Meridiano — Appunti di cultura giuridica — Capitolo 6

2026 · di Gabriele Vitella

Il rovesciamento


I capitoli precedenti hanno ricostruito un istituto — l’infamia romana — costruito per sanzionare, con presupposti tipizzati e organi terzi, chi avesse tradito la fiducia sociale. Il caso Roggero, esaminato nel Capitolo 1, mostra un fenomeno che ne è l’esatto rovescio: non una mobilitazione che infligge disonore a un condannato, ma una mobilitazione che glielo toglie — che lo riabilita simbolicamente contro una sentenza passata in giudicato, spostando il discredito non sull’imputato ma sui giudici che lo hanno condannato.

Il meccanismo della riabilitazione simbolica è visibile, punto per punto, negli eventi ricostruiti nel primo capitolo. Le visite di Salvini in carcere, la disponibilità dichiarata a una sua candidatura politica, l’intervento della presidente del Consiglio che definisce la pena sproporzionata, la petizione che supera le 120.000 firme, l’intervento internazionale di Musk: nel loro insieme, questi atti non producono nei confronti di Roggero alcuna delle conseguenze che l’infamia romana produceva verso chi ne era colpito. Producono l’opposto — un’investitura pubblica di onorabilità, un riconoscimento sociale che prescinde totalmente, e anzi si oppone frontalmente, all’accertamento giudiziario compiuto in tre gradi di giudizio.

Ed è qui che si manifesta con chiarezza lo spostamento del discredito verso l’organo giudicante. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha pubblicamente espresso dubbi sulla sentenza, parlando di una giurisprudenza capace di stravolgere le leggi e auspicando il ritorno in libertà di Roggero. La reazione dell’Associazione Nazionale Magistrati è stata pubblica e diretta: il presidente Giuseppe Tango ha definito sorprendenti le dichiarazioni di un membro del governo che invoca per i giudici un potere di innovare le leggi che spetta unicamente al legislatore, denunciando una delegittimazione della magistratura fondata su accuse — a suo dire — generiche. La presidente della Corte d’Appello di Torino, Alessandra Bassi, ha parlato pubblicamente di sconcerto ed estrema preoccupazione per quella che ha definito una gravissima campagna diffamatoria sviluppatasi sui social network dopo la sentenza definitiva. La presidente dell’ANM per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Chiara Canepa, ha rilevato un dato che merita di essere sottolineato per la sua rilevanza analitica: gli attacchi ai giudici, a differenza dello schema classico del processo mediatico descritto nel capitolo precedente, non hanno preceduto l’accertamento giudiziario, ma lo hanno seguito — si sono intensificati proprio dopo che una verità processuale era stata raggiunta e confermata dalla Cassazione.

Questo dato — la mobilitazione che si intensifica dopo, non prima, della sentenza definitiva — è il cuore del rovesciamento che questo saggio intende descrivere. Il processo mediatico ordinario anticipa o sostituisce il giudizio, quando questo non è ancora stato pronunciato o è ancora in corso. Qui accade il contrario: il giudizio è stato pronunciato, tre volte, in modo convergente, da tre collegi diversi; ed è proprio a fronte di questa certezza giudiziaria che la mobilitazione pubblica si intensifica, non per contestare l’accertamento dei fatti — che nessuno, nel dibattito pubblico, ha seriamente rimesso in discussione — ma per rovesciarne le conseguenze simboliche e, se possibile, giuridiche.

La tensione istituzionale ha toccato anche gli organi di autogoverno della magistratura: due componenti laiche del Consiglio Superiore della Magistratura hanno paventato un’iniziativa disciplinare nei confronti del segretario dell’ANM, Rocco Maruotti, per le sue prese di posizione pubbliche sul caso — iniziativa che la corrente di Magistratura Democratica ha definito, criticandola pubblicamente, un uso improprio della minaccia disciplinare per comprimere un diritto di critica dei magistrati sui temi della giustizia. È un ulteriore indicatore di quanto la pressione generata dal caso non sia rimasta confinata al dibattito pubblico generico, ma abbia investito direttamente gli organismi costituzionali della magistratura.

