tale contrapposizione, tuttavia, si fonda su una semplificazione concettuale che non regge a un’analisi sistematica del diritto penale e delle sue funzioni.

Sul piano giuridico, la tutela delle vittime non è un obiettivo alternativo alle garanzie, ma parte integrante di un sistema di giustizia equilibrato. La protezione della persona offesa non si esaurisce nella severità della sanzione inflitta all’autore del reato, ma comprende una pluralità di strumenti volti a riconoscere il danno subito, a favorire la riparazione e a prevenire la reiterazione delle condotte lesive. In questo senso, l’idea che l’anticipazione della punibilità costituisca una risposta più adeguata alle esigenze delle vittime appare riduttiva e, in molti casi, fuorviante.

Nel contesto della giustizia minorile, la centralità della vittima si declina in forme specifiche, che tengono conto della duplice esigenza di riconoscere il pregiudizio subito e di evitare che la risposta dell’ordinamento produca ulteriori danni sociali. La funzione rieducativa della pena, lungi dall’essere un privilegio concesso al minore, rappresenta uno strumento di prevenzione speciale, orientato a ridurre il rischio di recidiva e, dunque, a tutelare la collettività nel medio e lungo periodo. Trascurare questa dimensione significa confondere la soddisfazione simbolica immediata con l’effettiva protezione dei beni giuridici.

La ricerca criminologica ha mostrato come i sistemi orientati prevalentemente alla repressione producano risultati modesti sul piano della riduzione della recidiva, soprattutto in età evolutiva. Al contrario, gli interventi che combinano responsabilizzazione, sostegno educativo e coinvolgimento della comunità risultano più efficaci nel modificare le traiettorie di comportamento. Da questo punto di vista, la tutela delle vittime e la protezione della collettività non vengono compromesse dall’adozione di modelli non punitivi, ma ne risultano rafforzate.

Un ruolo crescente in questo ambito è svolto dagli strumenti di giustizia riparativa, che consentono di superare la logica binaria colpevole–punito per aprire spazi di riconoscimento del danno e di responsabilizzazione attiva dell’autore. Nei procedimenti minorili, tali strumenti assumono un significato particolare, poiché permettono di coinvolgere il minore in un percorso di comprensione delle conseguenze delle proprie azioni, senza ricorrere a meccanismi stigmatizzanti. La vittima, a sua volta, può ottenere un riconoscimento più diretto del torto subito e, in alcuni casi, una forma di riparazione simbolica o materiale più significativa della mera condanna penale.

È importante sottolineare che la giustizia riparativa non si configura come alternativa assoluta alla risposta penale, ma come sua integrazione. Essa presuppone il consenso delle parti e l’adeguatezza del caso concreto, e non può essere applicata indiscriminatamente. Tuttavia, la sua diffusione nei sistemi di giustizia minorile testimonia la possibilità di conciliare tutela delle vittime e attenzione alle esigenze educative, senza ricorrere all’anticipazione della punibilità.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la sicurezza collettiva. La riduzione dell’età della punibilità viene spesso presentata come strumento di rafforzamento della sicurezza, ma tale affermazione non trova riscontro univoco nei dati empirici. La sicurezza non è il prodotto immediato della severità della risposta penale, bensì il risultato di politiche integrate che includono prevenzione, inclusione sociale e funzionamento efficace delle istituzioni educative. In questo quadro, la giustizia minorile svolge una funzione preventiva fondamentale, intervenendo prima che la devianza si cristallizzi in forme di criminalità adulta.

La retorica dell’antagonismo tra vittime e garanzie tende inoltre a occultare un aspetto cruciale: molte vittime di reati commessi da minori appartengono allo stesso contesto sociale degli autori. Quartieri marginali, contesti scolastici fragili e ambienti familiari problematici producono, spesso, una sovrapposizione tra ruoli di vittima e autore. In tali situazioni, una risposta esclusivamente punitiva rischia di aggravare le fratture sociali, senza offrire una reale protezione a chi subisce il reato.

Sotto il profilo costituzionale, l’idea di sacrificare le garanzie in nome della tutela delle vittime appare difficilmente sostenibile. Le garanzie non sono un ostacolo alla sicurezza, ma una condizione della sua legittimazione. Un sistema che rinuncia ai principi di personalità della responsabilità, proporzionalità e finalità rieducativa per rispondere a esigenze contingenti rischia di produrre insicurezza giuridica e di minare la fiducia nelle istituzioni. In questo senso, la tutela delle vittime non può essere perseguita attraverso scorciatoie punitive, ma richiede un rafforzamento complessivo del sistema di giustizia.

Questo capitolo ha inteso mostrare come la contrapposizione tra tutela delle vittime e garanzie del minore sia, in larga misura, un falso problema. La sicurezza collettiva e il riconoscimento dei diritti della persona offesa trovano una base più solida in modelli di intervento coerenti con i principi costituzionali e con le evidenze empiriche, piuttosto che nell’anticipazione della punibilità. Nel capitolo successivo, l’analisi si concentrerà sulla crisi delle agenzie educative e istituzionali, per comprendere come tale crisi alimenti la domanda di soluzioni penali e, al contempo, ne riveli i limiti strutturali.

 


Note

  1. Sulla funzione preventiva della giustizia minorile, v. A. Pavarini, La prevenzione nel sistema penale minorile, Bologna, 2010.

  2. Sul rapporto tra tutela delle vittime e giustizia riparativa, cfr. H. Zehr, The Little Book of Restorative Justice, New York, 2015.

  3. L. Ferrajoli, Principia iuris, Roma-Bari, 2007, in particolare sulla relazione tra garanzie e sicurezza.

  4. Sulla recidiva minorile e l’efficacia degli interventi educativi, v. D. Farrington, Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, New Brunswick, 2005.

 

 


 

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