CAPITOLO
13
La funzione simbolica del diritto penale e il linguaggio
della punibilità minorile
La
progressiva centralità assunta dal tema della punibilità dei
minori nel discorso pubblico non può essere spiegata
esclusivamente alla luce di mutamenti empirici dei fenomeni
criminali o di carenze strutturali delle politiche educative.
Essa è anche il risultato di una trasformazione del ruolo
simbolico del diritto penale, sempre più chiamato a svolgere una
funzione comunicativa nei confronti della collettività. In
questo processo, la norma penale non si limita a disciplinare
comportamenti, ma diventa un messaggio, un segnale indirizzato
all’opinione pubblica, volto a ristabilire confini percepiti
come incerti.
Nel caso
della giustizia minorile, questa funzione simbolica assume un
rilievo particolare. L’infanzia e l’adolescenza sono
tradizionalmente associate, nell’immaginario giuridico e
sociale, a categorie di protezione, vulnerabilità e promessa
futura. Quando il minore viene collocato al centro di un
discorso punitivo, tale immaginario subisce una torsione
significativa. La punibilità minorile diventa così un luogo
privilegiato di produzione di significato, nel quale si
riflettono ansie collettive più ampie, legate alla percezione di
un indebolimento dei legami sociali e delle autorità
tradizionali.
Il
linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico gioca un ruolo
decisivo in questa costruzione simbolica. Espressioni come
“precocità criminale”, “deriva giovanile” o “perdita di
controllo” non hanno una funzione meramente descrittiva, ma
contribuiscono a delineare una cornice interpretativa nella
quale la risposta punitiva appare come l’unica opzione
razionale. In tale cornice, la complessità delle cause viene
compressa in formule semplici, facilmente comunicabili, che
facilitano l’adesione emotiva ma ostacolano l’analisi critica.
Questo uso
del linguaggio produce un effetto di naturalizzazione delle
scelte punitive. La riduzione dell’età della punibilità viene
presentata come una conseguenza quasi inevitabile di un presunto
mutamento antropologico dei minori, più che come una decisione
politica suscettibile di alternative. In tal modo, la norma
penale viene sottratta al confronto razionale e collocata in una
dimensione di necessità, nella quale il dissenso appare come
irresponsabile o indulgente.
Dal punto
di vista della teoria del diritto, tale processo segnala uno
slittamento dalla funzione regolativa alla funzione simbolica
della norma. Il diritto penale, anziché orientare i
comportamenti attraverso regole chiare e proporzionate, viene
utilizzato per produrre rassicurazione collettiva. Questa
rassicurazione, tuttavia, è spesso di breve durata, poiché non
incide sulle condizioni strutturali che alimentano la devianza.
Di conseguenza, il ricorso al simbolo punitivo tende a
ripetersi, in una sequenza di interventi che rafforzano
l’illusione di controllo senza risolvere il problema
sottostante.
La
punibilità minorile, in questo contesto, assume una valenza
paradigmatica. Essa consente di rappresentare la fermezza dello
Stato attraverso un gesto normativo visibile e immediatamente
comprensibile: l’anticipazione della sanzione. Tuttavia, proprio
questa visibilità rende la scelta particolarmente esposta al
rischio di incoerenza sistemica. La norma simbolica, infatti,
tende a privilegiare l’effetto comunicativo rispetto alla
compatibilità con i principi di colpevolezza, proporzionalità e
funzione rieducativa.
Un
ulteriore aspetto della funzione simbolica riguarda la
costruzione del confine tra normalità e devianza. Attraverso
l’estensione della punibilità, il diritto penale contribuisce a
ridefinire ciò che è considerato socialmente tollerabile,
anticipando il momento in cui il comportamento giovanile viene
qualificato come criminale. Questo processo può avere un effetto
performativo, rafforzando l’identità deviante del minore e
riducendo le possibilità di reinserimento. In tal senso, il
simbolo punitivo non è neutrale, ma incide concretamente sulle
traiettorie di vita.
La
dimensione simbolica del diritto penale emerge anche nella
relazione tra Stato e cittadini. La punizione dei minori, o dei
loro genitori, viene utilizzata come dimostrazione di capacità
di controllo, in un contesto in cui altre forme di intervento
appaiono meno visibili o più lente. Il rischio è che il diritto
penale venga percepito come l’unico strumento di azione
pubblica, oscurando il ruolo delle politiche educative, sociali
e culturali. In questo modo, la norma penale diventa un
surrogato di politiche mancate, caricandosi di aspettative che
non può soddisfare.
Sotto il
profilo costituzionale, l’espansione della funzione simbolica
pone interrogativi rilevanti. La Costituzione italiana non
attribuisce al diritto penale una funzione di rassicurazione
emotiva, ma lo configura come strumento di tutela di beni
giuridici, limitato da principi di legalità, colpevolezza e
finalità rieducativa. Quando la norma penale viene piegata a
esigenze simboliche, tali principi rischiano di essere percepiti
come vincoli fastidiosi, anziché come garanzie essenziali. In
questo scarto si manifesta una delle tensioni più profonde tra
discorso pubblico e diritto costituzionale.
Il capitolo ha inteso
mostrare come la punibilità dei minori sia divenuta, nel
dibattito contemporaneo, un dispositivo simbolico attraverso il
quale vengono elaborate paure e insicurezze collettive.
Comprendere questa dimensione non significa negare la realtà dei
comportamenti devianti, ma riconoscere che le risposte normative
sono spesso orientate più dal bisogno di significato che
dall’efficacia regolativa. Nel capitolo successivo, l’attenzione
si concentrerà sulla soglia dei quattordici anni come clausola
di garanzia, per valutare in che modo essa funzioni da argine
alle derive simboliche e da presidio di razionalità
costituzionale.
Note
-
N. Luhmann,
Il diritto della società,
Milano, 1990, sul diritto come sistema
comunicativo.
-
G. Zagrebelsky,
Il diritto mite,
Torino, 1992, in particolare sul rapporto tra
diritto, politica e simbolo.
-
D. Garland,
The Culture of Control,
Oxford, 2001.
-
L. Ferrajoli,
Principia iuris,
Roma-Bari, 2007, sul diritto penale come sistema
di garanzie e non di rassicurazione.
Torna all’indice per capitoli
Torna all’indice generale