Va detto, per equilibrio, che la vicenda ha visto anche voci più caute all’interno dello stesso fronte che si è mobilitato per Roggero: la Camera Penale astigiana — l’associazione dei difensori, non un organo giudicante — ha comunque voluto ricordare pubblicamente che la legittima difesa non equivale alla pena di morte, segnalando così che la mobilitazione a favore di Roggero non era, neppure tra gli operatori del diritto più vicini al caso, priva di voci dissonanti sul piano dei principi.

È essenziale, a questo punto, distinguere due piani che nel dibattito pubblico tendono a confondersi. Da un lato vi è la grazia, richiesta dalla moglie di Roggero il 17 luglio: un istituto costituzionale formalizzato, disciplinato dall’articolo 87, undicesimo comma, della Costituzione, che la Corte Costituzionale — con la sentenza n. 200 del 2006 — ha riconosciuto come prerogativa sostanzialmente e non solo formalmente presidenziale. Se mai venisse concessa, la grazia produrrebbe un effetto lontano ma strutturalmente comparabile alla restitutio romana esaminata nel Capitolo 3: un atto pubblico, motivato, imputabile a un organo costituzionale specificamente investito di quel potere. Dall’altro lato vi è tutto il resto — le dichiarazioni politiche, la mobilitazione mediatica, la riabilitazione simbolica già in atto nel discorso pubblico — che non dipende in alcun modo dall’esito della richiesta di grazia, e che anzi la precede e la travalica: Roggero è già, nel discorso pubblico dominante, un uomo riabilitato, del tutto a prescindere da ciò che il Quirinale deciderà.

È in questa distinzione che si misura la portata del rovesciamento rispetto al modello romano. Quando Roma restituiva l’onore a un condannato, lo faceva — come mostrato nel Capitolo 3 — con lo stesso grado di formalità con cui glielo aveva tolto: una legge comiziale, una deliberazione del senato, un atto del principe. Non esisteva, nel sistema romano, una via di riabilitazione informale, affidata al giudizio diffuso e non istituzionale dell’opinione pubblica. Nel caso Roggero, al contrario, la riabilitazione simbolica si compie interamente al di fuori di qualunque atto costituzionale: precede la grazia, non dipende da essa, e continuerebbe a produrre i propri effetti sociali anche se la grazia non venisse mai concessa.

Sul merito della vicenda — se la pena inflitta a Roggero sia giusta, se la legittima difesa meriti una riforma legislativa, se i giudici abbiano correttamente applicato la legge vigente — questo saggio non prende posizione, per le ragioni già chiarite nel primo capitolo: sono questioni di politica del diritto e di valutazione processuale che restano aperte al dibattito pubblico e legislativo, e su cui esistono, come mostrato in questo stesso capitolo, posizioni motivate e legittime in più direzioni — chi ritiene la sentenza eccessivamente severa e la reazione popolare un segnale politico da ascoltare, chi ritiene che la mobilitazione contro una sentenza definitiva rappresenti un rischio per l’indipendenza della magistratura e per lo Stato di diritto. Ciò che interessa a questo saggio è la forma che il fenomeno assume, indipendentemente da chi abbia ragione nel merito: una sanzione — quella giudiziaria — accertata tre volte, e una contro-sanzione — quella sociale — che si rivolge non contro il condannato, ma contro chi lo ha condannato.

Livio, nel raccontare la vicenda di Flaminino, descrive un censore che toglie l’onore a un senatore attraverso un atto pubblico, motivato, istituzionale, in assenza di qualunque condanna giudiziaria formale. Il caso Roggero mostra il rovescio esatto e simmetrico: un’opinione pubblica diffusa che restituisce l’onore a un condannato attraverso un atto informale, non motivato secondo criteri giuridici, non istituzionale, in presenza di tre condanne giudiziarie formali e convergenti. Dove Roma, con tutta la propria discrezionalità censoria, restava comunque ancorata a un organo pubblico e a una procedura, il presente si affida a un giudizio diffuso che non risponde a nessuno e non deve, a nessuno, rendere conto della propria coerenza.

Gabriele Vitella

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