CAPITOLO
15
Punibilità dei minori e razionalità costituzionale: una
ricostruzione sistemica
L’itinerario
ricostruttivo seguito nei capitoli precedenti consente, a questo
punto, di ricondurre il dibattito sulla punibilità dei minori
entro coordinate di razionalità giuridica, sottraendolo alle
oscillazioni della percezione collettiva e alle semplificazioni
del discorso emergenziale. Ciò che emerge con chiarezza è che la
questione non riguarda la scelta tra indulgenza e severità,
bensì la coerenza del sistema penale con i propri presupposti
costituzionali e con le funzioni che gli sono proprie.
Il primo
elemento che si impone è la centralità del principio di
colpevolezza come fondamento della responsabilità penale.
L’analisi costituzionale, comparata e scientifica converge nel
delineare la colpevolezza come categoria personalistica,
inscindibilmente legata alla capacità di autodeterminazione del
soggetto. In età evolutiva, tale capacità è strutturalmente
incompleta e fortemente condizionata da fattori relazionali e
contestuali. La soglia di imputabilità non è, pertanto, una
concessione benevola né un compromesso politico, ma la
traduzione normativa di un limite sostanziale alla
rimproverabilità penale.
In questa
prospettiva, le proposte di abbassamento dell’età della
punibilità appaiono come interventi che incidono non tanto su un
dettaglio tecnico, quanto sull’idea stessa di responsabilità
penale. Anticipare la punizione significa accettare una nozione
di colpevolezza indebolita, nella quale il giudizio di
rimprovero è sganciato dalla reale capacità del soggetto di
orientare le proprie azioni. Un simile slittamento rischia di
compromettere la legittimazione della pena, trasformandola in
uno strumento di gestione simbolica dell’insicurezza più che in
un mezzo di tutela dei beni giuridici.
Un secondo
asse fondamentale della ricostruzione riguarda la funzione della
giustizia minorile. L’esperienza italiana e comparata mostra
come i sistemi orientati alla responsabilizzazione progressiva,
all’educazione e alla prevenzione producano risultati migliori
in termini di riduzione della recidiva e di reinserimento
sociale. La giustizia minorile non rappresenta un’eccezione al
diritto penale, ma una sua declinazione coerente con la fase
evolutiva del soggetto. Alterarne l’equilibrio attraverso
l’anticipazione punitiva significa indebolire uno dei pochi
ambiti nei quali il sistema ha mostrato una capacità effettiva
di incidere sulle traiettorie di vita.
Il tema
della responsabilità dei genitori ha ulteriormente chiarito i
limiti dell’espansione penale. La tentazione di spostare la
punizione su soggetti terzi, in nome dell’omesso controllo,
rivela la difficoltà di affrontare le cause strutturali della
devianza minorile. Sul piano costituzionale, tale soluzione si
scontra frontalmente con il principio di personalità della
responsabilità penale; sul piano empirico, essa rischia di
aggravare le condizioni di fragilità dei contesti familiari più
esposti. Anche in questo caso, la risposta punitiva appare come
una scorciatoia simbolica, priva di reali benefici in termini di
sicurezza.
L’analisi
del rapporto tra cronaca, linguaggio pubblico e legislazione ha
mostrato come la percezione collettiva giochi un ruolo
determinante nel plasmare le richieste di intervento penale. La
trasformazione di episodi circoscritti in categorie
generalizzanti alimenta una domanda di punizione che fatica a
confrontarsi con i dati empirici e con i principi di sistema. Il
diritto penale, così sollecitato, rischia di perdere la propria
funzione di extrema ratio, diventando un dispositivo di
rassicurazione emotiva. In questo scarto tra percezione e realtà
si colloca gran parte della pressione verso l’abbassamento della
punibilità.
La crisi
delle agenzie educative e delle politiche sociali costituisce lo
sfondo strutturale di questo processo. Quando famiglia, scuola,
servizi e territorio non sono messi in condizione di svolgere
efficacemente la loro funzione preventiva, il diritto penale
viene investito di una funzione di supplenza che non può
assolvere senza snaturarsi. L’anticipazione della punibilità dei
minori, in tale contesto, non risolve il vuoto istituzionale, ma
lo rende meno visibile, spostando l’attenzione dalle politiche
di lungo periodo a interventi di breve respiro.
Da questa
ricostruzione emerge un dato di fondo: la punibilità dei minori
non può essere trattata come una variabile indipendente della
politica criminale. Essa è il punto di intersezione di principi
costituzionali, acquisizioni scientifiche, modelli educativi e
scelte di welfare. Intervenire su di essa in modo isolato
significa alterare un equilibrio complesso, con effetti che si
riverberano sull’intero sistema penale. La soglia dei
quattordici anni, in questo senso, svolge una funzione di
stabilizzazione e di razionalizzazione, impedendo che la
risposta penale venga continuamente riadattata alle oscillazioni
dell’opinione pubblica.
Riconoscere i limiti del diritto penale non equivale a negare
l’esistenza di comportamenti gravi o il diritto delle vittime a
una tutela effettiva. Significa, piuttosto, collocare la
risposta dell’ordinamento entro un quadro di coerenza
costituzionale, nel quale la sicurezza collettiva è perseguita
attraverso strumenti adeguati e proporzionati. La giustizia
minorile, così intesa, non rappresenta un cedimento dello Stato,
ma una delle sue forme più mature di esercizio del potere
punitivo.
Il
percorso svolto in questo lavoro conduce, dunque, a una
conclusione che non è un approdo ideologico, ma il risultato di
una ricostruzione sistemica: l’abbassamento dell’età della
punibilità e l’estensione della responsabilità penale ai
genitori non costituiscono risposte razionali alla devianza
minorile. Esse rispondono a esigenze simboliche e contingenti,
ma entrano in tensione con i principi di colpevolezza,
personalità della responsabilità e finalità rieducativa. La vera
sfida non è anticipare la punizione, ma rafforzare le condizioni
che rendono la punizione sempre meno necessaria.
Con questo capitolo si
chiude il percorso analitico avviato all’inizio del lavoro.
Resta affidato al legislatore, agli operatori del diritto e al
dibattito pubblico il compito di decidere se mantenere la rotta
tracciata dalla razionalità costituzionale o cedere alla
tentazione di soluzioni immediate, destinate a produrre effetti
duraturi su un terreno — quello dell’infanzia e dell’adolescenza
— che richiede, più di ogni altro, misura e responsabilità.
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