Meridiano — Appunti di cultura giuridica — Capitolo 1

Un caso, un sintomo


Il 28 aprile 2021 tre uomini fanno irruzione nella gioielleria di Mario Roggero, a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Immobilizzano la figlia, minacciano la moglie, portano via la refurtiva. Roggero, che detiene regolarmente un’arma, insegue i rapinatori in fuga e apre il fuoco: due di loro, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, muoiono; un terzo, Alessandro Modica, resta ferito.

Non è la prima volta che la gioielleria viene colpita. Nel maggio 2015 due banditi, uno dei quali travestito da donna, si erano introdotti nel negozio, avevano legato Roggero e chiuso le figlie nel bagno; nel dicembre 2019 l’esercizio aveva subito un ulteriore furto. Nelle ore immediatamente successive ai fatti del 2021, interrogato dai carabinieri, Roggero descrive ai cronisti la propria reazione come una scelta obbligata tra la propria vita e quella degli assalitori; sui social, la figlia Silvia racconta la vicenda parlando di applausi arrivati dai balconi del paese per chi, scrive, aveva difeso madre e sorella davanti a un’arma puntata. Già in quei giorni Matteo Salvini esprime pubblicamente solidarietà al gioielliere, definendo sempre legittima la difesa.

Il procedimento penale dura oltre cinque anni. La Corte d’Assise di Asti condanna Roggero in primo grado, nel dicembre 2023, a 17 anni di reclusione, riconoscendo alcune attenuanti ma escludendo la sussistenza della legittima difesa. In appello, la Corte d’Assise d’Appello di Torino riduce la pena, nel dicembre 2025, a 14 anni e 9 mesi, confermando l’esclusione della scriminante: secondo i giudici, l’azione aggressiva dei rapinatori era ormai conclusa nel momento in cui vennero esplosi i colpi. Il 15 luglio 2026 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso della difesa: la sentenza diventa irrevocabile, insieme alle provvisionali disposte a favore delle famiglie delle vittime. I difensori di Roggero commentano la decisione con parole di delusione, definendo il ricorso ben argomentato e le speranze di un esito favorevole fondate.

Sono questi soli i fatti giudiziari accertati, e su di essi — sul merito della qualificazione giuridica, sulla sussistenza o meno della legittima difesa — questo saggio non entra: non è la sede, né lo scopo. Ciò che qui interessa comincia subito dopo la sentenza definitiva, ed è di natura diversa.

Il 17 luglio, poco prima di costituirsi nel carcere di Bollate, Roggero affida ai social un messaggio di commiato: ripercorre la vicenda giudiziaria, la definisce equivalente a un ergastolo, ringrazia chi lo ha sostenuto e li invita a proseguire la battaglia per una legislazione più severa contro la criminalità, chiudendo con un appello diretto — “sarete voi la mia voce”. Lo stesso giorno la moglie deposita un’istanza di grazia. I suoi difensori annunciano l’intenzione di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo, non appena depositate le motivazioni della Cassazione — un’iniziativa, va precisato, ancora allo stato di annuncio, non di atto formalmente presentato.

Sul piano pubblico, la mobilitazione è immediata e di ampiezza inconsueta. Matteo Salvini rivolge un appello al Presidente della Repubblica fin dal giorno della sentenza, e nei giorni successivi visita Roggero in carcere per due volte, dichiarandosi disponibile a una sua candidatura politica. Una petizione per la grazia supera le 120.000 firme. Il 19 luglio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera, definisce la pena sproporzionata e rivendica di aver essa stessa indicato al ministro della Giustizia Carlo Nordio di avviare l’istruttoria per la grazia — pur riconoscendone la titolarità esclusiva del Capo dello Stato, che nel frattempo aveva richiamato il Guardasigilli proprio su questo punto. Il 19 e 20 luglio interviene anche Elon Musk, che sui propri canali social si schiera apertamente contro la magistratura italiana nel merito della vicenda.

Non è, va detto, un fronte compatto: la vicenda ha diviso anche il campo politico e l’opinione pubblica, con posizioni contrastanti tra chi rivendica il diritto di Roggero a difendersi e chi ritiene che la reazione sia stata sproporzionata rispetto ai fatti accertati dai giudici. È un dettaglio che merita di essere segnalato, perché la mobilitazione descritta in questo capitolo, per quanto ampia, non è un consenso unanime: è però quella pubblica, politica e mediatica, di gran lunga prevalente nella copertura giornalistica dei giorni successivi alla sentenza.

È questo l’oggetto proprio del saggio: non la fondatezza della condanna, ma la forma che assume, attorno a una condanna definitiva, la reazione pubblica dominante. Una reazione che non punisce, non isola, non marchia — ma, al contrario, si mobilita per restituire pubblicamente onore a chi un tribunale ha giudicato colpevole.

Il diritto romano conosceva un istituto che si occupava, con ben altro rigore, proprio del rapporto tra una condotta riprovata e la reputazione di chi l’aveva tenuta: l’infamia. Non un’onda emotiva né un giudizio improvvisato, ma una sanzione tipizzata, retta da presupposti definiti e da effetti giuridici precisi. È a questo istituto — alla sua logica, prima ancora che alla sua lettera — che conviene guardare per misurare la distanza di ciò che accade oggi attorno a un condannato come Roggero. Una distanza che, come si vedrà, non è di grado ma di segno: dove Roma sanzionava, il presente assolve.

Gabriele Vitella

↑ Torna su
← Indice Meridiano