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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 13

 

La funzione simbolica del diritto penale e il linguaggio della punibilità minorile

La progressiva centralità assunta dal tema della punibilità dei minori nel discorso pubblico non può essere spiegata esclusivamente alla luce di mutamenti empirici dei fenomeni criminali o di carenze strutturali delle politiche educative. Essa è anche il risultato di una trasformazione del ruolo simbolico del diritto penale, sempre più chiamato a svolgere una funzione comunicativa nei confronti della collettività. In questo processo, la norma penale non si limita a disciplinare comportamenti, ma diventa un messaggio, un segnale indirizzato all’opinione pubblica, volto a ristabilire confini percepiti come incerti.

Nel caso della giustizia minorile, questa funzione simbolica assume un rilievo particolare. L’infanzia e l’adolescenza sono tradizionalmente associate, nell’immaginario giuridico e sociale, a categorie di protezione, vulnerabilità e promessa futura. Quando il minore viene collocato al centro di un discorso punitivo, tale immaginario subisce una torsione significativa. La punibilità minorile diventa così un luogo privilegiato di produzione di significato, nel quale si riflettono ansie collettive più ampie, legate alla percezione di un indebolimento dei legami sociali e delle autorità tradizionali.

Il linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico gioca un ruolo decisivo in questa costruzione simbolica. Espressioni come “precocità criminale”, “deriva giovanile” o “perdita di controllo” non hanno una funzione meramente descrittiva, ma contribuiscono a delineare una cornice interpretativa nella quale la risposta punitiva appare come l’unica opzione razionale. In tale cornice, la complessità delle cause viene compressa in formule semplici, facilmente comunicabili, che facilitano l’adesione emotiva ma ostacolano l’analisi critica.

Questo uso del linguaggio produce un effetto di naturalizzazione delle scelte punitive. La riduzione dell’età della punibilità viene presentata come una conseguenza quasi inevitabile di un presunto mutamento antropologico dei minori, più che come una decisione politica suscettibile di alternative. In tal modo, la norma penale viene sottratta al confronto razionale e collocata in una dimensione di necessità, nella quale il dissenso appare come irresponsabile o indulgente.

Dal punto di vista della teoria del diritto, tale processo segnala uno slittamento dalla funzione regolativa alla funzione simbolica della norma. Il diritto penale, anziché orientare i comportamenti attraverso regole chiare e proporzionate, viene utilizzato per produrre rassicurazione collettiva. Questa rassicurazione, tuttavia, è spesso di breve durata, poiché non incide sulle condizioni strutturali che alimentano la devianza. Di conseguenza, il ricorso al simbolo punitivo tende a ripetersi, in una sequenza di interventi che rafforzano l’illusione di controllo senza risolvere il problema sottostante.

La punibilità minorile, in questo contesto, assume una valenza paradigmatica. Essa consente di rappresentare la fermezza dello Stato attraverso un gesto normativo visibile e immediatamente comprensibile: l’anticipazione della sanzione. Tuttavia, proprio questa visibilità rende la scelta particolarmente esposta al rischio di incoerenza sistemica. La norma simbolica, infatti, tende a privilegiare l’effetto comunicativo rispetto alla compatibilità con i principi di colpevolezza, proporzionalità e funzione rieducativa.

Un ulteriore aspetto della funzione simbolica riguarda la costruzione del confine tra normalità e devianza. Attraverso l’estensione della punibilità, il diritto penale contribuisce a ridefinire ciò che è considerato socialmente tollerabile, anticipando il momento in cui il comportamento giovanile viene qualificato come criminale. Questo processo può avere un effetto performativo, rafforzando l’identità deviante del minore e riducendo le possibilità di reinserimento. In tal senso, il simbolo punitivo non è neutrale, ma incide concretamente sulle traiettorie di vita.

La dimensione simbolica del diritto penale emerge anche nella relazione tra Stato e cittadini. La punizione dei minori, o dei loro genitori, viene utilizzata come dimostrazione di capacità di controllo, in un contesto in cui altre forme di intervento appaiono meno visibili o più lente. Il rischio è che il diritto penale venga percepito come l’unico strumento di azione pubblica, oscurando il ruolo delle politiche educative, sociali e culturali. In questo modo, la norma penale diventa un surrogato di politiche mancate, caricandosi di aspettative che non può soddisfare.

Sotto il profilo costituzionale, l’espansione della funzione simbolica pone interrogativi rilevanti. La Costituzione italiana non attribuisce al diritto penale una funzione di rassicurazione emotiva, ma lo configura come strumento di tutela di beni giuridici, limitato da principi di legalità, colpevolezza e finalità rieducativa. Quando la norma penale viene piegata a esigenze simboliche, tali principi rischiano di essere percepiti come vincoli fastidiosi, anziché come garanzie essenziali. In questo scarto si manifesta una delle tensioni più profonde tra discorso pubblico e diritto costituzionale.

Il capitolo ha inteso mostrare come la punibilità dei minori sia divenuta, nel dibattito contemporaneo, un dispositivo simbolico attraverso il quale vengono elaborate paure e insicurezze collettive. Comprendere questa dimensione non significa negare la realtà dei comportamenti devianti, ma riconoscere che le risposte normative sono spesso orientate più dal bisogno di significato che dall’efficacia regolativa. Nel capitolo successivo, l’attenzione si concentrerà sulla soglia dei quattordici anni come clausola di garanzia, per valutare in che modo essa funzioni da argine alle derive simboliche e da presidio di razionalità costituzionale.

 


Note

  1. N. Luhmann, Il diritto della società, Milano, 1990, sul diritto come sistema comunicativo.

  2. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, in particolare sul rapporto tra diritto, politica e simbolo.

  3. D. Garland, The Culture of Control, Oxford, 2001.

  4. L. Ferrajoli, Principia iuris, Roma-Bari, 2007, sul diritto penale come sistema di garanzie e non di rassicurazione.

 

 


 

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