Meridiano — Appunti di cultura giuridica — Capitolo 2

2026 · di Gabriele Vitella

Infamia: origine e natura di un istituto


Il giurista Callistrato, in un passo conservato dal Digesto, definisce l’existimatio come lo stato di dignità intatta, riconosciuto dalle leggi e dai costumi, che un delitto commesso può ridurre o annullare per autorità della legge (D. 50.13.5.1). È su questo bene giuridico — non sulla libertà, non sulla cittadinanza, non sui vincoli di famiglia — che incide l’infamia. Chi ne è colpito resta cittadino libero e capace di agire, ma vede ridotta la propria posizione in ambiti specifici dell’ordinamento, in conseguenza di comportamenti che il diritto qualifica come lesivi della fiducia sociale.

Va perciò tenuta distinta dalla capitis deminutio, che incide sullo status della persona nei suoi tre gradi — libertà, cittadinanza, famiglia — e ne trasforma la posizione giuridica generale. L’infamia opera su un piano diverso e più circoscritto: non tocca la capacità giuridica in sé, ma la qualificazione dell’onore civile, con effetti puntuali che il capitolo successivo ricostruirà nel dettaglio.

L’istituto ha due fonti distinte, che i giuristi successivi hanno definito infamia immediata (o iuris) e infamia mediata (o facti). La prima nasce dall’editto del pretore, che elenca in modo tassativo le condotte cui consegue automaticamente l’infamia: la condanna per determinati delitti — furto, ingiuria, dolo, calunnia — la condanna in una delle azioni fondate sulla bona fides (società, tutela, mandato, deposito), l’esercizio di professioni ritenute disonorevoli — la comparsa come attore sulla scena, l’attività di lenocinio — cui si affiancano, per altra via normativa (la Tabula Heracleensis), il combattere a pagamento nell’arena e l’esercizio della prostituzione, le seconde nozze contratte da una vedova prima della fine del periodo di lutto. Il quadro è ricostruibile soprattutto attraverso il titolo De his qui notantur infamia del Digesto (D. 3.2), che riporta il commento di Ulpiano all’editto pretorio, e attraverso le Istituzioni di Gaio (4.182), dove è presentato l’elenco delle actiones famosae — le azioni la cui condanna comporta infamia.

La seconda via è quella della censura. I censori, ogni cinque anni, esercitavano un giudizio discrezionale sui costumi dei cittadini — la cura morum — che poteva tradursi nella nota censoria: l’espulsione dal senato, la retrocessione a un’altra tribù, l’iscrizione nell’albo degli aerarii. A differenza dell’infamia edittale, qui non esiste un elenco chiuso di condotte: il giudizio si fonda sulla valutazione complessiva della condotta morale del cittadino, rimessa alla discrezionalità di un singolo magistrato.

Livio racconta il caso di Lucio Quinzio Flaminino, fratello del più celebre Tito, rimosso dal senato nel 184 a.C. dal censore Catone per aver fatto giustiziare un uomo — nei diversi resoconti, un Gallo o un condannato — per compiacere un proprio favorito, durante un banchetto (Liv. 39, 42-43; ripreso da Plutarco, Cato Maior 17, che riferisce lo stesso discorso di Catone essere ancora conservato ai suoi tempi). È l’esempio classico della discrezionalità censoria: nessuna norma tipizzava quella condotta come causa di infamia, eppure bastò il giudizio di un singolo censore a produrre l’effetto.

Cicerone, nella Pro Cluentio, discute più volte la natura e i limiti della nota censoria, distinguendola dalla condanna giudiziaria vera e propria: nell’orazione, difendendo Aulo Cluenzio, l’oratore riconosce che l’imputato era stato colpito da nota d’infamia censoria per la corruzione della giuria nel processo Oppianico, pur sostenendo che ciò non equivalesse a una condanna in giudizio.

Le due vie sono profondamente diverse quanto a struttura — l’una tipizzata e vincolata, l’altra discrezionale e legata al giudizio di un magistrato specifico — ma condividono lo stesso oggetto di tutela: la fides, intesa come affidabilità riconosciuta a un soggetto nei rapporti sociali e giuridici. L’infamia edittale colpisce chi ha tradito un rapporto fiduciario formalizzato o ha violato un dovere di correttezza processuale o sociale. L’infamia censoria colpisce, con margini più ampi, chi ha compromesso agli occhi della comunità la propria affidabilità come cittadino, anche in assenza di una condanna giudiziaria.

Ciò che rende l’infamia un istituto giuridico in senso proprio, e non un giudizio morale informale, è che a entrambe le sue forme conseguono effetti definiti dal diritto: incapacità specifiche, non genericamente afflittive né rimesse alla discrezionalità di chi le applica volta per volta — nemmeno nel caso della nota censoria, i cui effetti, una volta comminata, erano anch’essi tipizzati. È a questi effetti — oggetto del capitolo successivo — che l’infamia deve la propria natura di sanzione tecnica, proporzionata al presupposto e prevedibile da chi vi incorre: tratti che, come si vedrà più avanti, mancano quasi del tutto alla sanzione sociale del presente.

Gabriele Vitella

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