Meridiano — Appunti di cultura giuridica — Capitolo 5

2026 · di Gabriele Vitella

La sanzione informale del presente


La dottrina giuridica italiana ha un nome per il fenomeno che si vuole qui esaminare: processo mediatico, talvolta definito con toni più duri gogna mediatica o linciaggio mediatico. Non è un’espressione giornalistica improvvisata: compare nella Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’apertura dell’anno giudiziario 2017, in un paragrafo intitolato “Le distorsioni del processo mediatico”, ed è oggetto di trattazione sistematica nella dottrina processualpenalistica, oltre che nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte censurato la violazione della presunzione d’innocenza generata da campagne mediatiche precedenti o parallele al processo.

Il meccanismo, nella sua forma più studiata, funziona in un’unica direzione: mentre il processo giudiziario è orientato all’accertamento della verità attraverso un procedimento regolato, il processo mediatico tende a individuare un colpevole in tempi brevissimi, spesso sulla base dei soli atti d’accusa, con un impatto reputazionale che precede — e talvolta sostituisce — l’esito giudiziario reale. È un fenomeno che colpisce, non che assolve: la vittima designata subisce una condanna sociale prima ancora, o del tutto a prescindere da, quella giudiziaria.

Una dinamica strutturalmente affine, sebbene sviluppata in un contesto e con un lessico diversi, era già stata isolata dalla sociologia anglosassone. Nel 1972 Stanley Cohen, nel suo Folk Devils and Moral Panics, descrisse come un evento minore o ambiguo possa trasformarsi in una crisi sociale percepita come generale, attraverso l’amplificazione mediatica, la reazione emotiva del pubblico e l’imposizione di misure di controllo da parte delle autorità — un ciclo che Cohen definì moral panic. Il punto di contatto con il processo mediatico italiano è precisamente l’elemento della sproporzione: la reazione collettiva, per definizione, eccede la minaccia reale rappresentata dal fatto che l’ha generata. È un ulteriore riscontro, indipendente e proveniente da una tradizione di studi diversa, del tratto strutturale che qui interessa: l’assenza di una scala di proporzionalità codificata, quale che sia il verso — accusatorio o assolutorio — in cui la sanzione informale si muove.

Ma la stessa letteratura che descrive questo meccanismo registra, quando lo si osserva da vicino, anche il suo rovescio strutturale: la possibilità che la stessa mobilitazione pubblica, mediatica e politica si diriga non contro l’imputato, ma a suo favore, contro l’organo giudicante. È accaduto, significativamente, proprio nel caso Roggero: già alla condanna di primo grado, nel dicembre 2023, un commento della Camera Penale di Locri osservava come l’opinione pubblica, “cavalcata dalla politica”, avesse reagito in modo scomposto in difesa dell’imputato, prendendosela con i giudici che lo avevano condannato — lo stesso schema, ribaltato di segno, che questo saggio intende esaminare nella sua fase più matura, quella successiva alla sentenza definitiva del 2026.

Prima di arrivare a quel ribaltamento — oggetto del prossimo capitolo — conviene fissare i tratti strutturali della sanzione informale contemporanea, nella sua fisionomia generale, comune a entrambe le direzioni in cui può muoversi.

Il primo tratto è l’assenza di presupposti tipizzati. A differenza dell’infamia edittale, che colpiva un elenco chiuso di condotte enunciate nell’editto del pretore, la sanzione mediatica e sociale contemporanea può attivarsi per qualunque condotta — reale, presunta, travisata — che si presti a generare attenzione e indignazione pubblica. Non esiste un catalogo consultabile di ciò che espone alla gogna, né di ciò che espone alla mobilitazione opposta: lo si scopre, per ciascuno, solo quando accade.

Il secondo tratto è l’assenza di terzietà. L’infamia romana, in entrambe le sue forme, era comminata da un organo pubblico investito a questo scopo — il pretore attraverso l’editto, il censore attraverso il proprio giudizio motivato e pubblico. La sanzione contemporanea non ha un giudice: è pronunciata da un’opinione pubblica diffusa, la cui formazione è essa stessa condizionata da meccanismi che nulla hanno a che vedere con un accertamento — gli algoritmi delle piattaforme social, ottimizzati per massimizzare l’attenzione più che l’accuratezza, e le logiche editoriali dei mezzi di informazione, orientate dalla competizione per il pubblico più che da un dovere di equidistanza. Nessuno di questi meccanismi risponde a un dovere di terzietà comparabile a quello di un magistrato.

Il terzo tratto è l’assenza di proporzionalità codificata, già osservata a proposito del moral panic: non esiste una scala che colleghi la gravità del fatto all’intensità della sanzione sociale. Episodi minori possono generare mobilitazioni sproporzionate, mentre condotte gravissime possono talvolta non incontrare alcuna reazione pubblica significativa, a seconda di variabili — il momento, il contesto politico, l’identità dei protagonisti — che nulla hanno a che fare con un criterio di proporzione giuridica.

Il quarto tratto, infine, è l’assenza di un meccanismo di durata definito. La nota censoria, per quanto discrezionale, era comunque legata a un ciclo pubblico e periodico — il lustro, il giudizio di una nuova coppia di censori. La sanzione informale contemporanea non ha una scadenza istituzionale: può attenuarsi per semplice esaurimento dell’attenzione pubblica, o può essere rovesciata da una nuova ondata di mobilitazione, ma in nessuno dei due casi l’esito dipende da un atto formale, pubblico, motivato, riconducibile a un organo investito di questa funzione.

Il diritto, dal canto suo, non è rimasto inerte davanti a questo fenomeno. Un esempio istruttivo è la giurisprudenza sul cosiddetto diritto all’oblio: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella nota sentenza Google Spain del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), ha riconosciuto il diritto di ottenere la deindicizzazione di contenuti che, pur lecitamente pubblicati, siano diventati non più pertinenti col tempo. In Italia, dal dicembre 2022, l’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale consente a chi sia stato assolto con sentenza definitiva, o abbia beneficiato di archiviazione, di ottenere un’annotazione che legittima la richiesta di deindicizzazione — una sorta di restitutio in chiave digitale, che collega formalmente l’esito di un processo alla tutela della reputazione online. È significativo che il diritto, per contrastare gli effetti di una sanzione informale, sia dovuto ricorrere a un istituto che riproduce, seppur in forma inedita, la stessa logica romana della restituzione formalizzata incontrata nel Capitolo 3: anche qui, la reputazione non si restituisce da sé, ma richiede un atto giuridico che la certifichi.

Questi argini, tuttavia, restano esterni a un fenomeno che nella sua struttura di fondo — chi giudica, con quali presupposti, con quale proporzione, per quanto tempo — resta estraneo a qualunque cornice giuridica formalizzata: l’esatto opposto, per costruzione, dell’infamia romana descritta nei capitoli precedenti.

È in questa cornice strutturale che si inserisce, con un tratto ulteriore e più specifico, il caso Roggero: non solo un esempio di sanzione informale priva di presupposti tipizzati, di terzietà, di proporzione e di durata definita, ma un caso in cui questa stessa sanzione informale finisce per rivolgersi contro la sentenza di un tribunale, anziché contro l’imputato che il tribunale ha giudicato. È il rovesciamento a cui è dedicato il prossimo capitolo.

Gabriele Vitella

↑ Torna su
← Indice Meridiano