Meridiano — Appunti di cultura giuridica — Capitolo 3
2026 · di Gabriele Vitella
Accertamento, appello, durata: la meccanica dell’infamia
L’infamia edittale non richiedeva un accertamento autonomo: nasceva automaticamente dalla condanna in uno dei giudizi elencati dal pretore, o dal fatto stesso — la professione esercitata, le nozze premature. Non esisteva un elenco separato degli infames da consultare: l’infamia operava per esclusione diretta, nel momento in cui il soggetto tentava di agire in giudizio.
È lo stesso titolo del Digesto che precede quello sull’infamia, De postulando (D. 3.1), a chiarirne il meccanismo procedurale. Ulpiano vi spiega che il pretore, per tutelare la propria autorità e il decoro della propria giurisdizione, distinse tre categorie di soggetti quanto alla facoltà di “postulare” — cioè di rivolgere richieste al magistrato in giudizio, per sé o per altri: chi ne era del tutto escluso, chi poteva farlo solo per sé, chi poteva farlo per sé e per determinate persone soltanto. Gli infames rientravano tra i soggetti limitati o esclusi. L’infamia, in altre parole, non veniva certificata da un registro consultabile: si manifestava operativamente, come incapacità concreta, ogni volta che l’infame tentava di esercitare in giudizio una facoltà preclusa — un meccanismo procedurale, non un marchio pubblico.
Diverso — e assai più visibile — il meccanismo della nota censoria. Qui l’accertamento coincideva con l’atto stesso: il censore, nell’ambito della lectio senatus o della revisione delle liste tribali, annotava pubblicamente il nome del cittadino colpito, motivandone la ragione. Nel caso di Lucio Quinzio Flaminino, il censore Catone non si limitò a cancellarne il nome: pronunciò un discorso di accusa che Livio riprende nella propria narrazione e che ci è pervenuto, in forma frammentaria, attraverso le citazioni di autori successivi, tra cui Aulo Gellio. È un dettaglio significativo: la nota censoria non era un atto burocratico silenzioso, ma un atto pubblico e retoricamente costruito, pensato per essere ricordato — la reputazione veniva colpita nello stesso momento e con lo stesso gesto con cui veniva accertata la colpa.
Un tratto che distingue nettamente le due vie è l’assenza, per la nota censoria, di un rimedio equivalente alla provocatio ad populum. La provocatio — introdotta secondo la tradizione dalla lex Valeria de provocatione del 509 a.C. e successivamente rafforzata dalle leges Porciae — garantiva al cittadino romano condannato da un magistrato cum imperio alla pena capitale, o a un’ammenda superiore a una soglia fissata per legge, il diritto di appellarsi al popolo riunito in comizi, invocando la formula “provoco” o “civis Romanus sum”. Ma il giudizio censorio non rientrava in questo perimetro di garanzia: non era una sentenza di un magistrato investito di imperium nell’esercizio della coercizione penale, bensì un atto di censura morum — un giudizio politico-morale, privo di natura giurisdizionale in senso proprio, e per questo sottratto al meccanismo dell’appello popolare. Contro la nota, quindi, il cittadino colpito non aveva un giudice a cui rivolgersi: solo la propria reputazione da difendere presso l’opinione dei concittadini e, eventualmente, presso i censori del lustro successivo.
Ed è proprio nella periodicità della censura che si annida la differenza più rilevante quanto alla durata. La censura era magistratura elettiva quinquennale, anche se la lex Aemilia de censura minuenda del 434 a.C. ne ridusse l’esercizio effettivo delle competenze a un massimo di diciotto mesi. Ma il punto rilevante per l’infamia è un altro: ogni cinque anni una nuova coppia di censori procedeva a un nuovo censimento e a una nuova lectio senatus, ridisegnando da capo le liste dei cittadini. La nota comminata da una coppia di censori non si trasmetteva automaticamente al lustro successivo: erano i nuovi censori a dover confermare, con un proprio giudizio discrezionale e indipendente, l’esclusione — o a poterla, discrezionalmente, non rinnovare. La dottrina romanistica ha sottolineato come sia proprio in questa discrezionalità, rinnovata a ogni censimento, la ragione della intrinseca temporaneità della nota censoria: un’infamia che nasce da un giudizio periodico porta in sé, strutturalmente, la possibilità di una revisione periodica, ad opera però sempre di un organo pubblico investito della medesima funzione, non della piazza.
L’infamia edittale, al contrario, non conosceva questo meccanismo di rinnovo discrezionale: derivando da un fatto giuridico stabile — una condanna, l’esercizio di una professione, la violazione di un termine di lutto — restava operativa finché permaneva il presupposto che l’aveva generata, senza necessità di essere confermata da alcun magistrato successivo, e senza che un magistrato successivo potesse, di propria iniziativa, revocarla.
Questo non significa che l’infamia edittale — o la condanna da cui scaturiva — fosse sempre irreversibile in assoluto. Il diritto romano conosceva un istituto specifico per rimettere nel nulla gli effetti di una condanna: la restitutio, per cui il condannato restitutus veniva reintegrato nei diritti perduti. Ma è significativo il modo in cui tale reintegrazione poteva avvenire: nell’età repubblicana, anche contro condanne pronunciate nei giudizi comiziali o nelle quaestiones perpetuae, la restitutio richiedeva una specifica legge comiziale — un atto normativo, votato dal popolo riunito secondo le forme costituzionali proprie; in età imperiale, poteva essere concessa dal senato o dal princeps. In nessun caso la reputazione di un condannato veniva “restituita” da una mobilitazione informale dell’opinione pubblica: la si restituiva, se del caso, con lo stesso grado di formalità con cui era stata tolta — una legge, una deliberazione senatoria, un atto del principe. Anche l’eccezione, dunque, restava interna alla cornice del diritto.
Il risultato complessivo è un disegno complementare più che sovrapponibile fra le due vie. La via edittale offre certezza e stabilità, a prezzo della rigidità: un elenco chiuso di condotte, un effetto automatico, nessuna via di ritorno se non tramite un mutamento della fonte normativa stessa o un atto formale di restitutio. La via censoria offre flessibilità di giudizio — la capacità di colpire condotte non tipizzate, come mostra il caso di Flaminino — a prezzo dell’arbitrio del singolo censore, mitigato però dalla propria intrinseca revocabilità a ogni lustro, sempre per mano di un magistrato omologo.
È un disegno che vale la pena tenere a mente entrando nel capitolo successivo, dedicato agli effetti giuridici specifici dell’infamia: perché mostra come anche l’elemento più discrezionale del sistema romano — il giudizio morale del censore — restasse comunque incardinato in una cornice temporale definita, pubblica, periodicamente rimessa in discussione da un organo terzo investito a questo scopo. Un tratto che, si vedrà, manca del tutto alla sanzione sociale contemporanea.
Gabriele Vitella