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 Appunti di cultura giuridica

 

 

 

 

 

La punibilità dei minori

tra Costituzione e percezione collettiva
 

Riflessioni sulla responsabilità e sulle derive della legislazione minorile

 




























CAPITOLO 15

 

Punibilità dei minori e razionalità costituzionale: una ricostruzione sistemica

L’itinerario ricostruttivo seguito nei capitoli precedenti consente, a questo punto, di ricondurre il dibattito sulla punibilità dei minori entro coordinate di razionalità giuridica, sottraendolo alle oscillazioni della percezione collettiva e alle semplificazioni del discorso emergenziale. Ciò che emerge con chiarezza è che la questione non riguarda la scelta tra indulgenza e severità, bensì la coerenza del sistema penale con i propri presupposti costituzionali e con le funzioni che gli sono proprie.

Il primo elemento che si impone è la centralità del principio di colpevolezza come fondamento della responsabilità penale. L’analisi costituzionale, comparata e scientifica converge nel delineare la colpevolezza come categoria personalistica, inscindibilmente legata alla capacità di autodeterminazione del soggetto. In età evolutiva, tale capacità è strutturalmente incompleta e fortemente condizionata da fattori relazionali e contestuali. La soglia di imputabilità non è, pertanto, una concessione benevola né un compromesso politico, ma la traduzione normativa di un limite sostanziale alla rimproverabilità penale.

In questa prospettiva, le proposte di abbassamento dell’età della punibilità appaiono come interventi che incidono non tanto su un dettaglio tecnico, quanto sull’idea stessa di responsabilità penale. Anticipare la punizione significa accettare una nozione di colpevolezza indebolita, nella quale il giudizio di rimprovero è sganciato dalla reale capacità del soggetto di orientare le proprie azioni. Un simile slittamento rischia di compromettere la legittimazione della pena, trasformandola in uno strumento di gestione simbolica dell’insicurezza più che in un mezzo di tutela dei beni giuridici.

Un secondo asse fondamentale della ricostruzione riguarda la funzione della giustizia minorile. L’esperienza italiana e comparata mostra come i sistemi orientati alla responsabilizzazione progressiva, all’educazione e alla prevenzione producano risultati migliori in termini di riduzione della recidiva e di reinserimento sociale. La giustizia minorile non rappresenta un’eccezione al diritto penale, ma una sua declinazione coerente con la fase evolutiva del soggetto. Alterarne l’equilibrio attraverso l’anticipazione punitiva significa indebolire uno dei pochi ambiti nei quali il sistema ha mostrato una capacità effettiva di incidere sulle traiettorie di vita.

Il tema della responsabilità dei genitori ha ulteriormente chiarito i limiti dell’espansione penale. La tentazione di spostare la punizione su soggetti terzi, in nome dell’omesso controllo, rivela la difficoltà di affrontare le cause strutturali della devianza minorile. Sul piano costituzionale, tale soluzione si scontra frontalmente con il principio di personalità della responsabilità penale; sul piano empirico, essa rischia di aggravare le condizioni di fragilità dei contesti familiari più esposti. Anche in questo caso, la risposta punitiva appare come una scorciatoia simbolica, priva di reali benefici in termini di sicurezza.

L’analisi del rapporto tra cronaca, linguaggio pubblico e legislazione ha mostrato come la percezione collettiva giochi un ruolo determinante nel plasmare le richieste di intervento penale. La trasformazione di episodi circoscritti in categorie generalizzanti alimenta una domanda di punizione che fatica a confrontarsi con i dati empirici e con i principi di sistema. Il diritto penale, così sollecitato, rischia di perdere la propria funzione di extrema ratio, diventando un dispositivo di rassicurazione emotiva. In questo scarto tra percezione e realtà si colloca gran parte della pressione verso l’abbassamento della punibilità.

La crisi delle agenzie educative e delle politiche sociali costituisce lo sfondo strutturale di questo processo. Quando famiglia, scuola, servizi e territorio non sono messi in condizione di svolgere efficacemente la loro funzione preventiva, il diritto penale viene investito di una funzione di supplenza che non può assolvere senza snaturarsi. L’anticipazione della punibilità dei minori, in tale contesto, non risolve il vuoto istituzionale, ma lo rende meno visibile, spostando l’attenzione dalle politiche di lungo periodo a interventi di breve respiro.

Da questa ricostruzione emerge un dato di fondo: la punibilità dei minori non può essere trattata come una variabile indipendente della politica criminale. Essa è il punto di intersezione di principi costituzionali, acquisizioni scientifiche, modelli educativi e scelte di welfare. Intervenire su di essa in modo isolato significa alterare un equilibrio complesso, con effetti che si riverberano sull’intero sistema penale. La soglia dei quattordici anni, in questo senso, svolge una funzione di stabilizzazione e di razionalizzazione, impedendo che la risposta penale venga continuamente riadattata alle oscillazioni dell’opinione pubblica.

Riconoscere i limiti del diritto penale non equivale a negare l’esistenza di comportamenti gravi o il diritto delle vittime a una tutela effettiva. Significa, piuttosto, collocare la risposta dell’ordinamento entro un quadro di coerenza costituzionale, nel quale la sicurezza collettiva è perseguita attraverso strumenti adeguati e proporzionati. La giustizia minorile, così intesa, non rappresenta un cedimento dello Stato, ma una delle sue forme più mature di esercizio del potere punitivo.

Il percorso svolto in questo lavoro conduce, dunque, a una conclusione che non è un approdo ideologico, ma il risultato di una ricostruzione sistemica: l’abbassamento dell’età della punibilità e l’estensione della responsabilità penale ai genitori non costituiscono risposte razionali alla devianza minorile. Esse rispondono a esigenze simboliche e contingenti, ma entrano in tensione con i principi di colpevolezza, personalità della responsabilità e finalità rieducativa. La vera sfida non è anticipare la punizione, ma rafforzare le condizioni che rendono la punizione sempre meno necessaria.

Con questo capitolo si chiude il percorso analitico avviato all’inizio del lavoro. Resta affidato al legislatore, agli operatori del diritto e al dibattito pubblico il compito di decidere se mantenere la rotta tracciata dalla razionalità costituzionale o cedere alla tentazione di soluzioni immediate, destinate a produrre effetti duraturi su un terreno — quello dell’infanzia e dell’adolescenza — che richiede, più di ogni altro, misura e responsabilità.

 


 

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