CAPITOLO
14
La soglia dei quattordici anni come clausola di garanzia:
razionalità normativa e limiti all’espansione penale
La soglia
dei quattordici anni, fissata dall’ordinamento italiano quale
limite minimo di imputabilità, viene spesso descritta nel
dibattito pubblico come un dato arbitrario, retaggio di una
stagione culturale superata e incapace di intercettare i
mutamenti dei comportamenti giovanili. Una simile
rappresentazione, tuttavia, oscura la funzione giuridica
profonda di tale soglia, che non si esaurisce in una scelta
quantitativa, ma svolge il ruolo di vera e propria clausola di
garanzia all’interno del sistema penale.
Sul piano
teorico, la soglia di imputabilità rappresenta il punto di
equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, la
necessità di reagire a condotte che offendono beni giuridici
fondamentali; dall’altro, il dovere di evitare che la risposta
penale si estenda a soggetti privi di una piena capacità di
colpevolezza. La fissazione di un limite anagrafico risponde
all’esigenza di tradurre in regola generale una valutazione
complessa, che attiene allo sviluppo psichico, emotivo e sociale
dell’individuo. In questo senso, la soglia non pretende di
cogliere la maturità di ogni singolo caso, ma di prevenire il
rischio di una valutazione discrezionale incontrollata della
colpevolezza.
La
razionalità normativa della soglia dei quattordici anni si
coglie pienamente se la si considera come presidio contro
l’espansione del diritto penale. Essa delimita un’area di non
punibilità che sottrae l’età evolutiva più fragile alla logica
repressiva, orientando l’intervento dell’ordinamento verso
strumenti di natura educativa, sociale e amministrativa. In
assenza di una soglia chiara, il sistema sarebbe esposto a una
progressiva anticipazione della punizione, giustificata caso per
caso da valutazioni ex post sulla gravità del fatto o
sull’allarme sociale suscitato.
Dal punto
di vista costituzionale, la soglia di imputabilità opera come
applicazione concreta del principio di colpevolezza. Essa
traduce in criterio operativo l’idea che la responsabilità
penale richieda un minimo di maturità decisionale, senza la
quale la pena perde la propria legittimazione. In questo senso,
la soglia non è un limite imposto al legislatore, ma un vincolo
autoimposto dall’ordinamento per preservare la coerenza del
sistema con i propri principi fondamentali. La sua riduzione non
rappresenterebbe una semplice modifica tecnica, ma un mutamento
del concetto stesso di colpevolezza.
Un
ulteriore profilo di rilievo riguarda la funzione di
prevedibilità e di eguaglianza. La soglia anagrafica garantisce
che soggetti in situazioni analoghe siano trattati in modo
uniforme, evitando che la risposta penale dipenda da valutazioni
soggettive o da pressioni contingenti. La prevedibilità della
regola costituisce un elemento essenziale della legalità penale,
soprattutto in un ambito sensibile come quello minorile.
L’erosione di tale prevedibilità, attraverso l’introduzione di
eccezioni o di regimi differenziati per specifiche categorie di
reati, rischia di frammentare il sistema e di compromettere la
fiducia nelle istituzioni.
Nel
dibattito sulle riforme, la soglia dei quattordici anni viene
talvolta presentata come un ostacolo alla tutela della
collettività. Questa rappresentazione presuppone che la non
punibilità penale equivalga a una totale assenza di risposta
dell’ordinamento, ma tale presupposto è errato. Al di sotto
della soglia, il sistema dispone di strumenti di intervento che,
pur non assumendo la forma della sanzione penale, possono
incidere in modo significativo sul comportamento del minore:
misure di competenza dei servizi sociali, interventi educativi,
provvedimenti civili. La soglia, dunque, non crea un vuoto di
tutela, ma orienta la risposta verso canali più appropriati
all’età.
La
riduzione della soglia comporterebbe, inoltre, un effetto di
trascinamento sull’intero sistema. Una volta accettato il
principio dell’anticipazione della punibilità, diventa difficile
individuare un limite logico alla sua ulteriore estensione. Ogni
nuova emergenza, reale o percepita, potrebbe giustificare un
ulteriore abbassamento, in un processo di erosione progressiva
delle garanzie. La soglia dei quattordici anni funziona, in
questo senso, come un argine simbolico e giuridico contro la
deriva emergenziale.
Sul piano
comparato, come già osservato, gli ordinamenti che mantengono
soglie di imputabilità relativamente elevate e stabili mostrano
una maggiore coerenza sistemica e una migliore integrazione tra
giustizia minorile e politiche sociali. La stabilità della
soglia consente di costruire prassi consolidate e di investire
in strumenti alternativi alla punizione, mentre la sua continua
rimessa in discussione alimenta incertezza e frammentazione. In
questo quadro, la soglia dei quattordici anni appare meno come
un’anomalia e più come una scelta in linea con un modello di
giustizia orientato alla responsabilizzazione progressiva.
In
definitiva, la soglia di imputabilità non è un residuo
ideologico né un tabù intoccabile, ma una clausola di
razionalità che delimita l’area del penalmente rilevante in
coerenza con i principi costituzionali e con le acquisizioni
scientifiche. Metterla in discussione senza una riflessione
sistemica significa aprire la strada a una espansione del
diritto penale difficilmente controllabile, nella quale la
punizione diventa risposta primaria a problemi che richiedono
interventi di natura diversa.
Questo capitolo ha inteso
ricostruire il significato giuridico e sistemico della soglia
dei quattordici anni come presidio di garanzia. Nel capitolo
conclusivo, l’analisi verrà ricondotta a una sintesi
complessiva, per valutare se e in che misura il dibattito sulla
punibilità dei minori possa essere ricondotto entro coordinate
di razionalità costituzionale, sottraendolo alle pressioni della
contingenza e della percezione collettiva.
Note
-
G. Fiandaca – E. Musco,
Diritto penale. Parte generale,
ult. ed., sezioni sulla imputabilità e sulla
colpevolezza.
-
L. Ferrajoli,
Diritto e ragione,
Roma-Bari, ult. ed., sul diritto penale come
sistema di garanzie.
-
Corte cost., sent. n. 364/1988, sulla
colpevolezza come principio costituzionale.
-
Sulla funzione delle soglie
legali come clausole di garanzia, cfr. G.
Zagrebelsky,
Il diritto mite,
Torino, 1992.
Torna all’indice per capitoli
Torna all’indice generale