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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 12

 

La crisi delle agenzie educative e il vuoto istituzionale: quando il penale diventa supplenza

L’insistenza contemporanea sulla punibilità dei minori e sull’anticipazione della risposta penale non può essere compresa se isolata dal contesto più ampio di progressiva crisi delle agenzie educative e sociali chiamate, in via primaria, a presidiare i processi di crescita e di integrazione. Famiglia, scuola, servizi sociali e territorio costituiscono, nell’architettura costituzionale e ordinamentale, i luoghi deputati alla prevenzione del disagio e alla costruzione della responsabilità. Quando tali luoghi si indeboliscono o vengono lasciati privi di risorse, il diritto penale tende a essere investito di una funzione sostitutiva che non gli è propria.

La famiglia rappresenta il primo spazio di socializzazione e di apprendimento delle regole. Tuttavia, la sua capacità di svolgere tale funzione è oggi profondamente differenziata, in ragione di fattori economici, culturali e relazionali. Precarietà lavorativa, marginalità abitativa, isolamento sociale e fragilità psicologiche incidono in modo diretto sulle possibilità educative dei nuclei familiari. In questo quadro, attribuire alla famiglia una responsabilità esclusiva per le condotte devianti dei minori significa ignorare il carattere strutturale di molte condizioni di vulnerabilità, trasformando un problema sociale in una colpa individuale.

La scuola, a sua volta, è chiamata a svolgere una funzione non solo istruttiva, ma anche formativa e inclusiva. Negli ultimi anni, tuttavia, essa è stata progressivamente caricata di compiti crescenti, senza un corrispondente rafforzamento delle risorse. Classi sovraffollate, carenza di personale specializzato, riduzione dei servizi di supporto psicopedagogico e difficoltà di coordinamento con il territorio limitano la capacità dell’istituzione scolastica di intercettare precocemente situazioni di disagio. In tali condizioni, la scuola rischia di diventare un luogo di mera gestione dell’emergenza, incapace di incidere sulle dinamiche che alimentano la devianza.

Particolarmente significativo è il ruolo dei servizi sociali e dei servizi minorili, che costituiscono il punto di snodo tra intervento educativo e risposta giudiziaria. La loro funzione è essenziale per la costruzione di percorsi individualizzati, capaci di coniugare controllo e sostegno. Tuttavia, la cronica insufficienza di risorse umane e finanziarie compromette spesso l’effettività di tali interventi. La riduzione degli organici, l’elevato turnover e la frammentazione delle competenze territoriali producono discontinuità che incidono direttamente sull’efficacia del sistema di giustizia minorile.

Il territorio, inteso come insieme di spazi urbani, servizi culturali e opportunità di partecipazione, rappresenta un ulteriore fattore determinante. In molti contesti, soprattutto nelle periferie urbane e nelle aree a maggiore deprivazione socioeconomica, l’assenza di presidi educativi e aggregativi favorisce forme di socializzazione informale che possono sfociare in comportamenti devianti. La devianza minorile, in questi casi, non è il risultato di una scelta individuale isolata, ma l’esito di un ambiente povero di alternative. La risposta penale, se non accompagnata da interventi sul contesto, rischia di colpire l’effetto senza incidere sulla causa.

In questo scenario, il diritto penale viene spesso chiamato a colmare un vuoto lasciato da politiche sociali insufficienti. L’anticipazione della punibilità o l’inasprimento delle misure applicabili ai minori assumono così una funzione di supplenza simbolica: esse danno l’impressione di un intervento deciso, ma non affrontano le radici del problema. Il penale diventa il luogo in cui si concentrano aspettative che dovrebbero essere distribuite tra più livelli istituzionali, con il risultato di un sovraccarico funzionale e di una perdita di efficacia.

La trasformazione del diritto penale in strumento di supplenza comporta conseguenze rilevanti anche sul piano della legittimazione. Quando la risposta repressiva viene utilizzata per compensare carenze strutturali, essa tende a perdere il proprio carattere di extrema ratio e a normalizzarsi come modalità ordinaria di gestione del disagio. Questo processo produce una dilatazione dell’area del penalmente rilevante, accompagnata da una riduzione degli spazi di intervento educativo e preventivo. Nel caso dei minori, tale dinamica è particolarmente problematica, poiché incide su soggetti in una fase cruciale della formazione dell’identità.

Dal punto di vista sistemico, la crisi delle agenzie educative contribuisce a rafforzare la percezione di insicurezza, alimentando un circolo vizioso. L’inefficacia delle politiche preventive accresce la visibilità dei comportamenti devianti, che a loro volta generano richieste di intervento penale sempre più incisive. Il diritto penale, così sollecitato, interviene su un terreno già compromesso, senza poter offrire soluzioni durature. La frustrazione che ne deriva tende a tradursi in ulteriori richieste di inasprimento, in una spirale che allontana progressivamente il sistema dalle sue finalità originarie.

In questo contesto, la giustizia minorile appare come uno degli ultimi spazi in cui è ancora possibile sperimentare una risposta integrata, capace di coniugare intervento giudiziario e politiche sociali. Tuttavia, tale possibilità è condizionata dalla volontà politica di investire in modo stabile nelle agenzie educative e nei servizi di supporto. Senza questo investimento, ogni riforma della punibilità rischia di essere un intervento cosmetico, destinato a produrre effetti marginali o addirittura controproducenti.

Il capitolo ha inteso mettere in luce come la domanda di anticipazione penale sia spesso il riflesso di un vuoto istituzionale più ampio. La devianza minorile diventa, in questo senso, uno specchio delle fragilità del sistema di welfare e delle politiche educative. Nel capitolo successivo, l’analisi si sposterà sulla funzione simbolica del diritto penale e sul ruolo del linguaggio pubblico nella costruzione delle risposte normative, per comprendere come la crisi delle agenzie educative venga tradotta, sul piano discorsivo, in richieste di punizione.

 


Note

  1. Sulla funzione delle agenzie educative nella prevenzione della devianza, v. F. Palidda, Sociologia della devianza, Milano, 2011.

  2. A. Baratta, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 2012.

  3. Sulla relazione tra politiche sociali e giustizia minorile, cfr. D. Melossi, Il controllo sociale, Bologna, 2002.

  4. Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Relazioni annuali.

 

 


 

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